Legge regionale 23 maggio 1997, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 23 maggio 1997, n. 19

Bollettino Ufficiale regionale 03 06 1997 n. 25

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19, 23 dicembre 1991, n. 84 e 28 febbraio 1994, n. 5.

Art. 1

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 e dall'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, è aggiunto il seguente:

"5bis. Per interventi di adeguamento igienico-sanitario, che non comportino aumenti di produzione, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 7 (Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni)."

Art. 2

1. L'art. 7 della l.r. 30/1984, come modificato dalle leggi regionali 62/1986, 23 dicembre 1991, n. 84 e 28 febbraio 1994, n. 5, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Viabilità, irrigazione e acquedotti)

1. E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore di proprietari di aziende agricole, singoli od associati, di consorzi di miglioramento fondiario e di consorterie, per la costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali, di monorotaie, teleferiche e fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale, di acquedotti rurali, di canali irrigui, di impianti di irrigazione e di fertirrigazione.

2. Le strade vicinali e gli acquedotti devono essere di interesse prevalentemente agricolo ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolam. reg. 7/1994.

3. Il contributo regionale sulla spesa ammessa, determinata ai sensi dell'art. 19 del regolam. reg. 7/1994, è concesso nelle seguenti misure:

a) cinquanta per cento per opere eseguite da proprietari di aziende agricole, singoli od associati;

b) novantacinque per cento per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario o consorterie.

4. Le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati a contribuire alla spesa, nella misura massima del cinque per cento, nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. b), qualora gli interventi abbiano rilevante valenza comprensoriale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio.

5. Ad integrazione del contributo di cui al comma 3, lett. b), per un importo massimo del cinque per cento della spesa ammessa per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, qualora le stesse non beneficino del finanziamento di cui al comma 4, possono essere richieste le provvidenze previste dall'art. 4.

6. Qualora le opere siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, su richiesta dei consorzi e previa verifica tecnico-economica effettuata dalla commissione tecnica prevista dall'art. 19 del regolam. reg. 7/1994, possono essere eseguite dalla Regione, con spese a totale carico del bilancio regionale.

7. Per opere di miglioramento fondiario aventi le caratteristiche di cui al comma 6, che contribuiscono a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro e favoriscono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, realizzate con il contributo dell'Unione europea e per le quali i consorzi abbiano contratto mutui integrativi, possono essere concessi contributi annui di importo pari alle quote di ammortamento a loro carico, fino alla scadenza del mutuo, a condizione che l'importo complessivo del contributo e del mutuo non superi quello delle spese sostenute.

8. Sono altresì a totale carico del bilancio regionale gli interventi che interessano canali irrigui aventi anche le funzioni di raccolta e scolo delle acque reflue e che favoriscono il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, nonché gli interventi necessari per il ripristino e la riapertura della viabilità rurale in seguito ad eventi calamitosi naturali.

9. Nei comprensori costituiti da alpeggi e mayens privi di adeguata viabilità, possono essere concessi, previa istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia di miglioramenti fondiari, contributi pari al novantacinque per cento delle spese sostenute per l'utilizzazione di elicotteri per il trasporto di prodotti agricoli e mezzi tecnici di produzione, nonché di quanto utile per il razionale sfruttamento di alpeggi e mayens. Ogni singolo intervento è preventivamente autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di miglioramenti fondiari e, entro le ventiquattro ore antecedenti alla rotazione, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione alla struttura stessa al fine di permettere i relativi controlli. Il contributo è concesso entro centottanta giorni, su presentazione delle fatture quietanzate, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di miglioramenti fondiari.

10. E' autorizzata, a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, col consenso dei Comuni interessati, l'espropriazione di aree per la costruzione di strade interpoderali, monorotaie, teleferiche, fili a sbalzo e opere irrigue."

Art. 3

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 30/1984, come modificato dall'art. 5 della l.r. 62/1986, è inserito il seguente:

"2bis. Nell'ambito delle attività istituzionalmente proprie svolte dai consorzi di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali è riconosciuta la facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, anche per utilizzi diversi da quelli previsti dal comma 2, a condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo."

Art. 4

1. L'onere previsto dalla presente legge graverà sugli stanziamenti già iscritti al cap. 41720 (Contributi nel settore del miglioramento fondiario).