Legge regionale 22 gennaio 1970, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 22 01 1970

Bollettino ufficiale 23 1 1970 n. 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO FINANZIARIO 1970.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, - con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione -, il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1970.

Art. 2

L’approvazione e l’impegno di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1970, deliberato dalla Giunta Regionale in data 29 dicembre 1969

e da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Regione Valle d'Aosta.