Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2

Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015.

(B.U. 13 febbraio 2007, n. 7)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela dall'inquinamento atmosferico e per la gestione ed il miglioramento della qualità dell'aria, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa statale vigente, promuove la ricerca, lo sviluppo, l'applicazione di tecnologie e l'adozione di specifiche azioni che consentano di ridurre le emissioni in atmosfera.

Art. 2

(Competenze della Regione e degli enti locali)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze:

a) elabora, verifica ed aggiorna il Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria, di seguito denominato Piano aria;

b) sviluppa, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), il sistema di valutazione della qualità dell'aria e definisce i criteri di controllo delle emissioni;

c) coordina le misure d'emergenza in caso di episodi acuti di inquinamento atmosferico che interessino il territorio di più comuni;

d) rilascia le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, definendo le relative procedure, nel rispetto della normativa vigente;

e) garantisce un'informazione adeguata ai cittadini.

2. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze:

a) attuano le misure d'emergenza per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, informandone tempestivamente la cittadinanza;

b) esercitano le funzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione);

c) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

Art. 3

(Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria)

1. Il Piano aria costituisce lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle politiche di gestione del territorio per il miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Il Piano aria deve:

a) individuare gli obiettivi di qualità dell'aria da perseguire ed i termini per il loro raggiungimento, anche prevedendo, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente, la definizione di valori limite di emissione e di prescrizioni più severi di quelli fissati dalla medesima normativa;

b) comprendere azioni di risanamento e di recupero per le situazioni di criticità esistenti ed interventi di prevenzione per le situazioni a rischio di degrado e di mantenimento delle condizioni di qualità dell'aria nelle restanti parti del territorio regionale.

3. Il Piano aria è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

4. Il Piano aria ha una durata di nove anni a decorrere dalla data di approvazione ed è sottoposto a monitoraggio periodico e a verifica triennale. Le eventuali modificazioni o integrazioni del contenuto del Piano sono approvate con le modalità di cui al comma 3, fermi restando gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici per le azioni di piano e gli obiettivi di qualità dell'aria i quali, unitamente ai valori limite di emissione e alle prescrizioni, definiti ai sensi del comma 2, lettera a), costituiscono obbligo.

5. La struttura regionale competente in materia di ambiente assicura il coordinamento regionale ed interregionale del Piano aria, il monitoraggio sull'attuazione dello stesso e la revisione delle azioni ivi previste, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'ARPA.

6. Per il periodo 2007/2015, è approvato il Piano aria di cui all'allegato A. Le eventuali modificazioni o integrazioni al predetto Piano sono approvate con le modalità di cui al comma 4.

Art. 4

(Autorizzazione alle emissioni in atmosfera)

1. Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per tutti gli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono rilasciate dalla Regione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, nel rispetto della normativa statale vigente, le modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ivi compresa la documentazione da allegare alle relative istanze.

Art. 5

(Sistema informativo sulla qualità dell'aria)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone le implementazioni necessarie per garantire la conoscenza della qualità dell'aria nel territorio regionale, mediante il raccordo ed il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) ed il Sistema informativo territoriale regionale (SITR), con le informazioni e i dati in possesso dell'ARPA e delle altre autorità competenti in materia.

2. La Giunta regionale provvede, inoltre, a definire il livello di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere reso disponibile alle autorità interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di soggetti, pubblici o privati, ed il livello di garanzia della qualità dei dati, in coerenza con gli standard definiti a livello statale ed europeo.

3. L'ARPA gestisce il sistema regionale di valutazione della qualità dell'aria in maniera integrata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la descrizione dello stato della qualità dell'aria e per favorire il più corretto ed efficace svolgimento delle relative funzioni da parte delle autorità competenti.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'articolo 3, comma 2, lettera b), e comma 5, e dell'articolo 5 è determinato in euro 806.000 per l'anno 2007 ed euro 496.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009, negli obiettivi programmatici 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, sia con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio 2006/2008 sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) ai capitoli:

1) 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per annui euro 227.500 per l'anno 2007 ed euro 210.000 a decorrere dal 2008;

2) 38391 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente) per annui euro 20.000 a decorrere dal 2007;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche) ai capitoli:

1) 33770 (Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale -istruttoria automatica) per annui euro 55.000 a decorrere dal 2007;

2) 33767 (Spese per iniziative di formazione e di informazione in materia di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili) per annui euro 6.000 a decorrere dal 2007;

3) 33766 (Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzata sulle energie di flusso e sull'energia di rete) per annui euro 60.000 a decorrere dal 2007;

4) 33768 (Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi ed all'effettuazione di diagnosi energetiche) per annui euro 30.000 a decorrere dal 2007;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti) ai capitoli:

1) 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) per euro 110.000 per l'anno 2007 ed euro annui 35.000 a decorrere dall'anno 2008;

2) 67870 (Contributi regionali per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici) per euro 200.000 per l'anno 2007;

3) 67880 (Spese per la realizzazione di autostazioni, per l'installazione di pensiline e paline, nonché per l'acquisto di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico) per annui euro 15.000 a decorrere dal 2007;

4) 67975 (Spese per interventi per l'ammodernamento del sistema ferroviario) per annui euro 15.000 a decorrere dal 2007;

5) 67810 (Spese per la formazione e l'applicazione dei piani regionali dei trasporti e sistemi di comunicazione e dei programmi di organizzazione e ristrutturazione dei servizi relativi) per euro 17.500 per il 2007;

d) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) al capitolo 21836 (Spese per incarichi di collaborazione tecnica) per annui euro 50.000 a decorrere dal 2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO (omissis)