Legge regionale 14 gennaio 1974, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 14 01 1974

Bollettino ufficiale 8 2 1974 n. 1

Approvazione di maggiore spesa annua per interventi regionali per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore delle categorie di cui alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37.

Art. 1

Per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, in attività o pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, è approvata la maggiore spesa annua di lire centocinquantamilioni in aggiunta alla spesa annua di lire centocinquantamilioni già stanziata al capitolo 756 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1973.

La maggiore spesa annua di lire centocinquantamilioni di cui al precedente comma sarà imputata al capitolo 756 ("Contributi per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali") dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1973 e seguenti; a tal fine è approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire centocinquantamilioni a lire trecentomilioni.

Per l’anno finanziario 1973 all’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 756 del bilancio di previsione della Regione, da lire centocinquantamilioni a lire trecentomilioni, si provvede mediante prelievo della somma di lire centocinquantamilioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) ").

È approvata per l’anno 1973 la spesa di lire centocinquantamilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 756 del bilancio.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.