Legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 27 maggio 1994, n. 19

Norme in materia di assistenza economica.

(B.U. 7 giugno 1994, n. 25)

Art. 1

(Obiettivi)

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, la Regione attraverso il sistema dei servizi socio-assistenziali previene e rimuove le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro.

2. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che risultino sprovvisti di reddito o che comunque non dispon-gano di risorse finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).

3. La Regione interviene, altresì, mediante contributi di assistenza economica, allorquando si verifichino situazioni straordinarie e occasionali di grave bisogno che non possono essere affrontate e risolte direttamente dagli interessati con le risorse finanziarie a loro disposizione.

Art. 2

(Destinatari)

1. Destinatari degli interventi di cui all'art. 1 sono:

a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d'Aosta;

b) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641);

c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Valle d'Aosta, allorchè si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 3

(Contributi integrativi al minimo vitale)

1. Le prestazioni tese a garantire il minimo vitale sono attribuite ai singoli ed ai nuclei familiari sprovvisti di reddito o che posseggono un reddito annuo lordo onnicomprensivo inferiore ai limiti indicati nell’allegato A alla presente legge, che sono rivalutabili annualmente con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore all’indice ISTAT e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

2. Il reddito di cui al comma 1 è dato dalla somma di tutte le entrate, a qualunque titolo, nonchè dalla valutazione in termini monetari, fissata annualmente dalla Giunta regionale, di altri servizi sociali di cui eventualmente gode il singolo o il nucleo familiare.

3. L'ammontare del contributo è dato dalla differenza tra il minimo vitale di cui al comma 1 ed il reddito annuo lordo del singolo o del nucleo familiare.

4. I contributi integrativi al minimo vitale sono concessi per un periodo di tempo predeterminato sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico. Vengo-no automaticamente sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

5. L’importo del minimo vitale di cui alla presente legge costituisce la base per il calcolo delle provvidenze economiche erogate ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossi-codipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS).

Art. 4

(Esclusioni)

1. Gli interventi di cui all'art. 3 non sono concessi:

a) ai singoli o ai nuclei familiari aventi un reddito annuo lordo pari o superiore al minimo vitale;

b) ai singoli o ai nuclei familiari per i quali esistono persone tenute agli alimenti in grado di provvedere ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile;

c) ai singoli o nuclei familiari ospiti presso case di riposo o micro-comunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili).

Art. 5

(Contributi straordinari)

1. Gli interventi di assistenza economica a carattere straordinario sono assicurati ai singoli ed ai nuclei familiari in obbiettivo stato di bisogno straordinario e occasionale che posseggono un reddito annuo lordo anche superiore al minimo vitale.

2. Lo stato di bisogno di cui al comma 1 deve essere certificato mediante docu-mentazione attestante la situazione economica nonchè relazione del servizio sociale regionale circa le condizioni psico-fisiche o la situazione ambientale e socio-familiare dei destinatari dell'inter-vento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, con proprio provvedimento deliberativo, un fondo al fine di poter provvedere all'erogazione di contributi straordinari aventi carattere di assoluta urgenza ed anticipati dall'Economo regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento regionale 6 aprile 1962 (Regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio), come modificato dal regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2, su autorizzazione dell'Asses-sore alla sanità ed assistenza sociale.

4. L'ammontare del contributo da erogare, al singolo o al nucleo familiare, potrà essere superiore a quanto stabilito dall’art. 1 della legge regionale 6 novembre 1991, n. 63 (Aggiornamento dei limiti di spesa di competenza della Giunta regionale in materia di concessione di contributi facoltativi e straordinari e di lavori pubblici).

Art. 6

(Procedure)

1. L’istanza necessaria al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge deve essere presentata, su apposito modulo, dal richiedente, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale.

2. L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato attestante la situazione di famiglia;

b) dichiarazione attestante il reddito familiare di cui all’art. 3, comma 1, contenente l’indicazione di tutte le entrate del nucleo familiare, comprese quelle non assoggettate all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) relazione del servizio sociale regionale di cui all’art. 5, comma 2.

3. Le istanze presentate sono sottoposte all’esame di un’apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale e composta da due funzionari dell’Assesso-rato della sanità ed assistenza sociale e da un rappresentante dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione dei contributi.

4. La commissione di cui al comma 3 può effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l’erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge.

5. I contributi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza; nel caso in cui il provvedimento si discosti dal parere della commissione di cui al comma 3 esso deve indicarne le motivazioni.

Art. 7

(Contributi per prestazioni sanitarie)

1. I contributi per prestazioni sanitarie sono concessi, nel limite massimo dell’ottanta per cento delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, solo per casi di estrema gravità ed eccezionalità con esclusione di trattamenti non ricono-sciuti scientificamente.

2. La Giunta regionale è autorizzata all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 anche in misura superiore a quanto previsto dall’art. 1 della l.r. 63/1991.

3. Le istanze presentate sono sottoposte all’esame della commissione di cui all’art. 6, comma 3, integrata da due sanitari di livello apicale di cui uno specialista nella patologia interessata, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione del contributo; in caso di parere favorevole la commissione indica, sulla base delle condizioni economiche dell’interessato, l’entità del contributo da assegnare.

4. Le prestazioni per le quali è prevista erogazione a qualunque titolo dal Servizio sanitario regionale sono escluse dalla previsione del presente articolo.

5. Per le procedure di ammissione al contributo si applica l'art. 6, commi 1, 2, 4 e 5.

Art. 8

(Abrogazione di norme)

1. Gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) sono abrogati.

2. La legge regionale 13 dicembre 1984, n. 64 (Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, riguardante interventi assistenziali ai minori) è abrogata.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. I contributi straordinari, di cui agli art. 5 e 7, sono concessi anche alle persone che hanno presentato richiesta agli uffici competenti antecedentemente all’entra-ta in vigore della presente legge.

Art. 10

(Determinazione e copertura degli oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per l'anno 1994, in lire 2.000.000.000 e, a titolo indicativo per gli anni 1995 e 1996, in annue lire 2.000.000.000.

2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annual-mente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo:

a) per lire 100.000.000 dello stanziamen-to già iscritto al capitolo 61180 del bilancio di previsione della Regione per il 1994;

b) per lire 1.900.000.000 dello stanzia-mento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantona-mento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Contributi a privati per spese mediche per integrazione al reddito minimo - E.1.1.).

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 2.000.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo 61180, che assume la nuova denominazione "Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario", della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli di futuri bilanci.

Art. 11

(Variazioni di bilancio)

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 1.900.000.000;

b) in aumento:

cap. 61180 "Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario"

lire 1.900.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.