Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 19 01 1979

Bollettino ufficiale 25 1 1979 n. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13.

Art. 1

Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, possono accedere anche gli aspiranti di sesso maschile, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, dopo la parola " esami " sono soppresse le seguenti: " e concorsi per soli titoli ".

Il terzo comma dell’articolo stesso č sostituito dal seguente:

" I concorsi per il personale direttivo e docente della scuola materna sono indetti secondo le modalitą di cui al secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 ".

Il quarto comma dell’articolo 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 č abrogato.

Art. 2

Al personale direttivo e docente della scuola materna si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e l’articolo unico della legge regionale 8 agosto 1977, n. 54.

Art. 3

Il primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 č sostituito dai seguenti:

" A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196 al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel DPR 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge ".

" Per quanto concerne i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale di cui al precedente comma si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 ".

Il secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 č abrogato.

Art. 4

Il quarto comma dell’articolo 10 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, č sostituito dal seguente:

" Al personale insegnante si applicano, per quanto concerne l’orario obbligatorio di servizio, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo il prolungamento d’orario derivante dall’educazione bilingue, le cui modalitą saranno stabilite dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali ".

Art. 5

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall’inizio dell’anno scolastico 1977- 78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1976- 77 o nell’anno scolastico 1977- 78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell’intero anno scolastico, secondo le modalitą di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349 e all’articolo 7 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

L’assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma č disposta secondo l’ordine di precedenza di cui all’articolo 6, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 e con le modalitą che saranno stabilite con ordinanza dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione in analogia al corrispondente decreto ministeriale.

La legge regionale 15 maggio 1978, n. 13 č abrogata.

Art. 6

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.