Legge regionale 17 giugno 1991, n. 19 - Testo storico

Bollettino ufficiale 25 6 1991 n. 28

Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62.

Art. 1

1. Il comma quarto dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"4. Per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali inerenti ad alpeggi e mayens al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, consorterie legalmente costituite e Comuni nonchè per la realizzazione di strutture al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il contributo è concesso nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, ivi comprese le spese per l' acquisizione delle aree fabbricabili?.

2. Il comma cinque dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come introdotto dall' art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"5. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, possono essere concesse, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali anche ad uso abitativo, le provvidenze previste dall' art. 4, prescindendo dall' entità dell' azienda agricola, qualora il richiedente svolga, anche parzialmente, attività agricola e sia proprietario da almeno 10 anni del fabbricato interessato o ne sia venuto in possesso per successione " mortis causa", per atto " inter vivos" fra ascendenti o discendenti in linea retta oppure per atto " inter vivos" fra collaterali fino al terzo grado diretto ad accentrare in uniche mani le proprietà del fabbricato stesso ".

Art. 2

1. Il comma quattro dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come sostituito dal comma 2 dell' art. 6 della legge 12 dicembre 1986, n. 62, è sostituito dai seguenti:

"4. Sono a carico dell' Amministrazione regionale le spese per l' esecuzione di opere di elettrificazione rurale interessanti interi comprensori, quali risultano dall' applicazione della vigente normativa in materia di allacciamento alle reti di distribuzione dell' energia elettrica?.

"5. La formulazione dei programmi di massima degli interventi di elettrificazione rurale a livello comprensoriale compete ad una Commissione nominata con Decreto dell' Assessore all' Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale e così costituita:

a) Assessore all' agricoltura, foreste ed ambiente naturale, con funzioni di presidente;

b) dirigente dell' Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

c) dirigente dei Servizi agrari e affari generali dell' Assessorato dell' Agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;

d) dirigente del Servizio tutela dell' ambiente naturale e delle foreste dell' Assessorato dell' agricoltura, foreste ed ambiente naturale, o suo delegato;

e) direttore del distretto ENEL della Valle d' Aosta, o suo delegato?.

"6. Per l' esecuzione delle opere di cui al comma quattro valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall' art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell' agricoltura nel quinquennio 1966- 70) e successive modificazioni ed integrazioni.?.

Art. 3

Dopo il punto 3) del primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, vengono aggiunti i seguenti punti 4) e 5):

"4) a favorire l' avvio e la dotazione di cooperative di servizio in agricoltura e di loro consorzi;

5) a favorire l' avvio e la dotazione di cooperative di approvvigionamento, produzione e distribuzione di materie prime necessarie all' esercizio dell' agricoltura?.

Art. 4

1. Il primo comma dell' art. 18 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificato dall' art. 8 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"1. Possono beneficiare delle provvidenze per l' attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo le cooperative agricole ed i loro consorzi regolarmente iscritti nel " Registro regionale della Società Cooperative e dei loro Consorzi", nonchè le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente riconosciute.?.

Art. 5

1. Il comma due dell'art. 18 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"2. I soggetti di cui al comma uno devono essere legalmente costituiti e le attività esplicate devono interessare prevalentemente la produzione agricola e zootecnica dei propri soci ed essere svolte in forma collettiva, garantendo il rispetto degli indirizzi stabiliti dall' Assessorato dell' agricoltura, foreste ed ambiente naturale per la tutela ed il controllo dei prodotti tipici agricoli e zootecnici.?.

Art. 6

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"2. Per la realizzazione di iniziative previste dai punti 2), 4) e 5) del comma uno del precedente articolo 17 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile, ancorchè la rimanente spesa benefici di contributi in conto interessi ai sensi dell' articolo 4.?.

Art. 7

1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"2. Nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature di cui al punto 2 del comma uno dell' art. 17 non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive, salvo deroghe approvate dal Consiglio regionale.?.

Art. 8

1. L' art. 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificato dall' art. 9 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è così sostituito:

"Art. 22

(Contributi nelle spese di gestione e di costituzione)

1. E' autorizzata la concessione di contributi annui, nella misura del 60% delle spese di gestione sostenute dalle organizzazioni collettive di cui all' art. 18, ivi comprese le cooperative per il controllo e la tutela dei marchi e delle denominazioni di origine dei prodotti e con esclusione delle società costituite da agricoltori conduttori diretti di aziende agricole.

2. Le spese di gestione ammissibili a contributo sono le seguenti: trasporti, consumo di energia elettrica e di combustibili solidi, liquidi e gassosi, manutenzione degli impianti e degli stabili, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature, spese di amministrazione, di pubblicità e di magazzinaggio, spese di depurazione e controlli analitici e spese per il miglioramento qualitativo del prodotto, nonchè i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali pagati per gli operai agricoli dipendenti .

3. E' altresì autorizzata la concessione di contributi nella misura del 60% delle spese per la costituzione e la gestione dei consorzi di miglioramento fondiario e per la gestione delle consorterie legalmente costituite.

4. Le spese di gestione ammissibili per i beneficiari di cui al comma precedente sono le spese di amministrazione e di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione a pioggia, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale.

5. Le spese sostenute devono essere completamente documentate.

6. Possono essere concessi anticipi, sugli interventi previsti nei precedenti commi del presente articolo, nella misura del 50% sulla base dei bilanci consuntivi dell' anno precedente.

7. Ai fini di ottenere gli anticipi di cui al comma sei le organizzazioni collettive di cui all' art. 18 dovranno presentare un bilancio preventivo che riassuma l' andamento gestionale dell' anno finanziario per il quale si chiede l' anticipo.?.

Art. 9

1. Il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 è così sostituito:

"1. E' autorizzata l'anticipazione a favore dell'Associazione regionale allevatori valdostani dei contributi concessi dallo Stato per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, ai controlli funzionali del bestiame e per le azioni di sostegno nel settore lattiero-caseario.?.

Art. 10

1. L' art. 44 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"Art. 44

(Rimborso)

1. In considerazione del fatto che il territorio della Regione Valle d' Aosta è considerato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e che presente un carattere di omogeneità sotto il profilo dell' organizzazione agricola, l' Amministrazione regionale, in forza dell' art. 3, lettera h, dello Statuto speciale, provvede al rimborso dei contributi unificati in agricoltura alle aziende agricole singole o associate ed alle cooperative, consorterie legalmente costituite e consorzi di miglioramento fondiario operanti nella regione, secondo le modalità stabilite dall' art. 45.?.

Art. 11

1. L' art. 45 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

"Art. 45

(Modalità )

1. Le aziende soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati possono ottenere il rimborso dei contributi versati presentando annualmente domanda all' Assessorato regionale dell' agricoltura, foreste ed ambiente naturale, allegando alla stessa copia delle ricevute comprovanti l' avvenuto versamento o, in alternativa, una dichiarazione dell' ufficio di Aosta del Servizio contributi agricoli unificati, recante l' importo definitivo dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l' anno di competenza.?.

Art. 12

1. Per beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, i consorzi di miglioramento fondiario devono essere costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, tutti i consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti, esistenti nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell' articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.