Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 22 01 1980

Bollettino ufficiale 30 1 1980 n. 1

Organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali della Valle d’Aosta per la costituzione del servizio socio - sanitario regionale.

TITOLO I

AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO - ASSISTENZIALI ED ISTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 1

(Ambiti territoriali)

In armonia con lo Statuto speciale della Regione e la legge 16 maggio 1978, n. 196, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con i principi contenuti nella legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio - economiche particolari della Valle d’Aosta, sentiti i comuni a norma dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’ambito territoriale determinato per adeguare l’organizzazione e coordinare la gestione dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali coincide con l’ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell’ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i comuni interessati.

L’ambito territoriale di cui al primo comma individua altresì, ai sensi dell’articolo 25, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell’articolo 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, di regola, assume la delimitazione di cui al primo comma quale base per le proposte di revisione dei distretti scolastici, nell’osservanza della procedura di cui all’articolo 9 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di servizio.

Art. 2

(Associazione dei comuni)

Nell’ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita, tra i comuni che in esso ricadono, una associazione intercomunale.

I comuni associati possono attribuire all’associazione l’esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione. L’associazione promuove altresì, nel quadro degli indirizzi e delle direttive disposti dalla Regione, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.

L’associazione, al fine di realizzare la massima collaborazione tra i comuni, assicurare l’efficenza della gestione e favorire la maggior partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle formazioni sociali esistenti sul territorio, si articola funzionalmente per ambiti territoriali di cooperazione corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.

In tali ambiti le forme ed i modi di cooperazione fra i comuni che in essi ricadono, sono disciplinati mediante convenzione fra i comuni stessi, tenuto conto di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

Nel settore dei servizi sanitari l’associazione opera attraverso l’unità sanitaria locale disciplinata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle relative leggi di attuazione.

Art. 3

(Organi dell’associazione)

Sono organi dell’associazione:

a) l’assemblea generale e il suo presidente; b) il comitato di gestione e il suo presidente; c) i comitati di zona.

Alla gestione dei servizi e delle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, provvedono gli organi dell’unità sanitaria locale, ai sensi della presente legge.

L’assemblea generale elegge nella sua prima seduta il presidente dell’assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente dell’assemblea presiede e convoca l’assemblea generale ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia stata affidata dall’assemblea e rappresenta l’associazione dei comuni. Il presidente dell’assemblea generale può essere revocato con il voto favorevole di oltre la metà dei componenti dell’assemblea stessa.

Art. 4

(Assemblea dell’Associazione)

L’assemblea generale dell’Associazione è costituita da rappresentanti dei comuni associati secondo i seguenti criteri:

- comuni fino a 2.000 abitanti: 1 rappresentante;

- comuni da 2.001 a 10.000 abitanti: 3 rappresentanti;

- comuni da 10.001 a 100.000 abitanti: 1 rappresentante ogni 3.000 abitanti.

Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali ufficiali dell’ISTAT.

I rappresentanti dei comuni nell’assemblea dell’associazione sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi consigli comunali con voto limitato ad un nominativo. Quando i rappresentanti da eleggere sono 3 o più, almeno uno deve essere espresso dalla minoranza.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Art. 5

(Durata in carica dei componenti l’assemblea) L’assemblea dell’associazione dura in carica per cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali. In ogni caso, l’assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione del nuovo organo. La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente dell’assemblea della associazione.

I componenti dell’assemblea possono essere revocati dai consigli comunali che li hanno eletti. In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio comunale interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.

Art. 6

(Compiti dell’assemblea)

Spetta all’assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell’associazione non attribuiti ad altri organi ai sensi della presente legge.

All’assemblea spetta comunque fissare la sede e la denominazione dell’associazione, eleggere il comitato di gestione, approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi - stabilendo i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso - i piani ed i programmi annuali e poliennali, la pianta organica del personale, i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le convenzioni.

L’assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previste dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell’organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.

L’assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per il comitato di gestione dell’associazione ed i comitati di cui al successivo articolo 10.

Spetta altresì all’assemblea assicurare, ai sensi dell’articolo 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la partecipazione dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fissando le relative modalità.

Art. 7

(Pareri obbligatori)

Devono essere preceduti dal parere dei singoli comuni gli atti riguardanti l’approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, avvalendosi a tal fine dell’apposito comitato di cui al successivo articolo 10. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Art. 8

(Il comitato di gestione dell’associazione)

In armonia con lo Statuto speciale, ai sensi e per i fini di cui agli articoli 11, secondo comma e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione è composto da 15 membri in rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente articolo 2, a ciascuno dei quali spetta almeno un componente in seno al comitato medesimo, eccetto l’ambito territoriale in cui è compreso il comune di Aosta cui spettano due rappresentanti.

Esso è eletto dall’assemblea generale anche al di fuori dei propri componenti, mediante elezione con voto limitato ai 4/ 5 dei membri da eleggere.

I componenti il comitato non facenti parte dell’assemblea partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’assemblea.

Qualora per dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente del comitato occorre procedere alla sostituzione, l’assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Il comitato di gestione viene eletto nella prima riunione dell’assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell’associazione dei comuni, ad eccezione di quelle dell’assemblea di cui al precedente articolo 6.

Ai componenti il comitato, si applicano le norme concernenti la incompatibilità per i componenti l’assemblea.

I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente, possono essere revocati dall’assemblea generale che li ha espressi.

Il comitato di gestione si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione per procedere alla nomina del presidente.

Art. 9

(Il presidente del comitato)

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.

Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni del presidente sono esercitate dal componente più anziano.

Art. 10

(Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale)

In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2 è istituito un comitato di partecipazione e gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali ambiti, preferibilmente fra i propri componenti.

Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri del comitato è determinato secondo i seguenti rapporti:

- fino ad un massimo di 20 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione fino a 5000 abitanti; abitanti;

- fino ad un massimo di 25 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;

- fino ad un massimo di 30 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

- fino ad un massimo di 40 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre i 30.000 abitanti.

Il numero dei membri che ogni comune deve esprimere in proporzione al numero complessivo proprio dell’ambito territoriale in cui è compreso si ottiene dividendo il numero di abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell’ambito territoriale ed il numero di componenti spettanti al comitato.

Il voto deve essere limitato ad un solo nominativo ed in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell’arrotondamento del quoziente. Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato. Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.

I comuni compresi nell’ambito territoriale in cui ricade il comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno tre componenti in seno al comitato di cui al primo comma.

Ai fini dell’individuazione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 11

(Composizione dei comitati)

I Sindaci o assessori delegati fanno parte di diritto del Comitato di cui al precedente articolo 10 e sono computati agli effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.

Qualora negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente articolo 2 siano presenti ed operino organizzazioni rappresentative di forze sociali, di cittadini od utenti interessati ai singoli servizi, di operatori sanitari e sociali, istituzionalmente organizzate, il comitato è composto in misura non superiore al 30 percento da membri designati da tali organizzazioni, ferme restando le modalità di composizione del comitato di cui al precedente articolo 10.

Il numero dei membri che possono essere designati in rappresentanza delle organizzazioni suddette si ottiene riducendo proporzionalmente il numero dei membri tra i Comuni che nell’ambito territoriale interessato esprimono più di due rappresentanti. Ai fini della nomina, le organizzazioni interessate devono trasmettere a ciascun consiglio comunale dell’ambito territoriale di competenza i nominativi dei rappresentanti designati. Nel caso in cui il numero dei designati sia superiore al numero dei posti disponibili si provvede con elezione da parte dei consigli comunali e vengono eletti, nei limiti delle unità disponibili in ciascun comitato, i candidati che abbiano avuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Il personale dell’associazione dei comuni, a rapporto di impiego o convenzionale o dipendente da istituzioni private che operano nei settori di attività dell’associazione, non possono essere componenti dei comitati di cui al precedente articolo 10.

Art. 12

(Durata in carica dei comitati di zona)

I comitati di zona sono eletti entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo dei consigli comunali, durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla sostituzione.

La carica di componente il comitato di zona non è compatibile con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di consigliere comunale.

Sono cause di decadenza da componente il comitato quelle previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali, nonché i casi ed i motivi che la legge configura come eventi di perdita dei requisiti della eleggibilità a consigliere comunale.

I consiglieri comunali componenti il comitato durano in carica quanto i consigli comunali cui appartengono ed esercitano le proprie funzioni sino alla loro sostituzione.

La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente il comitato di zona. I rappresentanti dei consigli comunali componenti il comitato possono essere revocati dai comuni che li hanno eletti.

I membri designati dalle organizzazioni di cui al precedente articolo 11 possono essere revocati su richiesta dell’organizzazione rappresentata la quale, ai fini della sostituzione, provvede a nuova designazione.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente il comitato occorre provvedere alla sua sostituzione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività e proporzionalità.

Art. 13

(Presidenza dei comitati)

I singoli comitati di cui al precedente articolo 10 eleggono il presidente a maggioranza assoluta del collegio, fra i componenti il comitato stesso.

I presidenti danno esecuzione agli atti dei rispettivi comitati di gestione, ne convocano e presiedono le riunioni.

Art. 14

(Compiti dei comitati)

I comitati di gestione di cui al precedente articolo 10 operano per assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell’efficacia degli stessi in rapporto alle esigenze della popolazione della zona interessata.

In particolare, i comitati operano per l’esercizio di attività che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all’ambito territoriale di competenza, secondo criteri fissati dagli organi dell’associazione dei comuni di cui alla presente legge.

Spetta ai comitati convocare le assemblee della popolazione dell’ambito territoriale di competenza, sia per dibattiti di carattere generale che in relazione a specifici o fondamentali atti dell’associazione dei comuni.

Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le modalità di funzionamento dell’organo e di esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15

(Indennità di funzione)

Ai componenti dell’assemblea ed a quelli dei comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di competenza.

Al presidente dell’assemblea generale e al presidente ed ai membri del comitato di gestione della associazione compete una indennità di carica mensile omnicomprensiva pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell’associazione.

Ai componenti il comitato di gestione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

In caso di cumulo delle funzioni di componente il comitato di gestione dell’associazione con le funzioni di sindaco o assessore comunale nonché di presidente o componente il direttivo di comunità montana l’indennità di cui al secondo comma è ridotta della metà.

TITOLO II

SERVIZIO SOCIO - SANITARIO REGIONALE

Art. 16

(Finalità e unità sanitaria locale)

Al fine di realizzare la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dall’articolo 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e gli enti locali, nell’ambito del servizio sanitario regionale, attuano il servizio sanitario regionale attraverso la costituzione sul territorio della Regione di una unità sanitaria locale.

L’unità sanitaria locale è il complesso unificato delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

Art. 17

(Funzioni della USL)

L’associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la unità sanitaria locale.

L’unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso la quale i comuni esercitano le proprie funzioni in materia sanitaria e provvedono alla gestione unitaria di tutti i servizi sanitari, secondo quanto previsto dalla presente legge.

L’unità sanitaria locale provvede:

- ad attuare interventi tesi alla prevenzione individuale e collettiva negli ambienti di vita e di lavoro anche mediante attività di educazione sanitaria;

- a tutelare il diritto della procreazione cosciente e responsabile ed assicurare la protezione della maternità, dell’infanzia e dei giovani in età evolutiva;

- a erogare l’assistenza medico - generica, specialistica ed infermieristica, sia domiciliare che ambulatoriale, ed ospedaliera, nonché l’assistenza farmaceutica, per le malattie fisiche e psichiche;

- alla riabilitazione fisica ed al reinserimento sociale;

- all’igiene degli alimenti, delle bevande, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;

- ad ogni altro compito conferitole dall’articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

e dalle leggi regionali in materia di assistenza sanitaria.

Nell’esercizio delle funzioni indicate al precedente comma, l’unità sanitaria locale, nell’ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, Titolo I, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legislazione regionale.

Art. 18

(Attribuzioni delegate)

L’associazione dei comuni esercita altresì, mediante la unità sanitaria locale, le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attenendosi ai criteri ed alle direttive da essa stabiliti, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello Stato.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate vengono trimestralmente trasmessi alla Giunta regionale, che può richiederne copia.

In armonia con lo Statuto speciale della Regione e con le norme della presente legge, in caso di inadempienza da parte degli organi della unità sanitaria locale nell’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.

Art. 19

(Gestione dell’unità sanitaria locale)

L’attività di gestione dell’unità sanitaria locale è svolta:

- dall’assemblea;

- dal comitato di gestione e dal suo presidente. Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a tal fine si avvale dei servizi dell’unità sanitaria locale. In caso di urgenza del provvedimento da adottare, il sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il sindaco deve comunicare al presidente del comitato di gestione l’esito degli interventi esperiti.

Il personale dell’unità sanitaria locale, quello a rapporto convenzionale, nonché quello dipendente da istituzioni sanitarie ed assistenziali private, non possono far parte degli organi dell’unità sanitaria locale.

Art. 20

(L’assemblea dell’USL)

L’assemblea dell’unità sanitaria locale coincide con quella dell’associazione di cui al precedente articolo 4.

L’assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta di un terzo dei suoi componenti e su proposta del comitato di gestione.

Art. 21

(Compiti dell’assemblea dell’USL)

L’assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente articolo 6, relativamente alle materie di competenza dell’unità sanitaria locale.

L’assemblea provvede altresì all’approvazione del rendiconto trimestrale di cui all’articolo 50 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e della relazione annuale prevista dall’articolo 49, comma quarto, della citata legge.

Art. 22

(Il comitato di gestione dell’USL)

Il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale coincide con quello dell’associazione di cui al precedente articolo 8.

Art. 23

(Compiti del comitato di gestione dell’USL)

Il comitato dell’unità sanitaria locale:

- predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani, i programmi di attività, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all’approvazione dell’assemblea;

- determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati dall’assemblea;

- attua le direttive per il coordinamento dei servizi sanitari con quelli sociali;

- nomina nell’ambito dell’ufficio di direzione i coordinatori;

- predispone la relazione annuale sull’attività svolta contenente in particolare:

1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano regionale socio -sanitario;

- dispone la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio, la elaborazione e l’attuazione di progetti che interessino più funzioni;

- compie ogni altro atto di amministrazione dell’unità sanitaria locale.

Art. 24

(Funzionamento del comitato di gestione)

Il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale opera collegialmente, salva la ripartizione tra i propri componenti di compiti specifici da svolgere secondo le direttive fissate dal comitato stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato il quale, a tal fine, può avvalersi degli uffici dell’unità sanitaria locale. Il comitato delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.

Art. 25

(Il presidente del comitato di gestione dell’USL)

Il presidente del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale coincide con il presidente del comitato di cui al precedente articolo 9.

Il presidente del comitato convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l’attività, cura l’esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici ed al loro buon funzionamento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge. Trasmette ai sindaci dei comuni interessati le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.

Il presidente, sentito il comitato, nomina uno dei componenti a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente del comitato di gestione può essere revocato, a maggioranza assoluta, dal comitato che lo ha eletto.

Art. 26

(Articolazione dell’USL)

Il territorio dell’unità sanitaria locale si articola in distretti sanitari di base per l’erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all’articolo 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, nonché in uniformità alle prescrizioni di piano socio - sanitario regionale.

I distretti sanitari di base sono strutture tecnico -funzionali dell’unità sanitaria locale di cooperazione fra i comuni su base territoriale, di cui l’unità sanitaria locale si avvale per la gestione dei servizi sanitari e socio - assistenziali di interesse locale, per favorire la maggiore partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali esistenti sul territorio alla gestione sociale e attuazione dei servizi, al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale ed agli obiettivi del piano socio - sanitario regionale.

Ai sensi e per i fini di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella gestione dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo, l’unità sanitaria locale si avvale dei comitati di cui al precedente articolo 10, secondo criteri e direttive predeterminate dal Comitato di gestione.

Art. 27

(Compiti dei distretti)

I distretti esercitano attività mediche, sanitarie e di tutela ambientale tese alla prevenzione delle cause di rischio e provvedono ad erogare le prestazioni curative e riabilitative che interessano la popolazione in modo più comune e frequente.

I distretti esplicano altresì una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.

Fanno capo ai distretti, in particolare:

- il controllo ed il miglioramento dell’ambiente di vita e di lavoro;

- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene e salute mentale, di prevenzione delle tossicodipendenze e le attività consultoriali materno - infantili e familiari;

- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali, compresa la guardia medica;

- la distribuzione dei farmaci;

- l’informazione, la promozione sociale e l’educazione dei cittadini;

- la vigilanza, la profilassi e l’assistenza veterinaria. Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio - assistenziali.

Le attività esercitate dai distretti sono svolte da équipes di base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti, con l’ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del distretto.

Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio - sanitari che operano attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.

Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.

In relazione alle particolari condizioni regionali, il comitato di gestione, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali dei servizi di base ed integrativi con l’area delle funzioni centrali anche mediante la individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell’ordinamento del personale e di quelle dell’accordo nazionale unico di lavoro di cui all’articolo 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione di cui al precedente articolo 10.

Art. 28

(Criteri per l’organizzazione delle USL)

Le attività della unità sanitaria locale sono stabilite con il metodo della programmazione, in particolare mediante progetti - obiettivo, per il conseguimento delle finalità e in armonia con i principi e gli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L’unità sanitaria locale è organizzata in servizi ed aree funzionali.

Art. 29

(Profilo organizzativo dei servizi)

L’organizzazione dei servizi dell’unità sanitaria locale è basata:

- sulla corrispondenza dei servizi ad aree d’intervento omogenee, attraverso l’utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale; - sull’autonomia tecnico - funzionale dei servizi; - sulla flessibilità della struttura per l’economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

- sull’impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto

convenzionale, che operano all’interno dei singoli servizi;

- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.

La legge regionale individua i servizi e ne disciplina la organizzazione con riferimento alle norme delegate di cui all’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 della stessa legge.

I servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori, operando nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Art. 30

(Le aree funzionali)

Per l’attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale e nel quadro della integrazione e coordinamento delle attività, i servizi possono essere funzionalmente aggregati per aree di attività mediante l’organizzazione di dipartimenti.

La legge di approvazione del piano socio - sanitario regionale stabilisce le aggregazioni dei servizi in dipartimenti nonché i criteri relativi allo svolgimento delle attività dipartimentali, all’organizzazione ed al funzionamento.

A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore nominato tra i responsabili dei servizi interessati.

Art. 31

(Ufficio di direzione dell’USL)

L’unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione posto alle dipendenze del comitato di gestione e collegialmente preposto all’organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutte le attività sanitarie, sociali ed amministrative.

Fra i componenti l’ufficio di direzione, il comitato i gestione nomina i coordinatori sanitario e amministrativo, nonché il coordinatore sociale, all’interno dei rispettivi organici e con l’osservanza dei prescritti requisiti di professionalità. I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

I componenti dell’ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

I componenti l’ufficio di direzione sono responsabili in solido e con gli amministratori ai sensi dell’articolo 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 32

(Funzionamento dell’ufficio di direzione)

L’ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei coordinatori. La riunione dell’ufficio può essere richiesta dal coordinatore non presidente ovvero da un terzo dei membri dell’ufficio.

Alle riunioni può intervenire il presidente del comitato o suo delegato.

Art. 33

(Compiti dell’ufficio di direzione)

L’ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l’attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.

In particolare compete all’ufficio di direzione:

- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali;

- la predisposizione della pianta organica unificata riguardante il personale dell’unità sanitaria locale;

- la predisposizione dei regolamenti di organizzazione; - la predisposizione di convenzioni;

- il coordinamento e il riscontro trimestrale dell’attività complessiva;

- formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;

- organizzare l’effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione, con particolare riguardo ai progetti - obiettivo.

Art. 34

(Conferenza dei servizi)

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.

Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi dell’unità sanitaria locale, l’attività dei singoli servizi e l’apporto di ciascun operatore.

Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l’organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell’opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dell’unità sanitaria locale.

Il regolamento dell’unità sanitaria locale stabilisce modalità e procedure per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.

Art. 35

(Statistiche sanitarie)

I comuni sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari, secondo modalità fissate dalla Regione.

TITOLO III

GESTIONE COORDINATA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 36

(Esercizio delle attribuzioni)

In attesa della legge di riforma della assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2, mediante gli stessi organi di gestione dell’unità sanitaria locale e nel rispetto delle norme della presente legge.

Entro 90 giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale gli enti locali compresi nel territorio della associazione dei comuni provvedono a mettere a disposizione della associazione il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

(Finanziamento dei servizi sociali)

A decorrere dalla data di costituzione della unità sanitaria locale i comuni provvedono a trasferire annualmente all’associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, nell’ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, come risultante dall’ultimo conto consuntivo approvato.

Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore di comuni o comunità montane sono attribuiti alla associazione di comuni di cui alla presente legge.

Art. 38

(Gestione dei fondi)

La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibilità di utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.

TITOLO IV

I CONTROLLI SULLA USL.

Art. 39

(Controllo sugli atti)

Ai controlli sugli atti dell’unità sanitaria locale si applicano le norme del presente articolo le quali costituiscono integrazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in quanto applicabili.

Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale, che designerà altresì un esperto supplente.

Non sono soggetti a controllo necessario gli atti a contenuto vincolato costituenti applicazione di norme di legge, di regolamento, ovvero di esecuzione di provvedimenti amministrativi. Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell’albo della associazione di comuni di cui alla presente legge, per dieci giorni consecutivi.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero. Copia di ciascun atto deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di pubblicazione, alla Giunta regionale.

Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco degli atti, in duplice copia, contenente la data, il numero, l’oggetto, la trascrizione del dispositivo dell’atto adottato e la certificazione dell’avvenuta pubblicazione. L’organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell’elenco di cui al comma precedente, può richiedere all’associazione di comuni copia integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La richiesta sospende l’esecutorietà dell’atto.

Per l’esercizio delle sue funzioni in materia di controllo sugli atti dell’unità sanitaria locale, la Commissione regionale di controllo si avvale degli uffici dell’Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale.

La commissione di controllo invia alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale. Il presidente della Commissione regionale di controllo provvede semestralmente ad inviare alla Giunta regionale una relazione sull’attività dell’unità sanitaria locale con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.

Art. 40

(Scioglimento del comitato di gestione)

Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni di piano socio -sanitario regionale, la Giunta regionale - su proposta dell’Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale - invita il presidente del comitato al rispetto degli atti suddetti.

Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita l’assemblea a sciogliere il comitato stesso ed a procedere per la sua rinnovazione.

Qualora l’assemblea non provveda entro trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede allo scioglimento ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto Speciale della Regione.

Il commissario straordinario riunisce l’assemblea esclusivamente al fine di procedere alla nomina del comitato di gestione.

Il commissario straordinario resta in carica sino all’insediamento del comitato.

Art. 41

(Indirizzo e coordinamento)

I progetti dei bilanci di previsione predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla Giunta regionale, la quale esprime il proprio parere, entro 45 giorni, sulla rispondenza del bilancio della unità sanitaria locale al piano socio -sanitario regionale.

Qualora la Giunta riscontri difformità del progetto di bilancio dal piano rinvia il progetto al comitato di gestione affinché sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano socio - sanitario regionale.

Il comitato di gestione presenta il bilancio alla assemblea, corredato anche del parere della Giunta regionale.

Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione deve indicare le variazioni apportate al progetto di bilancio.

Il bilancio va trasmesso all’organo di controllo corredato del parere della Giunta.

Alla Giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione ed i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all’assemblea.

Art. 42

(Verifiche)

La Regione, attraverso l’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, verifica il raggiungimento degli obiettivi del servizio socio - sanitario regionale e, in particolare, accerta la congruità tra programmazione sanitaria regionale e l’attività posta in essere dall’unità sanitaria locale, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali verifiche sono effettuate da funzionari del suddetto assessorato che operano nei settori della programmazione sanitaria regionale amministrativa, funzionario - contabile e tecnico -sanitaria.

I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dell’unità sanitaria locale, ne ad essi può essere opposto il segreto di ufficio.

I risultati delle verifiche sono trasmessi alla Giunta regionale ed al comitato di gestione dell’unità sanitaria locale che potrà formulare ed inviare alla Giunta regionale le proprie osservazioni. In base ai risultati ed alle osservazioni, la Giunta regionale può impartire direttive e suggerire comportamenti atti ad assicurare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, salva la applicazione del precedente articolo 40.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

(Costituzione dell’USL)

Al fine di consentire la costituzione dell’assemblea generale e dei comitati di cui all’articolo 10, i comuni devono procedere alla elezione dei rappresentanti, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 10, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, i comuni devono trasmettere al Presidente della Giunta regionale l’elenco nominativo di tutti i rappresentanti eletti rispettivamente in seno all’assemblea generale e nei comitati di cui all’articolo 10, indicando altresì i nominativi dei presidenti dei comitati medesimi.

Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati espletati gli adempimenti previsti, il Presidente della Giunta regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente articolo.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, costituisce, con proprio decreto, l’unità sanitaria locale, indicando la composizione dell’assemblea e dei comitati di cui al precedente articolo 10 e stabilendo la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento dell’assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare composizione, nomina il comitato di gestione.

Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il componente più anziano di età. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale stabilisce le disposizioni previste dal citato articolo 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base delle disposizioni di competenza dello Stato, ai sensi della citata legge.

Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro esecutorietà al Presidente della Giunta regionale.

In sede di prima costituzione dell’unità sanitaria locale, qualora entro i termini previsti dal presente articolo e comunque entro settanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina un commissario straordinario per l’unità sanitaria locale, il quale può compiere ogni atto necessario per la sua amministrazione, limitatamente alle attribuzioni degli organi non ancora costituiti. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione di tutti gli organi dell’unità sanitaria locale.

Art. 44

(Cessazione di uffici e soppressione degli enti)

A decorrere dalla data di costituzione dell’unità sanitaria locale sono soppressi gli enti, consorzi, organismi ed uffici che operano nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale. In attesa che, con legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, venga stabilito il nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano, ai sensi degli articoli 80, ultimo comma, e 83, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, con apposito accordo, regola i rapporti con l’Ordine Mauriziano per quanto riguarda l’utilizzazione dello stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

Nel quadro dei fini di cui al comma precedente ed allo scopo di agevolare la attuale fase di gestione dei servizi ospedalieri della Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, promuove il commissariamento dell’Ente Ospedaliero di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 settembre 1970, n. 402, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 45

(Riordinamento dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale)

Con legge regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento degli uffici e servizi dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, che dovrà essere strutturato in stretta correlazione con le funzioni che nell’ambito del servizio sanitario nazionale e del servizio socio - sanitario regionale previsto dalla presente legge debbono essere esercitate dall’Assessorato medesimo.

Art. 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel TULCP 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili.

Art. 47

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.