Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 10 01 1961

Bollettino ufficiale 31 1 1961

Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso alpino.

Art. 1

Al fine di promuovere e di incrementare il patrimonio alpinistico nel territorio della Regione č stanziato annualmente nel bilancio di previsione della Regione, su apposito capitolo della parte ordinaria delle spese per l’Assessorato del Turismo, un fondo destinato alla concessione di contributi per:

a) costruzione ex novo di rifugi e di altre opere alpine;

b) ricostruzione, ampliamento, sistemazione, arredamento dei rifugi e di altre opere alpine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) potenziamento dell’attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino e dell’attivitą della Delegazione stessa.

Art. 2

I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo possono essere concessi anche alle Sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione e alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino.

I contributi di cui alla lettera b) dell’articolo precedente possono essere concessi anche alle Sezioni del CAI, aventi sede fuori della Regione, proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Regione.

Art. 3

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate all’Assessorato regionale al Turismo entro il 30 novembre di ciascun anno e debbono essere corredate: dal progetto, dal piano tecnico e dal preventivo, ove si tratti delle opere di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1); dalla relazione dell’attivitą svolta nell’anno in corso e dal relativo bilancio consuntivo per i contributi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1).

Art. 4

Nella determinazione dell’ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 sarą tenuto conto dell’importanza alpinistica dell’opera e della possibilitą, o meno, di un suo reddito.

Art. 5

La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrą superare il 70 percento delle spese, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, per i contributi di importo sino a L. 1.500.000 e con deliberazione del Consiglio regionale per i contributi di importo superiore.

La liquidazione, anche rateale, dei contributi č disposta su richiesta dell’Assessore regionale al Turismo, previo accertamento dell’esecuzione e dell’avvenuto collaudo dei lavori o delle opere e previo controllo della documentazione delle spese sostenute.

Art. 6

I contributi alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso alpino dovranno essere destinati:

a) al pagamento delle indennitą dovute alle guide e portatori e ad altri componenti le squadre di Soccorso alpino per le prestazioni da essi rese in operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

b) al rimborso delle spese di trasporto ai componenti delle squadre di soccorso dal paese di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) alle spese per l’acquisto delle attrezzature occorrenti e per il reintegro di materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

d) alle spese generali di organizzazione e funzionamento della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso alpino.

Art. 7

Per il finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario 1960/ 1961 (primo semestre 1961) č istituito nella parte " Spesa " del bilancio preventivo per l’esercizio stesso, alla categoria spese obbligatorie dell’Assessorato del Turismo, il nuovo Capitolo 111 bis: "Spese, contributi e sussidi ad Enti e privati per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione ed arredamento di rifugi alpini ed altre opere alpine e spese per il potenziamento dell’attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino", con lo stanziamento di Lire 2.000.000 (duemilioni), previo prelevamento di uguale importo dal Capitolo 109 del bilancio stesso: "Spese e contributi a Comuni, Enti, Istituzioni e a privati per abbellimento ed iniziative di interesse turistico".

Art. 8

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.