Legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 25 01 1966

Bollettino ufficiale 25 1 1966

AUTORIZZAZIONE ALLO ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRIMO GENNAIO 1966 - 31 DICEMBRE 1966.

Art. 1

È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione, il bilancio di previsione della Regione

per l'esercizio stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1966.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966 predisposto dalla Giunta Regionale, nell'adunanza del 22 dicembre 1965, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.