Legge regionale 19 aprile 1988, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 19 04 1988

Bollettino ufficiale 13 05 1988 n. 7, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0011 dell'11 05 1988

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi.

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, per un importo complessivo di L. 35 miliardi alle migliori condizioni di mercato con uno o più esercenti il credito agrario da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con le finalità di cui al 20 comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1986, n. 752 relativa all'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

Art. 2

1. Per la realizzazione delle opere finanziate ai sensi del precedente articolo 1 saranno seguite le modalità previste dal titolo II e dall'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata con legge regionale 12 novembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.

Art. 3

1. L'importo complessivo di L. 35 miliardi previsto per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla presente legge sarà così ripartito:

a) per gli interventi riconducibili all'articolo 6 ed ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ed agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 L. 25 miliardi

b) per gli interventi riconducubili all'articolo 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 L. 10 miliardi.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988:

- quanto a L. 25 miliardi per l'anno 1988 sul capitolo 32220:

- quanto a L. 10 miliardi per l'anno 1988 sul capitolo 35712.

2. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dal precedente articolo 1, previste in annue L. 5.139.000.000 a decorrere dal 1988 per la durata dei relativi piani di ammortamento, graveranno sui capitoli n. 50650 e n. 50700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante iscrizione del costante previsto aumento delle entrate derivanti dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 così evidenziate:

- imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2 lettera a) (cap. 1200) per L. 1.139.000.000;

- imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 3, lettera a) (cap. 1300) per L. 2.000.000.000;

- imposta di fabbricazione della birra di cui all'articolo 4, lettera a) (cap. 1400) per L. 2.000.000.000.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

In aumento

Cap. 1200 " Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui all'articolo 2 lettera A), B), C), della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 1.139.000.000

Cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali di cui agli artt. 2, lettera D) e 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 2.000.000.000

Cap. 1400 " Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui al primo comma lettera A), b), C), D), e al secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 2.000.000.000

Cap. 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento " L. 35.000.000.000

Totale in aumento L. 40.139.000.000

Parte Spesa

In aumento

Cap. 32220 " Contributi nel settore del miglioramento fondiario "

01 Alpeggi e fabbricati rurali

02 Viabilità rurale

03 Irrigazione

04 Messa a coltura e miglioramento terreni agrari

05 Produzioni agricole locali pregiate

06 Acquedotti rurali

07 Energia da fonti rinnovabili

08 Elettrificazione rurale

L. 29 maggio 1982 n. 308 articolo 12, n. 1

LR 6 luglio 1984, n. 30 Tit. II

LR 19 aprile 1988, n. 19

L: 25.000.000.000

Cap. 35712 " Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura "

LR 6 luglio 1984, n. 30 Articolo 20

LR 19 aprile 1988, n. 19 L. 10.000.000.000

Cap. 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " L. 4.200.000.000

Cap. 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " L. 939.000.000

Totale in aumento L. 40.139.000.000

Per effetto delle variazioni apportate con la presente legge il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 pareggia nella somma complessiva di L. 1.365.639.000.000

Art. 6

(Variazione al bilancio pluriennale)

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1988/1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

Titolo I: Entrate derivanti da Tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

Categoria seconda. Compartecipazione di tributi erariali

anno 1989: L. 5.139.000.000

anno 1990: L. 5.139.000.000

Totale L. 10.278.000.000

Parte Spesa

Settore 3. Oneri non ripartibili.

Programma 3.2. Altri oneri non ripartibili.

anno 1989: L. 5.139.000.000

anno 1990: L. 5.139.000.000

Totale L. 10.278.000.000

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.