Legge regionale 2 gennaio 1989, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 02 01 1989

Bollettino ufficiale 10 1 1989 n. 3

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978 n. 22 concernente l’adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1

1. La Giunta regionale č autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 1988, un ulteriore contributo di Lire 800.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta per l’abbattimento fino ad un massimo di 6 punti percentuale del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito e detto consorzio garanzia fidi ad integrazione di quanto disposto con legge finanziaria 8 gennaio 1988, n. 1, limitatamente ad operazioni di investimento finalizzate a favorire il processo di sviluppo turistico e del tessuto produttivo della Regione.

2. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell’abbattimento del tasso di interesse.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in Lire 800.000.000 graverą sul cap. 37850 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1988. 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante l’accertamento di maggiori entrate sul bilancio di previsione per l’anno in corso a titolo di tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent (cap. 300) Lire 800.000.000.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

Cap. 00300 " tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 800.000.000

Parte Spesa

Cap. 37850 " Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori

- LR 16 giugno 1978, n. 22

- LR 1 giugno 1984, n. 19

- LR 2 novembre 1987, n. 90 "

L. 800.000.000

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.