Legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 29 05 1992

Bollettino ufficiale 30 5 1992 n. 23

Modificazioni ed integrazioni alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale.

TITOLO I

NORME SULL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI

Art. 1

(Pianta organica)

1. Le tabelle organiche dei posti e l’elenco delle denominazioni degli assessorati e delle strutture facenti capo a unità dirigenziali dell’Amministrazione regionale di cui all’allegato A) alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988- 1990 relativa al personale regionale) e all’allegato B) alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale), e le successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse e sostituite dalle nuove rispettive tabelle di cui agli allegati A e B alla presente legge.

2. L’istituzione, la modificazione, e la soppressione degli uffici o delle strutture comunque denominate dipendenti dalle unità dirigenziali è disposta con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza dei dirigenti e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, recante normativa in materia di contrattazione collettiva.

3. Le procedure di cui al comma due sono adottate previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

4. Le qualifiche e i profili professionali di nuova istituzione sono ricompresi nei ruoli del personale di cui all’allegato C) alla presente legge.

Art. 2

(Segreterie particolari)

1. Il comma dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79, recante disciplina delle segreterie particolari, è così sostituito: Al personale estraneo all’amministrazione incaricato di svolgere i compiti connessi alle segreterie particolari degli amministratori è corrisposto un compenso forfettario pari allo stipendio iniziale comprensivo di ogni assegno spettante al personale di ruolo appartenente alla qualifica vice dirigenziale. L’incarico di segretario particolare è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato retribuito, salvo quanto previsto dall’articolo 5 e dal presente articolo, nonché con concomitanti incarichi di studio e consulenza.

Art. 3

(Requisiti)

1. I titoli di studio ed i requisiti prescritti per ricoprire i posti dei nuovi profili professionali sono:

a) Meteorologo, Tecnico incendi boschivi, Animatore ecologico, Ispettore dei trasporti, Aiuto ricercatore, Addetto alle pubbliche relazioni: titolo finale di studio d’istruzione secondaria di secondo grado;

b) Perito chimico: maturità tecnica di perito chimico oppure maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche;

c) Tecnico minerario: maturità tecnica ad indirizzo industria mineraria (perito industrie minerarie) oppure maturità tecnica per geometra;

d) Perito elettronico: maturità tecnica industriale ad indirizzo elettronico (perito industriale elettronico) oppure maturità professionale di Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;

e) Perito enotecnico: maturità tecnica agraria con specializzazione in viticoltura ed enologia (enotecnico). Il titolo " enologo " conseguito al termine del ciclo biennale di studi presso la scuola diretta ai fini speciali è considerato titolo assorbente;

f) Restauratore: titolo finale di studio d’istruzione secondaria di secondo grado integrato dall’attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali o da un periodo di almeno tre anni di apprendistato nelle specifiche tecniche di restauro per cui viene bandito il concorso;

g) Coadiutore tecnico, Capo officina, Capo repografo, Fotocompositore, Operatore repografo, Assistente alle manifestazioni: titolo finale di studio d’istruzione secondaria di primo grado.

2. I bandi di concorso per le nuove qualifiche dirigenziali, vice dirigenziali e di ottavo livello indicano, secondo le specifiche funzioni da svolgere, il diploma di laurea richiesto.

Art. 4

(Titoli di studio)

1. Il comma due dell’articolo 78 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

a) al punto 21) dopo l’ultima qualifica sono aggiunte quelle di: " Tecnico incendi boschivi, Animatore ecologico, Ispettore dei trasporti, Aiuto ricercatore, restauratore, Addetto alle pubbliche relazioni, Meteorologo ";

b) al punto 24) sono aggiunte le seguenti qualifiche: " Coadiutore tecnico, Capo officina, Capo repografo, Fotocompositore, Operatore repografo, Assistente alle manifestazioni ".

2. Nel comma cinque dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, recante approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale, sono aggiunte le qualifiche di " Perito chimico, Perito elettronico, Perito enotecnico e Tecnico minerario ".

Art. 5

(Ruolo del personale di ragioneria)

1. Per il trasferimento e l’ammissione ai concorsi del ruolo del personale di ragioneria si applicano le disposizioni del personale del ruolo amministrativo.

2. La disposizione di cui al comma uno non si applica alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali.

Capo I

della Presidenza della Giunta

Art. 6

(Disposizioni sulla Segreteria generale)

1. Dall’entrata in vigore della presente legge i servizi costituenti la Segreteria Generale ed il relativo personale sono trasferiti alla Presidenza della Giunta regionale.

2. La qualifica dirigenziale di Segretario Generale è soppressa.

3. Le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge alla soppressa qualifica del Segretario Generale sono assegnati, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ai dirigenti competenti per materia.

Art. 7

(Centro direzionale per gli affari legislativi)

1. Nell’ambito dei servizi della Presidenza della Giunta è istituito il Centro direzionale per gli affari legislativi.

2. Il Centro direzionale per gli affari legislativi provvede:

a) all’esame sistematico di tutti i disegni di legge e di tutte le proposte di regolamento della Giunta regionale sia sotto il profilo della tecnica legislativa sia per la verifica di armonizzazione con la vigente legislazione, compreso l’esame dei rilievi sollevati dall’organo di controllo;

b) alla periodica ricognizione e costante coordinamento delle disposizioni legislative;

c) alla segnalazione all’ufficio di Presidenza della Giunta delle incongruenze e antinomie legislative;

d) alla preparazione e redazione dei testi unici;

e) alla partecipazione e al coordinamento di commissioni di studi legislativi, istituite con deliberazione della Giunta regionale, per la redazione di testi unici o di progetti di legge complessi;

f) alla redazione di testi coordinati riproduttivi della normativa vigente;

g) alla redazione delle " note " alle leggi regionali e ai regolamenti sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione delle disposizioni abrogate o modificate;

h) alla segnalazione delle questioni di legittimità costituzionale da sollevare davanti alla Corte costituzionale;

i) alla ricognizione e verifica delle procedure amministrative e alla loro razionalizzazione;

l) all’elaborazione e predisposizione di dossier di documentazione;

m) alla realizzazione e gestione della rete di collegamenti informatici con banche dati, anche non giuridiche, d’interesse regionale;

n) alla acquisizione di procedure e programmi informatici per la " normalizzazione " dei testi normativi;

o) alla gestione della biblioteca interna dell’amministrazione regionale, all’effettuazione di studi, ricerche e pubblicazioni;

p) alla predisposizione degli atti concernenti la promulgazione delle leggi;

q) alla pubblicazione e raccolta delle leggi e dei decreti;

r) alla predisposizione di pareri e consulenze in materia legislativa su richiesta degli organi e dei servizi regionali.

3. La gestione del Bollettino Ufficiale della Regione e della Biblioteca interna dell’Amministrazione regionale è trasferita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Servizio Affari generali e legali al nuovo Centro direzionale per gli affari legislativi.

4. Il Servizio legislativo della Giunta di cui all’articolo 17 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 è soppresso. Le competenze ed il relativo personale sono trasferiti al Centro direzionale per gli affari legislativi.

Art. 8

(Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne)

1. Nell’ambito dei servizi della Presidenza della Giunta è istituito il Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne cui sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) cura, nei limiti delle competenze regionali, i rapporti con lo Stato e le Regioni, assicurando il coordinamento delle relazioni con gli organi centrali dello Stato e con quelli delle altre Regioni; in quest’ambito, assicura il raccordo della Presidenza della Giunta e degli organi regionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e province autonome e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

b) cura, nei limiti delle competenze regionali, i rapporti con la Comunità europea e i suoi organismi, con enti e organizzazioni internazionali, promuovendo le necessarie iniziative e provvedendo al coordinamento delle relative attività nei settori di interesse regionale, fatte salve le attribuzioni per materia proprie degli altri servizi e uffici dell’amministrazione regionale; cura, altresì, gli adempimenti connessi alla cooperazione transfrontaliera;

c) cura incontri, convegni e manifestazioni in collaborazione con l’ufficio stampa della Presidenza della Giunta e provvede al cerimoniale in occasione di incontri ufficiali, visite ed avvenimenti.

2. L’ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma e l’Office régional de la langue française sono posti alle dipendenze del Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne. Il relativo personale è trasferito nei corrispondenti posti di organico.

Art. 9

(Servizio affari generali e legali)

1. Il Servizio affari generali e legali provvede:

a) agli affari relativi alla Casa da gioco di Saint - Vincent;

b) agli annunci legali;

c) alle pratiche amministrative del demanio e del patrimonio (atti legislativi e amministrativi inerenti agli acquisti, vendite, costituzione di altri diritti reali, locazioni attive e passive);

d) alle pratiche relative alle azioni da sostenersi in giudizio (cause promosse dinanzi al giudice amministrativo, al giudice ordinario, alla corte costituzionale, contenzioso tributario);

e) alla redazione e registrazione dei contratti;

f) all’istruzione delle pratiche relative alle espropriazioni promosse dalla Regione, dai Comuni e Comunità montane, ANAS, ENI, ENEL, SIP, Ente Ferrovie ed altri soggetti aventi facoltà di promuovere procedure espropriative;

g) all’identificazione dei beni gravati da usi civici e all’accertamento delle modifiche intervenute;

h) alle indagini concernenti la destinazione dei terreni di uso civico e delle promiscuità;

i) alla formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed istruttori;

l) all’acquisizione degli elementi di valutazione per liquidazioni, legittimazioni, reintegro e scioglimento delle promiscuità;

m) alla predisposizione, aggiornamento e gestione di un archivio delle decisioni giurisdizionali e dei provvedimenti amministrativi in materia di usi civici e promiscuità;

n) alla formazione, adeguamento e gestione di un inventario dei terreni gravati da usi civici e da diritti consortili con relativo archivio cartografico;

o) alle istruttorie concernenti gli accertamenti degli usi civici, le assegnazioni a categoria dei suoli, alla predisposizione degli atti necessari ed al rilascio delle relative certificazioni;

p) all’istruttoria delle richieste di autorizzazione all’alienazione, ai mutamenti di destinazione ed alle concessioni in uso dei terreni di uso civico;

q) all’istruttoria relativa all’approvazione delle conciliazioni, legittimazioni, transazioni ed autorizzazioni allo svincolo di somme a favore di enti gestori.

Capo II

dell’Assessorato dell’agricoltura forestazione e risorse naturali

Art. 10

(Competenze dei servizi)

1. Il Servizio forestazione e risorse naturali provvede a:

a) tutela e gestione del patrimonio forestale e di quello floro - faunistico, caccia e pesca;

b) direzione del Corpo forestale valdostano ai sensi del comma uno dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66;

c) coordinamento delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;

d) piani di assestamento forestali, vivai forestali, giardini botanici alpini, recupero e ripristino di aree naturali degradate;

e) incendi boschivi di cui alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85;

f) provvedimenti e competenze per la difesa delle foreste per l’incremento della forestazione e per la meccanizzazione forestale; viabilità forestale;

g) pareri di cui all’articolo 29 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 recante disciplina dei controlli sugli enti locali;

h) applicazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento emanato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e delle leggi regionali relative, norme di polizia forestale;

i) formazione professionale per gli addetti al settore, didattica, divulgazione, statistica, catasto relativi alle risorse naturali e alla forestazione;

l) partecipazione all’assetto e alla pianificazione territoriale per quanto attiene alla componente naturalistica e agro silvo - pastorale;

m) competenze già assegnate al Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo provvede a:

a) sistemazioni idrauliche e forestali dei bacini montani nelle aree di competenza dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali;

b) studi e interventi diretti sul territorio per la sua conservazione idrogeologica;

c) polizia e vincoli idraulici;

d) realizzazione e gestione della rete di rilevazione, elaborazione e gestione dei fenomeni atmosferici ed idrografici, articolata in stazioni meteorologiche automatiche e in postazioni di rilevamento della neve;

e) studio dei fenomeni fisico - meccanici della neve e redazione del bollettino regionale delle valanghe;

f) studio di fenomeni meteorologici e redazione del bollettino meteorologico regionale;

g) istruzione ed assistenza del personale addetto al rilevamento dei dati meteonivometrici;

h) rilievi ed assunzione dati e statistica delle valanghe per la redazione e l’aggiornamento del catasto regionale delle valanghe;

i) rapporti e collaborazione, con organismi nazionali su problematiche inerenti alle valanghe, allo studio della neve e alla meteorologia;

l) esame e parere nei piani regolatori generali comunali per quanto concerne le zone interessate dai fenomeni valangosi;

m) esame e pareri su impianti di risalita, piste di sci e altre infrastrutture e relativi al pericolo di valanghe;

n) interventi di cui alla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, con particolare riferimento a:

1) esecuzione dei programmi predisposti dal Comitato regionale per la Protezione civile in conformità agli indirizzi impartiti dal Presidente della Giunta regionale;

2) organizzazione e gestione delle differenti linee di azione della Protezione civile; prevenzione ed abbattimento del rischio, organizzazione dell’apparato di intervento, intervento sull’emergenza, predisposizione del ritorno alla normalità successiva all’emergenza;

3) funzionamento e manutenzione della rete di radiocomunicazioni;

o) ricerche e studi finalizzati all’individuazione e caratterizzazione delle zone soggette a rischio idrogeologico;

p) realizzazione e gestione di reti di rilevamento ed elaborazione dei fenomeni geologici e geofisici;

q) raccolta, selezione e classificazione dei dati geologici, idrogeologici e geologico - tecnici, relativi al territorio regionale, anche in funzione della redazione e dell’aggiornamento del catasto regionale delle frane;

r) formulazione di relazioni tecniche sugli strumenti urbanistici relativi a zone soggette a rischio idrogeologico;

s) esame e parere su infrastrutture comportanti modifiche sostanziali nella morfologia del terreno della relativa idrografia, per quanto attiene agli aspetti geomorfologici e geodinamici;

t) controllo e verifica delle perizie geologiche, idrogeologiche e geotecniche prescritte da norme di legge o di regolamento;

u) realizzazione ed aggiornamento della cartografia geologica e geologico - tematica regionale;

v) formulazione di pareri relativi all’istruttoria di cave, con particolare riguardo agli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici;

z) ricerche e studi relativi al rilevamento delle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi acquiferi sotterranei;

aa) supporto geologico - tecnico agli enti competenti, in caso di eventi calamitosi.

3. Le lettere c), d) e e) del comma due dell’articolo 23 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 sono abrogate.

Capo III

dell’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti

Art. 11

(Competenze)

1. Il Servizio tutela dell’ambiente provvede a:

a) tutela dell’ambiente, del suolo, delle acque e dell’atmosfera;

b) parchi naturali, riserve naturali e riserve naturali integrali;

c) valutazione dell’impatto ambientale;

d) educazione ambientale, propaganda e informazione del settore;

e) provvedimenti intesi alla salvaguardia di specie botaniche e faunistiche minacciate di estinzione;

f) monitoraggio ambientale.

2. L’Ufficio regionale di urbanistica prevede a:

a) piano regolatori per zone di particolare interesse turistico;

b) istruttorie di piani regolatori generali comunali( PRGC), delle loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi (piani urbanistici di dettaglio - PUD), finalizzate al parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale ( CRPT), ai sensi della lettera b) del comma due dell’articolo 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, (recante norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) e successiva predisposizione dei conseguenti provvedimenti della Giunta regionale.

c) pareri di legittimità alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali in ordine a deliberazioni comunali aventi contenuto urbanistico - edilizio.

d) pareri di carattere urbanistico ai Comuni e ai servizi regionali;

e) partecipazione di rappresentanti dell’Ufficio a commissioni, comitati e gruppi di lavoro previsti dalle leggi;

f) segreteria del Comitato regionale per la pianificazione territoriale, ai sensi del comma undici dell’articolo 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14;

g) istruttorie delle pratiche di richiesta di deroghe ai sensi degli articoli 19 bis e seguenti della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, finalizzate al parere del CRPT e predisposizione dei relativi nulla - osta a firma dell’assessore competente in materia urbanistica;

h) supporto ai lavori di predisposizione del Piano territoriale paesistico( PTP), di cui al decreto - legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

Capo IV

dell’Assessorato del bilancio e delle finanze

Art. 12

(Direzione generale delle finanze)

1. La Direzione generale delle finanze ha competenza nelle seguenti materie:

a) compiti di prefettura altrimenti svolti dagli uffici periferici dello Stato e dagli uffici provinciali in materia di contabilità e finanza;

b) gestione contabile dei fondi per i servizi di pubblica sicurezza e dei servizi antincendi;

c) attività di consulenza ai servizi regionali in materia fiscale e tributaria;

d) gestione dei pacchetti azionari della Regione;

e) gestione dei fondi di rotazione;

f) consulenza tecnica agli enti locali per l’istruttoria delle pratiche relative all’accesso al credito presso le Casse depositi e prestiti;

g) controllo sulla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e sull’applicazione delle convenzioni;

h) compiti finanziari trasferiti o delegati dallo Stato alla Regione in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto.

Art. 13

(Direzione generale del bilancio)

1. La Direzione generale del bilancio provvede:

a) alla redazione del bilancio di previsione;

b) all’assestamento e alle variazioni al bilancio annuale;

c) al conto consuntivo;

d) alla legge finanziaria;

e) ad esprimere pareri sulla parte finanziaria dei disegni e delle proposte di legge;

f) alle analisi e statistiche sulle spese dei vari assessorati;

g) alla gestione delle spese regionali (prenotazioni e registrazione degli impegni, controllo delle liquidazioni, emissione del mandato di pagamento);

h) alle operazioni che riguardano l’acquisizione delle risorse di cui la Regione deve disporre per far fronte alle sue necessità (spese correnti e di investimento);

i) all’acquisto della cancelleria, degli stampati, del mobilio e del macchinario ad uso ufficio, nonché alla tenuta degli inventari dei beni mobili;

l) alla liquidazione delle spese economali, al rimborso delle spese di viaggio e di missione effettuate dai dipendenti e dagli estranei nell’interesse della Regione, alle liquidazioni di anticipazioni su impegni già disposti con provvedimenti deliberativi;

m) alla gestione dei depositi di cancelleria, mobili, attrezzature d’ufficio e stampati;

n) alla gestione di tutte le polizze assicurative, al controllo dei sinistri attivi e passivi, all’accertamento e al risarcimento dei danni e alla gestione di depositi cauzionali;

o) alle richieste dei servizi regionali in materia di fotocopiatura ad alta tiratura, stampa offset automatizzata, fascicolazione, brossura a caldo, taglio e rifilo;

p) alla gestione del garage e del servizio automezzi;

q) alla tenuta degli inventari dei beni immobili della Regione e alla redazione delle perizie di stima dei beni che la Regione intende acquisire o cedere;

r) a predisporre le relazioni tecniche riguardanti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di beni immobili;

s) ad esprimere pareri in merito a modifiche da apportare ai beni di proprietà o al cambiamento di destinazione d’uso dei medesimi;

t) alla determinazione del valore di mercato dei beni immobili al fine di una corretta registrazione nel conto del patrimonio.

Capo V

dell’Assessorato dell’industria, commercio e artigianato

Art. 14

(Servizio del commercio, zona franca e contingentamento)

1. L’articolo 37 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall’articolo 27 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è così sostituito:

" Articolo 37

(Servizio del commercio, zona franca e contingentamento)

1. Al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento sono attribuiti i seguenti compiti:

a) espletamento delle attività, di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell’industria, commercio e artigianato non indicate all’articolo 38;

b) studio, programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il commercio;

c) espletamento delle attività connesse con l’esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti il commercio, i prezzi, l’Albo regionale delle imprese artigiane, l’applicazione delle norme statutarie per l’attuazione della zona franca e la gestione dei contingentamenti di prodotti e di merci in esenzione fiscale;

d) espletamento dei compiti amministrativi di competenza prefettizia relativi ai depositi di oli minerali ed ai distributori di carburante ".

Art. 15

(Servizio dell’industria, artigianato e energia)

1. L’articolo 38 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è così sostituito:

" Articolo 38

(Servizio dell’industria, artigianato e energia)

1. Al servizio dell’industria, artigianato e energia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studi, rilevazioni ed elaborazioni statistiche finalizzate alla comprensione dell’evoluzione economica ed occupazionale della Regione;

b) programmazione e controllo di risultato delle attività regionali concernenti il lavoro e la formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell’Assessorato, lo sviluppo delle attività industriali, artigiane e commerciali, la razionale utilizzazione delle fonti energetiche ed il contenimento dei consumi energetici;

c) espletamento delle attività connesse con l’esercizio delle funzioni amministrative regionali nelle materie:

1) dell’industria;

2) dell’artigianato;

3) del lavoro;

4) della cooperazione;

5) della formazione professionale degli addetti alle attività economiche di competenza dell’Assessorato;

6) dell’energia

d) espletamento delle attività delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell’industria, commercio e artigianato, concernenti i brevetti per invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi di impresa ".

Capo VI

dell’Assessorato dei Lavori pubblici

Art. 16

(Servizio affari generali e interventi diretti)

1. Il Servizio affari generali e interventi diretti provvede a:

a) corrispondenza, consulenze, predisposizione di provvedimenti amministrativi, rapporti con il pubblico e interassessorili;

b) rapporti con gli organi esterni dell’Assessorato;

c) raccolta, conservazione e aggiornamento della legislazione;

d) rappresentanza dell’Assessorato nelle varie commissioni;

e) predisposizione delle proposte da sottoporre alla Giunta regionale;

f) istruttoria delle direzioni lavori affidate ai liberi professionisti;

g) certificazione per l’Associazione nazionale costruttori;

h) pareri e consulenze sul contenzioso, i ricorsi, le riserve, le opposizioni, sui lavori appaltati e sulle opere pubbliche;

i) registrazione e archiviazione delle pratiche delle opere in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche;

l) predisposizione e registrazione incarichi ai tecnici liberi professionisti;

m) redazione degli atti di liquidazione e di trasmissione dei relativi pagamenti;

n) registrazione degli appalti, delle trattative private, dei cottimi fiduciari e delle economie dirette all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento dei lavori e sino all’ultimazione degli stessi;

o) statistiche varie;

p) certificazione antimafia;

q) redazione del piano lavori;

r) gestione delle banche dati inerenti ai lavori e all’attività dell’Assessorato;

s) servizio copia;

t) gestione amministrativa del personale dipendente dall’Assessorato;

u) studio e soluzione delle problematiche legati agli appalti, alla preselezione delle richieste di invito per appalti CEE, predisposizione dei bandi di appalto, formazione degli elenchi delle imprese appaltanti e gestione delle pratiche in visione alle imprese;

v) gestione dei capitoli di spesa di competenza dell’Assessorato, controllo della documentazione e gestione della contabilità per le liquidazioni varie dei Comuni;

z) interventi manutentori, anche straordinari, su stabili di proprietà dell’Amministrazione o di altri enti pubblici;

aa) piccola manutenzione e allestimento delle strutture per le manifestazioni con l’ausilio di manodopera dipendente;

bb) fornitura di combustibile per il riscaldamento e di altro materiale vario;

cc) direzione lavori, sorveglianza e controllo sui lavori di competenza, compresi quelli appaltati;

dd) gestione dei cantieri di lavoro ed in economia;

ee) istituzione e gestione dei corsi di formazione professionale;

ff) espletamento di pratiche per l’utilizzo e controllo dei mezzi meccanici di proprietà regionale;

gg) acquisto, manutenzione, razionale utilizzo e controllo dei mezzi meccanici di proprietà regionale;

hh) gestione amministrativa e contabile del personale dei cantieri di lavoro ed in economia e del personale edile assunto a tempo indeterminato;

ii) liquidazione di fatture e stati di avanzamento;

ll) verifica di qualità sul calcestruzzo e materiali da costruzione (legge n. 1086/ 1971).

Art. 17

(Servizio opere edili e stradali)

1. Il Servizio opere edili e stradali provvede a:

a) gestione mutui regionali del settore privato;

b) gestione finanziamenti statali e regionali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata;

c) istruttoria di progetti di opere di edilizia scolastica, pubblica;

d) pareri tecnici e istruttoria pratiche per erogazione di finanziamenti;

e) istruttoria di progetti di opere di edilizia sanitaria e infrastrutturale;

f) istruttoria di progetti di opere di edilizia industriale e sportiva;

g) istruttoria di progetti di opere stradali ai fini dell’appalto;

h) predisposizione analisi prezzi ed elenco prezzi per lavori da appaltare;

i) manutenzione strade regionali;

l) gestione generale del patrimonio stradale classificato regionale;

m) direzione e contabilità dei lavori manutentori ordinari e straordinari anche a carattere speciale;

n) predisposizione di ordinanze;

o) definizione atti tecnico - amministrativi per concessioni delle strade regionali con enti vari;

p) assistenza tecnico - operativa per manifestazioni di grande rilievo;

q) controllo opere d’arte ai sensi della circolare ministeriale in data 19 luglio 1967, n. 6736/ 61- A- 1;

r) collaborazione con altri servizi regionali per trasporti e interventi specifici (spazzamento, innaffiatura, sgombero strade e piazzali di proprietà regionale pubblica);

s) definizione preliminare dei tracciati con i progettisti e i geologi incaricati;

t) gestione del parco mezzi meccanici assegnati al servizio;

u) esame e istruttoria delle domande, nonché rilascio di atti inerenti alle concessioni ed autorizzazioni stradali;

v) formulazione di disciplinari, convenzioni e canoni in materia di concessioni stradali;

z) direzione dei lavori di competenza e sorveglianza delle direzioni dei lavori esterne;

aa) pareri tecnici e istruttoria dei progetti FRIO;

bb) sopralluoghi, consulenze, studi, preliminari progetti da affidare a liberi professionisti:

Art. 18

(Servizio assetto e tutela del territorio)

1. Il Servizio assetto e tutela del territorio provvede a:

a) rilievi e progettazioni di opere idrauliche;

b) gestione e manutenzione di opere idrauliche;

c) pareri e nulla - osta in materia di opere idrauliche;

d) controllo dell’estrazione di materiale inerte dai corsi d’acqua;

e) pratiche attinenti al( CRPT; )

f) pareri di tutela su progetti presentati da enti locali e attinenti alle opere igieniche e di depurazione delle acque;

g) predisposizione di appalto di opere igieniche;

h) pareri e collaborazioni pratiche FRIO;

i) elaborazione e aggiornamento piano di risanamento delle acque;

l) accertamenti idrologici, censimento sorgenti e laghi, gestione stazioni idrometrografiche ed elaborazione dati;

m) istruttoria delle pratiche di subconcessione di acque pubbliche;

n) concessione pertinenze e demanio idrico;

o) pareri idraulici ed autorizzazioni per accessioni e affittanze;

p) accertamento del diritto di derivazione di acqua pubblica e controlli sulle portate delle derivazioni regolarmente assentite;

q) rapporti con il Consorzio regionale per l’incremento e la tutela della pesca al fine dei prelievi idrici;

r) concessioni estrazioni e pulizia alvei e bacini;

s) istruttoria delle pratiche concessione dighe;

t) controllo e vigilanza invasi;

u) rilievo dell’allargamento delle strade regionali finalizzato al pagamento dei terreni espropriati e redazione e compilazione delle pratiche catastali sotto il profilo topografico;

v) riposizionamento e riconfinamento delle proprietà regionali su richiesta degli assessorati;

z) redazione e compilazione dei tipi di frazionamento richiesti dagli uffici dell’Amministrazione regionale;

aa) archiviazione, gestione e distribuzione diretta di materiale cartografico nonché fotogrammetrico ed evasione di pratiche per l’autorizzazione all’acquisto ed eventuale pubblicazione fotogrammi;

bb) rapporti e collaborazione con l’istituto geografico militare italiano nonché con il Comitato tecnico esecutivo del Centro interregionale di coordinamento e di documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali;

cc) sopralluoghi, controlli, verifiche e ripristino capisaldi di livellazione ed eventuali correzioni a tavolino di monografie o integrazioni di cartografia esistente;

dd) esame di progetti di interesse comunale o di altri enti e relativo parere tecnico e di congruità prezzi;

ee) rilevazione topografica e progettazione opere di stabilità dei suoli;

ff) valutazione ed esecuzione lavori urgenti di pronto intervento e somma urgenza;

gg) istruttoria relativa alle domande di autorizzazione per l’apertura di nuove cave o torbiere, per gli ampliamenti ed i subingressi nelle coltivazioni, nonché per le opere e gli impianti fissi a servizio delle coltivazioni;

hh) istruttoria relativa alle domande di permesso per le ricerche minerarie nel territorio della Valle d’Aosta, nonché di subconcessione per la coltivazione ed utilizzazione delle miniere;

ii) funzioni di vigilanza e polizia mineraria;

ll) esame progetti impianti elettrici di interesse comunale o di altri enti, relativo parere tecnico e di congruità dei prezzi;

mm) istruttoria delle domande per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle linee elettriche;

nn) collaudo di linee elettriche autorizzate;

oo) predisposizione di appalti, direzione, contabilità, assistenza e liquidazione lavori e formazione dei relativi provvedimenti amministrativi.

Capo VII

dell’Assessorato della pubblica istruzione

Art. 19

(Servizi scolastici)

1. I Servizi scolastici curano la trattazione degli affari attribuiti all’Ufficio scolastico regionale dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. In aggiunta alle attribuzioni dei provveditorati agli studi e delle sovraintendenze scolastiche regionali, i Servizi scolastici svolgono le funzioni proprie degli uffici regionali, in particolare per quanto concerne:

a) predisposizione degli atti normativi e delle ordinanze assessorili concernenti la pubblica istruzione;

b) predisposizione delle deliberazioni di giunta;

c) operazioni attinenti alla programmazione ed all’effettuazione delle spese;

d) liquidazione delle competenze fisse ed accessorie al personale docente;

e) gestione del fondo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, recante norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d’Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l’insegnamento della lingua francese, e pratiche relative alla concessione e la liquidazione del trattamento integrativo di quiescenza;

f) operazioni relative alla corresponsione dell’assegno di riconoscimento agli ex insegnanti delle scuole sussidiate;

g) sovvenzioni alle istituzioni scolastiche private ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55;

h) interventi a livello universitario, para - universitario e post - universitario: gestione delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione - corsi di laurea preordinati alla formazione degli insegnanti - provvidenze di cui alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30;

i) vigilanza sull’attività dell’IRRSAE;

l) controllo amministrativo e contabile degli atti di gestione degli organi collegiali della scuola;

m) assistenza scolastica: sovvenzioni, borse di studio, premi agli alunni - operazioni relative alla fornitura gratuita dei libri di testo - organizzazione, contabilità e liquidazione spese relative al funzionamento delle mense scolastiche;

n) gestione dei corsi di istituto musicale e di corsi serali linguistici e professionali;

o) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale scolastico;

p) edilizia scolastica; fornitura di attrezzature ed arredi.

Art. 20

(Servizi culturali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 i Servizi culturali provvedono a:

a) rapporti culturali con l’interno e con l’estero;

b) attività, iniziative e compiti interessanti in genere la cultura e il particolarismo etnico e linguistico della Regione;

c) rapporti con le associazioni culturali;

d) attività dei gruppi corali e folkloristici operanti sul territorio;

e) organizzazione della " Saison Culturelle ", di congressi, convegni, mostre e esposizioni;

f) acquisto e stampa di pubblicazioni varie;

g) collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Le funzioni, le competenze e le attività dell’Ufficio regionale per l’etnologia e la linguistica restano disciplinate dagli artt. 29 e 30 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.

Art. 21

(Sistema bibliotecario regionale)

1. In attesa di disciplinare la materia con apposita legge il Sistema bibliotecario regionale provvede ai compiti ed alle funzioni di cui agli artt. 8 e 13 e al comma uno dell’art 16 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30 recante norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

Art. 22

(Archivio storico regionale)

1. Le funzioni, competenze ed attività dell’Archivio storico regionale restano disciplinate dalla legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale, disciplina dell’Archivio storico regionale.

CAPO VIII

dell’Assessorato della sanità ed assistenza sociale

Art. 23

(Competenze)

1. Le attribuzioni e i compiti del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali e del Servizio della sanità sono disciplinati dal Capo VIII del Titolo I della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e dall’articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10 recante norme per la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali.

CAPO IX

dell’Assessorato del turismo, sport e beni culturali

Art. 24

(Ufficio regionale per il turismo e lo sport)

1. Oltre ai compiti previsti dagli artt. 60, 61, 63 e 64 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l’Ufficio regionale per il turismo e lo sport provvede a:

a) amministrazione del personale assegnato;

b) interventi nel settore della formazione professionale e dei corsi alberghieri;

c) controllo sull’attività delle pro - loco e delle Aziende di promozione turistica;

d) contributi ad associazioni di operatori turistici;

e) liquidazione di fatture, di contributi e tenuta contabilità;

f) provvedimenti deliberativi da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

g) accertamenti antimafia su pagamenti;

h) gestione dell’archivio delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;

i) gestione del protocollo della corrispondenza in partenza e in arrivo e archiviazione delle pratiche;

l) gestione delle iniziative svolte dall’Ufficio per la promozione e la pubblicizzazione del turismo in Valle d’Aosta (campagne pubblicitarie, partecipazione a saloni e borse turistiche, serate promozionali, conferenze stampa, attività di pubbliche relazioni per giornalisti e agenti di viaggio, produzione e aggiornamento di materiale informativo, organizzazione di manifestazioni sportive);

m) gestione rapporti con società e federazioni sportive regionali, applicazione leggi sullo sport;

n) gestione leggi su maestri di sci e guide alpine;

o) informazione turistica e diffusione del materiale pubblicitario e propagandistico;

p) organizzazione delle manifestazioni musicali estive;

q) istruttoria delle domande di finanziamento per esercizi alberghieri e campeggi;

r) vigilanza e controlli sulle strutture ricettive turistiche;

s) classifica e denuncia dei prezzi degli alberghi e dei campeggi;

t) agenzie di viaggio;

u) rilevazioni statistiche dei flussi turistici;

v) istruttoria domande di finanziamento presentate ai sensi di legge per infrastrutture sportive, impianti funiviari, rifugi alpini, itinerari escursionistici;

z) controllo sull’esecuzione dei lavori per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale;

aa) contributi ordinari e straordinari di finanziamento a società di impianti a fune;

bb) interventi per la valorizzazione della rete dei sentieri escursionistici;

cc) controllo sulla gestione e sulla manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà regionale;

dd) controllo delle manifestazioni a onere comune presso la Casa da gioco di Saint - Vincent.

Art. 25

(Soprintendenza per i beni culturali e ambientali)

1. La Soprintendenza per i beni culturali e ambientali provvede a:

a) conservazione e tutela della antichità e dei monumenti. Progetti, studi e lavori - Scavi e restauri - Museo delle antichità romane - Belle arti - Tutela del paesaggio e vincoli di zone a protezione delle bellezze naturali-Controllo delle costruzioni edilizie ai fini della tutela del paesaggio (articolo 65 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3);

b) esercizio delle funzioni trasferite di cui all’articolo 38 della legge 196/ 1978, in applicazione delle leggi 1089/ 1939 e 1497/ 1939, con l’obbligo di comunicare bimestralmente al Ministero l’attività svolta;

c) gestione dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, per l’erogazione dei relativi mutui;

d) ricerca, studio e documentazione di cui alla legge 1089/ 1939, relativamente ai periodi preistorico, protostorico e classico;

e) ispezione e sorveglianza sui siti archeologici e sui cantieri privati;

f) pareri ed autorizzazioni per le zone sottoposte a vincolo di natura archeologica;

g) proposte di apposizione di vincoli;

h) organizzazione della fruizione del patrimonio archeologico, attraverso l’informazione, la pubblicazione, l’organizzazione di mostre e la sistemazione del Museo archeologico;

i) organizzazione dei cantieri di ricerca e delle operazioni " di salvataggio ";

l) manutenzione dei reperti e loro restauro;

m) interventi di sistemazione di documenti e siti archeologici;

n) visitabilità e custodia dei siti principali;

o) ricerca, studio e documentazione previsti dalla legge 1089/ 1939 relativamente al periodo post classico, fino all’epoca contemporanea;

p) ispezione e sorveglianza sui cantieri privati e sui monumenti e siti di proprietà pubblica per il periodo di competenza;

q) rilascio di pareri e autorizzazioni per i monumenti vincolati;

r) proposte per l’apposizione di vincoli monumentali;

s) organizzazione della fruizione del patrimonio archeologico e monumentale;

t) manutenzione sistemativa dei monumenti e siti di proprietà pubblica visitabili (castelli, caseforti, ponti, scavi, ecc.), garantendone la custodia e pulizia;

u) cantieri di restauro e recupero di organismi storici di proprietà regionale;

v) cantieri privati su edifici monumentali;

z) progettazione e formazione professionale nei cantieri FRIO su edifici in zona A;

aa) istruzione delle pratiche relative alle domande di contributi previsti dalla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10, per la costruzione di tetti in lose;

bb) istruzione delle pratiche di contributo di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94, per gli edifici notificati, e per le cose di interesse storico-artistico;

cc) ricerca, studio e documentazione sugli oggetti mobili di valore storico - artistico, nonché sulle decorazioni e dipinti murali, così come previsto dalla legge 1089/ 1939;

dd) cantieri di manutenzione e restauro di affreschi e attività di restauro eseguita dal laboratorio della Soprintendenza e commissionata a restauratori privati;

ee) formazione e specializzazione di personale relativamente alle problematiche e alle tecniche di restauro per i diversi materiali (carta, legno, tessuto, ecc.);

ff) informazione e pubblicazione del risultati del lavoro;

gg) organizzazione, sistemazione e fruizione dei musei che conservano oggetti d’arte;

hh) pareri vincolanti di cui alle leggi 1089/ 1939, 1497/ 1939, 431/ 1985, 47/ 1985, e alle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 14 e 10 giugno 1983, n. 56, in merito ai progetti di opere edilizie in zone vincolate e agli strumenti urbanistici comunali;

ii) partecipazione, per quanto attiene alla salvaguardia del paesaggio, all’esame dei progetti relativi alle discariche comunali, alle acque, alla captazione e distribuzione delle acque, alla valutazione dell’impianto ambientale, al Comitato regionale per la pianificazione territoriale.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

(Inquadramenti)

1. I titolari di posti soppressi sono inseriti nei posti vacanti di ruolo ordinario o del ruolo soprannumerario ad esaurimento della pianta organi della Regione e conservano, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso.

Art. 27

(Supplenze)

1. Per il conferimento degli incarichi di reggenza e di supplenza per i posti della pianta organica del Convitto regionale " B. Gervasone " di Châtillon si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 per il corrispondente personale appartenente ai ruoli delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

Art. 28

(Personale addetto alle manifestazioni)

1. In sede di prima applicazione il concorso per la copertura dei posti di nuova istituzione della qualifica si assistente alle manifestazioni è riservato al personale non di ruolo che abbia già prestato compiti di assistenza alle manifestazioni organizzate dai diversi settori dell’Amministrazione e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l’età massima.

2. Le nomine nei posti vacanti di cui al primo comma sono disposte secondo l’ordine di graduatoria. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie dei concorsi per la qualifica di assistente alle manifestazioni hanno validità biennale.

Art. 29

(Graduatorie e concorsi)

1. Per la copertura dei posti, con esclusione di quelli appartenenti alle qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali, sono utilizzate le rispettive graduatorie ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I posti eventualmente disponibili dopo l’utilizzazione delle graduatorie e con l’esclusione di cui al comma uno sono coperti mediante concorso riservato al personale di ruolo, e a quello non di ruolo e contrattuale che abbia svolto servizio in posti di corrispondente livello e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni fatta eccezione per l’età massima.

3. In sede di prima applicazione ai concorsi per la copertura dei posti possono partecipare tutti i dipendenti regionali, anche se privi del prescritto titolo di studio, che siamo titolari da almeno cinque anni di un posto di ruolo nel livello immediatamente inferiore e che siano in possesso del titolo di studio normalmente richiesto per l’accesso al livello di appartenenza.

Art. 30

(Riserva di posti e assunzioni)

1. Limitatamente ai profili professionali appartenenti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello funzionale, per la copertura dei posti di cui all’articolo 29, è fissata una riserva del 20 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi nonché per i lavoratori che fruiscono dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione e mobilità ), da un periodo superiore a dodici mesi.

2. Per le assunzioni di cui al comma uno l’amministrazione regionale provvede mediante utilizzazione delle apposite graduatorie dell’ufficio del lavoro e della massima occupazione e previo superamento di prove di idoneità.

3. La nomina a ruolo del personale dichiarato idoneo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l’accesso agli impieghi pubblici, fatta eccezione per l’età massima.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i posti di cui al comma tre dell’articolo 2 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

5. Le disposizioni di cui ai commi uno, due e tre si applicano per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

(Personale utilizzato nei ruoli regionali)

1. I posti istituiti all’Assessorato del turismo, sport e beni culturali e all’Assessorato della pubblica istruzione, attinenti alle attività culturali, sono coperti mediante concorso riservato al personale appartenente ai ruoli scolastici amministrati dalla Regione, utilizzato nei servizi dell’Amministrazione regionale ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 recante norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Art. 32

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni sull’incompatibilità di cui all’articolo 2 non si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 1.150 milioni per l’anno 1992, in lire 7.600 milioni per il 1993 ed in lire 11.600 milioni annue a decorrere dal 1994, graverà sui capitoli indicati all’articolo 34 del bilancio per l’anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma primo si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento annuale e pluriennale iscritto al capitolo 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio 1992 e pluriennale 1992/ 1994, a valere sull’apposito accantonamento A. 1.4. " revisione pianta organica ", previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

3. A decorrere dall’anno 1993 alla rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessità si provvede ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante: " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma " Valle d’Aosta ".

Art. 34

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

in diminuzione

Cap. 69000 " fondo globale per il finanziamento di spese correnti " Lire 1.150.000.000

in aumento

Cap. 30500 Lire 760.000.000

Cap. 30501 Lire 230.000.000

Cap. 30510 Lire 25.000.000

Cap. 30511 Lire 3.000.000

Cap. 30520 Lire 12.000.000

Cap. 30700 Lire 25.000.000

Cap. 30701 Lire 9.000.000

Cap. 30710 Lire 3.000.000

Cap. 30711 Lire 1.000.000

Cap. 30720 Lire 1.000.000

Cap. 31000 Lire 10.000.000

Cap. 31001 Lire 5.000.000

Cap. 31020 Lire 1.000.000

Cap. 31700 Lire 20.000.000

Cap. 31701 Lire 5.000.000

Cap. 31710 Lire 1.000.000

Cap. 31711 Lire 1.000.000

Cap. 31720 Lire 4.000.000

Cap. 32100 Lire 5.000.000

Cap. 32101 Lire 2.000.000

Cap. 32500 Lire 15.000.000

Cap. 32501 Lire 10.000.000

Cap. 32510 Lire 1.000.000

Cap. 32511 Lire 1.000.000

Totale in aumento Lire 1.150.000.000

Art. 35

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19.

DOTAZIONI ORGANICHE - ARTICOLO 1

ATTO ALLEGATO

Tabella organica dei posti

Qualifica Posti di Posti non Posti del ruo- Totale posti o livello ruolo di ruolo lo soprannumerario ad esaurimento

Dirigente 31 4 - 35

Vicedirigente 111 14 2 127

VIII livello 236 15 2 253

VII livello 696 - 13 709

VI livello 120 - 25 145

V livello 611 - 21 632

IV livello 271 - 12 203

III livello 349 - 1 350

II livello 6 - - 6

I livello - - - -

Totale 2431 33 76 2540

Allegato B alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19. Denominazione degli assessorati ed elenco delle strutture facenti capo alle unità dirigenziali dell’Amministrazione regionale (articolo 1).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

01) Ufficio di Presidenza;

02) Segreteria della Giunta regionale;

03) Centro direzionale per gli affari legislativi;

04) servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali ed affari di culto;

05) Servizio elaborazione dati;

06) Servizio patenti e sanzioni amministrative; 07) Servizio del personale;

08) Servizio affari generali e legali;

09) Servizio studi, programmi e progetti;

10) Agenzia del lavoro;

11) Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

ASSESSORATI DELL’AGRICOLTURA,

FORESTAZIONE E RISORSE NATURALI

12) Servizi agrari ed affari generali;

13) Servizio assistenza tecnica - economica e sociale e dello sviluppo agricolo;

14) Servizio forestazione e risorse naturali;

15) Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo; ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

ASSESSORATO DELL’AMBIENTE,

TERRITORIO E TRASPORTI

16) Servizio tutela dell’ambiente;

17) Ufficio regionale urbanistica;

18) Servizio della comunicazione e trasporti. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 19) Direzione generale delle finanze; 20) Direzione generale del bilancio. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

21) Servizio del commercio, zona franca e contingentamento; 22) Servizio dell’industria, artigianato e energia.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

23) Servizio affari generali e interventi diretti; 24) Servizio opere edili e stradali;

25) Servizio assetto e tutela del territorio. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

26) Servizi scolastici;

27) Servizi culturali;

28) Sistema bibliotecario regionale;

29) Archivio storico regionale.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

ASSESSORATO DELLA SANITÀ

ED ASSISTENZA SOCIALE

30) Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali; 31) Servizio della sanità.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT

E BENI CULTURALI

32) Ufficio regionale per il turismo e lo sport;

33) Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. Allegato C alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (articolo 1)

RUOLI DEL PERSONALE REGIONALE

Qualifiche dirigenziali

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica

Dirigente del Centro direzionale per gli affari legislativi. Dirigente del Servizio patenti e sanzioni amministrative. Dirigente del Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA

Qualifica

Dirigente della Direzione generale del bilancio. Dirigente della Direzione generale delle finanze. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Qualifica

Ingegnere capo dirigente dell’Assessorato dei lavori pubblici e del Servizio affari generali e interventi diretti. Ingegnere capo dirigente del Servizio opere edili e stradali. Ingegnere capo dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

RUOLO DEL PERSONALE D’ARCHIVIO

E DI BIBLIOTECA

Qualifica

Dirigente del Sistema bibliotecario regionale: Qualifiche vice dirigenziali

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica

Vice capo di gabinetto (non di ruolo).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Qualifica

Capo servizio

tecnico

Personale appartenente alla terza fascia funzionale ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO Qualifica

Ispettore dei trasporti livello 7o Addetto alle pubbliche relazioni livello 7o ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Qualifica

Documentarista livello 8o

Animatore ecologico livello 7o Meteorologo livello 7o

Perito chimico livello 7o

Perito elettronico livello 7o

Perito enotecnico livello 7o

Restauratore livello 70

Tecnico incendi boschivi livello 70 Tecnico minerario livello 7o

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

RUOLO DEL PERSONALE D’ARCHIVIO

E DI BIBLIOTECA

Qualifica

Bibliotecario 8o livello

Aiuto bibliotecario 7o livello

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

RUOLO SPECIALE

Qualifica

Aiuto ricercatore 7o livello

Educatore professionale 7o livello

Personale appartenente alla seconda fascia funzionale ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO Qualifica

Assistente alle manifestazioni quinto livello ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Qualifica

Capo repografo

6o livello Fotocompositore 6o livello

Operatore repografo quinto livello

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO

Qualifica

Capo officina

livello quinto.