Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2

Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino.

(B.U. 31 gennaio 1961).

(Abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 aprile 1993, n. 21).