Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 25 01 1973

Bollettino ufficiale 31 1 1973 n. 2

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1972.

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della ENTRATA ( Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 116 Fondi assegnati dallo Stato per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario (ą sensi artt. 16 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910)

L. 17.000.000

Cap. 165 Riscossione a pareggio versamenti in cc postale per pagamento emolumenti insegnanti e altre spese

L. 250.000.000

Totale L. 267.000.000

Art. 2

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della SPESA ( Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 406 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (ą sensi artt. 16 e 53 della legge 27- 10- 1966 n. 910)

L. 17.000.000

Cap. 132 Pagamento per versamenti in cc postale per corresponsione emolumenti agli insegnanti ed altre spese

L. 250.000.000

Totale L. 267.000.000

Art. 3

Il limite di spesa annua, per l’anno finanziario 1972, sul capitolo 406 del bilancio preventivo della Regione, di cui all’articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1972 n. 2 e all’articolo 9 della legge regionale 15 novembre 1972 n. 38, č aumentato a Lire centoventisettemilioni.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.