Legge regionale 10 maggio 1957, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 10 05 1957

Bollettino ufficiale 15 5 1957

Disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Art. 1

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l’impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell’azienda o assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un’impresa è comprovata dall’iscrizione nell’Albo regionale di cui all’articolo 6.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell’impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, purché non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l’abitazione del suo titolare od in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

Art. 2

Per lo svolgimento delle sua attività l’impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d’opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell’impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa nell’Albo di cui all’articolo 6:

a) l’impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l’impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

c) l’impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura;

d) l’impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).

Art. 3

È considerata artigiana l’impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell’impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all’Albo di cui all’articolo 6, esclusivamente costituiti per l’approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l’assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Le limitazioni numeriche di cui all’articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal presente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

Art. 4

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall’obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Art. 5

Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell’Albo di cui all’articolo 6.

Art. 6

Presso l’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio è istituito l’Albo regionale delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed il cui titolare vi abbia la residenza.

L’iscrizione nell’Albo regionale delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell’impresa, dalla Commissione regionale per l’artigianato di cui al successivo articolo 12, previo accertamento dei requisiti prescritti dalla presente legge.

L’iscrizione nell’Albo spetta di diritto all’artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti suddetti.

La deliberazione della Commissione deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura dell’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda.

L’iscrizione nell’Albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dall’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio al nome del titolare dell’impresa.

L’iscrizione predetta sostituisce l’iscrizione nel registro regionale delle ditte di cui agli articoli 47 e 48 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura dell’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio e previo deliberato della Commissione si provvede alla revisione d’ufficio delle imprese iscritte nell’Albo.

L’iscrizione nell’Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Art. 7

La domanda d’iscrizione nell’Albo delle imprese deve essere indirizzata alla Commissione regionale per l’artigianato, dal titolare dell’impresa artigiana con firma autenticata dal Sindaco o da un suo delegato, o dal Segretario comunale o dal conciliatore o da un notaio, e compilata in carta semplice su apposito modulo predisposto dall’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio.

Il titolare dell’impresa artigiana dovrà allegare alla domanda ogni documento che ritenga utile all’individuazione della propria attività professionale.

La domanda deve essere o presentata direttamente alla Segreteria della Commissione regionale per l’artigianato od inoltrata alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune di residenza del richiedente.

La Segreteria citata od il Segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.

Art. 8

La Commissione regionale per l’artigianato dispone la cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane che abbiano denunciato la cessazione dell’attività e per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 - 2 - 3 e dal terzo comma del presente articolo o quando ne sia stata accertata, anche d’ufficio, la cessazione dell’attività.

Non può essere cancellata d’ufficio l’impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

In caso di morte del titolare di un’impresa artigiana, l’impresa stessa rimane iscritta nell’Albo per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

La cessazione dell’attività deve essere denunciata dal titolare dell’impresa entro un mese dalla data in cui avviene.

Art. 9

La cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 -2 - 3 e 4 -terzo comma -, o per cessazione dell’attività, è disposta dalla Commissione regionale per l’Artigianato, sentito in ogni caso l’interessato, tanto nell’ipotesi della revisione triennale dell’albo quanto in seguito all’accertamento d’ufficio, effettuato ai sensi dell’articolo 8 - comma primo.

Art. 10

Ai fini della revisione triennale prevista dall’articolo 6 - 7° comma, la Commissione regionale per l’artigianato, invia ai singoli Comuni, tre mesi prima della scadenza del triennio, l’elenco delle imprese artigiane iscritte nell’Albo che risultano esercenti la loro attività nel Comune stesso.

Allo stesso fine, la Commissione regionale può contemporaneamente interpellare le Organizzazioni artigiane regionali.

Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell’elenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

Art. 11

Contro la deliberazione della Commissione regionale per l’artigianato che rifiuti l’iscrizione all’Albo o ne stabilisca la cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale nel termine di 60 giorni dall’avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall’Albo ha effetto sospensivo.

La Giunta regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente il titolare dell’impresa artigiana può proporre ricorso, in via giudiziaria, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, al Tribunale di Aosta che provvede con sentenza.

Art. 12

Presso l’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio è istituita una Commissione regionale per l’artigianato.

La Commissione, oltre ad assolvere alle funzioni attribuitele dalla presente legge, ha il compito di:

a) determinare il numero e la sede dei collegi elettorali con l’indicazione dei Comuni che vi fanno parte;

b) promuovere ogni utile iniziativa intesa a fare conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Regione, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazione scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani e ad incoraggiare in modo particolare quella produzione che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;

c) dare pareri sulla istituzione di fiere e di mostre artigiane nella Regione;

d) proporre agli Organi regionali iniziative in materia di esercizio delle attività artigiane e di formazione professionale nel campo dell’artigianato nonché l’eventuale azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica da svolgere sulle attività artigiane caratteristiche della Regione;

e) svolgere gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dall’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stesso Assessorato.

Art. 13

La Commissione regionale per l’Artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa ha sede presso l’Assessorato dell’Industria e del Commercio, e dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione è composta:

a) dal rappresentante degli artigiani nel Comitato valdostano per l’industria e il commercio previsto dal DLP 23 dicembre 1946, n. 532;

b) da 6 imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell’Albo regionale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell’Albo e nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

c) da 1 rappresentante del Comitato Valdostano per l’Artigianato;

d) da 2 rappresentanti delle Organizzazioni artigiane più rappresentative della Regione, nominati dal Presidente della Giunta Regionale, fra i proposti delle stesse Organizzazioni regionali;

e) da 3 lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati dal Presidente della Giunta Regionale, fra i proposti dalle Organizzazioni sindacali regionali.

La Commissione suddetta elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vicepresidente.

Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione, a titolo consultivo:

1) il Dirigente dell’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio;

2) il Direttore dell’Ufficio regionale del Turismo;

3) il Direttore dell’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione della Regione;

4) il Presidente del Consorzio regionale dell’Istruzione Tecnica;

5) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Organizzazione sindacale più rappresentativa della Regione.

I membri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

La Commissione può avvalersi dell’opera di esperti.

La Commissione è di norma convocata dal suo Presidente. Può tuttavia in qualsiasi momento essere richiesta la convocazione da almeno un terzo dei componenti effettivi della Commissione stessa.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 14

Per la prima composizione della Commissione, non essendo ancora istituito l’Albo regionale delle imprese artigiane, gli imprenditori artigiani di cui alla lettera b) del precedente articolo 13 sono proposti, per la nomina, al Presidente della Giunta Regionale:

1) per un terzo dalle Associazioni artigiane a carattere regionale;

2) per un terzo dal Comune capoluogo e da un Comune minore, scelto dal Presidente della Giunta regionale;

3) per un terzo dall’Assessore regionale per l’Industria e il Commercio.

Gli imprenditori artigiani di cui al comma precedente saranno sostituiti da quelli risultati eletti nelle relative elezioni, le quali dovranno essere effettuate entro il 17 novembre 1957.

Gli altri membri facenti parte della prima composizione della Commissione rimarranno in carica fino allo scadere del triennio di nomina degli imprenditori artigiani eletti.

Art. 15

Le elezioni dei sei imprenditori artigiani di cui all’articolo 13, lettera b) della presente legge, per la prima nomina elettiva degli stessi e la rinnovazione della Commissione regionale, sono indette dal Presidente della Commissione stessa, con apposito manifesto da affiggersi negli Albi dell’Amministrazione regionale e dei Comuni della Regione, per la prima nomina citata, entro il 15 settembre 1957 e, per la rinnovazione, 120 giorni prima della scadenza del triennio indicato nel 2° comma del predetto articolo 13 e per la durata di quindici giorni. A cura dello stesso Presidente deve essere data notizia sulla stampa locale della affissione del manifesto.

Qualora il Presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente della Commissione entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

Le liste possono contenere sino ad un massimo di 4 candidati e devono essere presentate da un numero di artigiani variabile da 50 a 100. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal Segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.

Sia i presentatori che i candidati devono essere titolari di imprese iscritte nell’Albo regionale e iscritte nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Dell’avvenuta presentazione dovrà essere rilasciata ricevuta. Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell’ordine di presentazione.

Art. 16

Nei 20 giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste il Presidente della Commissione regionale per l’Artigianato fissa la data delle elezioni, a mezzo di apposito manifesto da affiggersi, per almeno 15 giorni negli Albi dell’Amministrazione regionale e dei Comuni della Regione e ne dà notizia a mezzo della stampa locale.

Presso la sede di ciascun collegio elettorale, determinato dalla Commissione regionale per l’Artigianato ai sensi dell’articolo 12, è costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e da due artigiani scrutatori.

Il Presidente del seggio viene nominato dal Presidente della Commissione che lo sceglie fra i dipendenti dello Stato o della Regione o degli Enti locali.

Il Presidente del seggio elettorale nomina i due artigiani scrutatori scegliendoli fra gli artigiani iscritti nell’Albo e nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del collegio elettorale.

Alle operazioni di voto e di scrutinio ha diritto di assistere, presso ciascun seggio, un rappresentante per ogni lista.

Le elezioni si svolgono nella data fissata e nelle sedi comunali od in altra località stabilite in conformità delle norme degli articoli precedenti.

Il manifesto deve contenere l’elenco delle liste dei candidati ammesse, la data della votazione, le sedi dei seggi e l’indicazione che la ripartizione degli elettori per collegio elettorale è posta in pubblica visione presso gli Uffici dell’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio e dei Comuni della Regione per tutta la durata del periodo di affissione del manifesto stesso.

Art. 17

Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritte nell’Albo regionale.

Ogni elettore può votare soltanto nel proprio collegio elettorale comprendente il Comune di sua residenza.

Per esercitare il diritto di voto, l’elettore deve presentare un documento di riconoscimento contenente l’indicazione delle proprie generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l’elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio.

Le imprese costituite in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dalla persona che ha la rappresentanza legale della società.

Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di quattro nominativi scelti anche in liste diverse.

Il voto si esprime mediante un segno di croce apposto a fianco di ogni nominativo.

Risultano eletti i 6 candidati che hanno riportato nell’ordine il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 18

Entro il secondo giorno successivo alle votazioni, il Presidente di ciascun seggio trasmette al Presidente della Commissione gli atti e le risultanze delle votazioni, in plico sigillato e firmato dallo stesso Presidente di seggio e dai due scrutatori.

Lo spoglio finale dei voti e la proclamazione degli eletti vengono effettuati entro il decimo giorno successivo alla votazione, in sedute pubbliche a cura della Commissione regionale.

Art. 19

In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, compresa la presentazione e la accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla Commissione regionale per l’Artigianato entro il quinto giorno successivo all’evento che ha determinato la controversia.

Contro la decisione della Commissione regionale, agli interessati è data facoltà di ricorso alla Giunta regionale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione stessa.

Per quanto non disposto nei precedenti commi del presente articolo, si applicano le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

Art. 20

Possono partecipare alla prima elezione degli imprenditori artigiani di cui all’articolo 13 - lettera b) - ed anche essere presentati candidati alle elezioni medesime ai sensi dell’articolo 14 soltanto i titolari di imprese artigiane che abbiano presentato domanda di iscrizione all’Albo regionale delle imprese artigiane entro il 30 giugno 1957 e siano o debbano considerarsi iscritti a norma del precedente articolo 6.

Art. 21

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento di cui all’articolo 2 - lettera c - sono quelli riportati in allegato alla presente legge.

Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio, sentita la Commissione regionale per l’Artigianato, possono essere formati gli altri elenchi delle attività che possono costituire oggetto di impresa artigiana.

Art. 22

Per il funzionamento della Commissione regionale dell’Artigianato saranno stanziate annualmente, a decorrere dall’esercizio 1957, in apposito articolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

Art. 23

La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le norme che si rendessero necessarie per l’attuazione della presente legge.

Art. 24

La vigilanza per l’applicazione delle norme della presente legge è esercitata dall’Assessore regionale per l’Industria e il Commercio.

Art. 25

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato

ELENCO DEI MESTIERI ARTISTICI TRADIZIONALI E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

I

ABBIGLIAMENTO ESCLUSIVAMENTE SU MISURA

Figurinisti e modellisti

Modisterie (esclusivamente su commissioni)

Pellicciai su misura

Sartorie su misura

Calzolerie su misura

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

II

CUOIO E TAPPEZZERIA

Bulinatori del cuoio

Decoratori del cuoio

Fabbricanti di oggetti in pergamena

Limatori del cuoio

Lucidatori a mano di pelli

Pellettieri artistici

Pirografi

Sbalzatori del cuoio

Sellai

Stampatori del cuoio con presse a mano

Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche Tappezzieri in cuoio

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

III

DECORAZIONI

Addobbatori

Apparatori

Decoratori con fiori

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

IV

FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONE DISEGNI

Acquafortisti (riproduttori)

Litografi

Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)

Ritoccatori

Scenografi (pittori)

Xilografi (riproduttori)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

V

LEGNO

Doratori

Laccatori

Lucidatori

Intagliatori

Intarsiatori

Traforisti

Scultori

Stipettai

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

VI

METALLI COMUNI

Arrotini

Chiavaioli

Damaschinatori

Fonditori di oggetti d’arte Lavorazione del ferro battuto

Magnani

Modellatori

Peltrai

Ramai e calderai (lavorazione a mano)

Sbalzatori

Sciabolai

Traforatori artistici

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

VII

METALLI PREGIATI, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI Cammeisti

Cesellatori

Filigranisti

Incisori di pietre dure

Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga e lava

Miniaturisti

Smaltatori d’arte

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

VIII

RESTAURO

Antiquari restauratori

Copisti di galleria

Restauratori del dipinto

Restauratori del mobile

Restauratori del mosaico

Restauratori della statuaria

Restauratori di vetrate artistiche

Restauratori di tappeti

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

IX

SERVIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E AFFINI Acconciatori

Barbieri

Lavoranti in capelli

Parrucchieri per uomo

Parrucchieri per signora

Parrucchieri misti

Truccatori

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

X

STRUMENTI MUSICALI

Fabbricanti di arpe

Fabbricanti di strumenti a fiato in legno Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico Organai

Fonderie di campane

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

XI

TESSITURA RICAMO E AFFINI

Arazzieri

Coltronieri

Disegnatori tessili

Materassai

Merlettaie a mano

Ricamatrici a mano

Tessitori a mano

Tessitori a mano di tappeti

Trapuntai

Produttori di tessuti e drappi caratteristici della Regione. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

XII

VETRO, CERAMICA, PIETRA ED AFFINI

Applicatori di vetri

Ceramisti d’arte

Decoratori di vetri

Fabbricanti di gres (artistici) Figurinai in argilla, gesso e cartapesta Formatori statuisti

Fabbricanti di perle a lume con fiamma Fabbricanti di terrecotte artistiche Incisori di vetri

Infilatrici di perle

Maiolicai (artistici)

Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)

Piombatori di vetri

Scultori in marmo e altre pietre.