Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 03 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati e invalidi civili, colpiti da gravi forme di handicap oggettivi.

Art. 1

La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è autorizzata a promuovere, tramite l’Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale, le iniziative necessarie per la istituzione in Valle d’Aosta di corsi di addestramento e di qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati ed invalidi civili colpiti da gravi forme di handicap oggettivi.

Art. 2

Con l’istituzione dei corsi e dei centri di cui all’articolo precedente, l’Amministrazione regionale si propone il recupero fisico e psichico dell’invalido ed il suo successivo inserimento dignitoso nel mondo del lavoro.

I corsi ed i centri che saranno istituiti, sentite le Comunità Montane, nel Capoluogo e nelle altre zone della Regione, in cui se ne manifesti l’esigenza, ospiteranno mutilati e invalidi civili residenti in Valle d’Aosta, colpiti da gravi e diverse forme di invalidità, aventi un’età compresa tra i sedici e i cinquantacinque anni.

Art. 3

I corsi e i centri che saranno istituiti avranno carattere temporaneo, in attesa di essere riassorbiti nel futuro piano di programmazione sanitaria e di servizi sociali all’atto in cui la materia verrà globalmente riordinata.

Art. 4

I corsi ed i centri si avvalgono dell’opera di personale specializzato nei vari settori in cui si articola la loro attività, quali istruttori, aventi il compito di assistere, preparare e qualificare gli invalidi ammessi.

In considerazione dei differenti tipi di invalidità i corsi ed i centri debbono disporre, per ogni necessità, di personale medico - generico e specialistico e di personale paramedico ed infermieristico, atto ad affiancare costantemente l’opera di insegnamento e di recupero svolta dagli istruttori.

Art. 5

La frequenza ai corsi, per conseguire una idonea qualificazione, è obbligatoria ed è prevista in quattro ore giornaliere e per un periodo di tempo che di volta in volta verrà stabilito per i vari settori, sentito il parere dell’istruttore, escludendo l’istituzionalizzazione dell’invalido. Coloro che frequentano i corsi avranno diritto ad un compenso integrativo di presenza giornaliera di lire mille nette e al rimborso delle spese di trasporto dalla località di residenza a quella in cui ha sede il centro. Il beneficio è esteso agli accompagnatori, ogni qualvolta la loro prestazione sia riconosciuta necessaria e indispensabile.

Art. 6

I corsi ed i centri debbono disporre di uno o più ambienti, in relazione al numero delle qualificazioni, completi delle attrezzature indispensabili per la preparazione teorico - pratica. Gli stessi sono, inoltre, dotati di servizi e di un locale adibito a pronto soccorso con la relativa attrezzatura tecnico-sanitaria.

Art. 7

Presso l’Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, sarà istituita una apposita Commissione per la programmazione, l’organizzazione, il coordinamento e il controllo dei corsi e dei centri suddetti.

Detta Commissione, presieduta dall’Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, è composta inoltre da:

a) il Medico regionale o un suo sostituto;

b) il Direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

c) un funzionario dell’Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, designato dalla Giunta regionale;

d) un funzionario dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, designato dalla Giunta regionale;

e) un funzionario dell’Assessorato regionale all’Industria e Commercio, designato dalla Giunta regionale;

f) un rappresentante dell’Associazione di categoria;

g) un rappresentante dell’Associazione sindacale dei lavoratori designato dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative della Regione;

h) due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina della Commissione di cui sopra, che resterà in carica tre anni.

Art. 8

La Commissione di cui all’articolo 7 prende contatti con enti pubblici ed aziende private per realizzare la programmazione dei corsi e dei settori di addestramento e dispone l’inserimento degli invalidi qualificati nei posti di lavoro.

Qualora tale possibilità di inserimento venisse a mancare, la Commissione promuoverà iniziative atte ad assicurare agli invalidi interessati una attività lavorativa, regolarmente retribuita, in laboratori protetti, preferibilmente attraverso la creazione di cooperative di lavoro e di mutuo soccorso tra gli invalidi stessi.

Art. 9

Gli interventi finanziari della Regione a favore degli enti ed istituzioni per l’organizzazione dei corsi e per la gestione dei centri, sulla base del piano di programmazione presentato dalla Commissione di cui all’articolo 7 della presente legge, saranno approvati ed erogati dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione stessa.

Art. 10

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire cinquanta milioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1976.

Detta spesa per l’anno finanziario 1976 graverà sul Capitolo 743 della Parte Spesa del bilancio avente la seguente nuova denominazione: " Spese per l’istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati ed invalidi civili, colpiti da gravi forme di handicap oggettivi ".

All’onere di lire cinquanta milioni per i successivi esercizi finanziari si provvederà con lo stanziamento della predetta somma ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 743 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: " Spese per l’istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati ed invalidi civili, colpiti da gravi forme di handicap oggettivi " L. 50.000.000

Cap. 206 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 50.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.