Legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 19 02 1975

Bollettino ufficiale 11 3 1975 n. 2

Norme per l'attuazione degli articoli 6 e 7 del DL 8 luglio 1974, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

Titolo I

ARTICOLO 1

(Istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni)

L'istituzione da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di nuove divisioni, sezioni o servizi a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera a), del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal Consiglio Regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge suddetta, allorché sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

(Requisiti delle proposte per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi)

La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve:

a) motivare adeguatamente l'inderogabile esigenza di realizzare la proposta stessa;

b) dimostrare la disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;

c) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Art. 3

(Aumento degli organici)

L'aumento degli organici dell'Ente Ospedaliero Regionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera b), del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Consiglio regionale.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione che autorizza l'istituzione di nuove divisioni, servizi o sezioni, nei limiti degli organici minimi previsti dal DPR 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 4

(Copertura di nuovi posti in organico)

Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'articolo 3 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'Ente Ospedaliero Regionale, con particolare riguardo ai casi di trasformazione delle divisioni, sezioni o servizi esistenti.

All'assunzione in servizio per la copertura dei nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'articolo 6, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Titolo II

ARTICOLO 5

(Alienazione di cespiti patrimoniali)

L'autorizzazione all'alienazione di beni immobili o di titoli da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'articolo 7, ottavo comma, del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare per la Sanità e Assistenza Sociale.

L'Ente proponente, nel richiedere l'autorizzazione, deve indicare la destinazione dei proventi derivanti dalla alienazione o dalla costituzione di diritti reali, nonché l'eventuale impiego temporaneo degli stessi.

Art. 6

(Indennità e compensi)

Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di Enti Ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale presso l'Ente Ospedaliero Regionale e di eventuali altre Commissioni nominate

dall'Ente Ospedaliero Regionale spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

Agli altri componenti delle commissioni giudicatrici è dovuto, inoltre, un compenso lordo da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati:

- concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali della qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice - direttori sanitari, vice - direttori amministrativi: L. 150.000

- concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva: Lire 120.000

- concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, capo sala, direttore e vice - direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie visitatrici, terapisti della riabilitazione: L. 100.000

- concorso per personale della carriera d'ordine ed esecutiva: Lire 80.000

- agli altri componenti delle altre commissioni, regolarmente istituite, è dovuto inoltre, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della commissione, un compenso lordo di Lire 15.000.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.