Legge regionale 9 febbraio 1968, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 09 02 1968

Bollettino ufficiale 29 2 1968 n. 2

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SpA "ALPILA", AVENTE PER SCOPO SOCIALE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA DI PILA.

Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di nuovo capitale azionario della SpA "ALPILA", con sede in Gressan, per l’ammontare di spesa di lire centosessanta milioni, in relazione all’aumento del capitale azionario della predetta Società approvato per l’attuazione progressiva di un programma di sviluppo turistico ed economico della Conca di Pila.

Art. 2

La spesa di Lire centosessanta milioni, da assumere a carico regionale à sensi dell’articolo precedente, sarà finanziata come segue:

a) per Lire ventiquattro milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967;

b) per Lire cinquantasei milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968;

c) per Lire ottanta milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1969.

Art. 3

Per il finanziamento della spesa prevista alla lettera a) del precedente articolo è approvata ed impegnata la spesa di lire ventiquattro milioni sul capitolo 137 della parte Spesa (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967, che presenta la necessaria disponibilità.

La spesa prevista alla lettera B) del precedente articolo sarà finanziata sul capitolo 139 della parte Spesa (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968.

La spesa prevista alla lettera c) del precedente articolo sarà finanziata sul capitolo della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1969 corrispondente al sopracitato capitolo 139 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968.

Art. 4

Alla sottoscrizione del nuovo capitale azionario à sensi della presente legge e all’approvazione e liquidazione delle relative spese si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, à sensi dello Statuto della Società per Azioni " ALPILA ", della quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta è azionista, ed in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.