Legge regionale 5 gennaio 1987, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 05 01 1987

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1987 e per il triennio 1987/ 1989.

(B.U. 13 gennaio 1987, n. 1, 1° S.S. al n. 1 del 12 gennaio 1987).

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

1. È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987, annesso alla presente legge, in Lire 1.292.550.000.000 (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, dalle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dai contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. È approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987, annesso alla presente legge, in Lire 1.292.550.000.000 (Allegato B).

2. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese

quantificate dalla legge di bilancio)

1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1987, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. Ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 14 agosto 1986, n. 47, è autorizzata la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 1987, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi iscritti ai capitoli dal n. 20000 al n. 20060 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'Istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 6

(Prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell'allegato n. 6, annesso alla presente legge.

2. Sono altresì considerate obbligatorie le spese relative a crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai capitoli nn. 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell'allegato di cui al comma primo ed agli appositi capitoli che verranno istituiti per la riassegnazione in bilancio di residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

Art. 7

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, sono considerate impreviste le spese indicate nell'allegato n. 7, annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo 50800 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 6, a fronte di spese di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

Art. 8

(Prelevamento dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 mediante il prelevamento di somme dal " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche ", di cui al capitolo 50790 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione delle stesse in capitoli già esistenti ovvero in capitoli nuovi, a fronte di spese indicate al comma secondo dell'articolo 28 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37.

Art. 9

(Prelevamento dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 ter della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali, di cui al capitolo n. 50820 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 10

(Prelevamento dal fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 bis della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 mediante prelevamento di somme dal fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi, di cui al capitolo n. 50830 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 11

(Prelevamenti dai fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma quarto della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1986, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 12

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma primo, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 per l'iscrizione, di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 13

(Contrazione di mutui passivi)

1. È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire centodieci miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo dell'11 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente previsto in Lire 6.880 milioni per l'anno 1987 e in Lire 13.760 milioni annui a decorrere dal 1988 graverà sui capitoli n¿ 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " e n. 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l'anno 1987 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti per complessive Lire 6.880 milioni già iscritti ai pertinenti capitoli;

- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per Lire 27.520 milioni delle disponibilità iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale per gli anni 1987/ 1989.

Art. 14

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987: Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2 - quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1987;

Allegato 3 a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3 b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3 c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 comma secondo - dello Statuto speciale;

3 d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4 a) - stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

4 b) - stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5 - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6 - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9 - garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 15

(Bilancio pluriennale)

1. È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1987- 1989 annesso alla presente elegge (Allegato C).

Art. 16

(Dichiarazione di urgenza)

La presente elegge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

IL BILANCIO NON È ALLEGATO