Legge regionale 21 aprile 1981, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 21 04 1981

Bollettino ufficiale 27 5 1981 n. 7

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 1

(Campo di applicazione della legge)

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

L’azione preventiva sarà estesa a tutti i fattori di nocività, compresi quelli non espressamente previsti dalla normativa in materia, superando il concetto che gli interventi debbano essere limitati ai rischi tabellari e per ciò stesso privilegiati.

La Regione e l’USL realizzano per quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro garantendo un dialogo permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni imprenditoriali, realizzato attraverso incontri almeno semestrali.

Art. 2

(Compiti della Regione)

La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro predisponendo un apposito progetto obiettivo nell’ambito del piano socio - sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonché emanando norme di indirizzo su specifici problemi di attuazione e assicurando il coordinamento delle iniziative a livello regionale.

Art. 3

(Compiti della USL)

L’organizzazione e la gestione della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalla USL attraverso un apposito servizio istituito ai sensi della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, di organizzazione dei servizi dell’USL e con l’utilizzazione di tutti gli altri presidi dell’USL e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge 833/78.

Attraverso i comitati di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, vengono trasmesse al comitato di gestione dell’USL le istanze e le osservazioni dell’utenza in merito all’attività del servizio; si realizza in tal modo una gestione partecipata delle attività del servizio al fine di estendere la prevenzione alla più vasta morbilità dovuta all’ambiente di lavoro, non riconducibile soltanto a norme codificate di nocività professionale, ma orientata alle effettive situazioni, personali o collettive, collegate al lavoro presente o remoto.

Art. 4

(Compiti del servizio)

Il servizio di cui al precedente articolo 3 promuove gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza e alla eliminazione dei fattori di nocività e pericolosità presenti negli ambienti di lavoro.

In particolare spettano al servizio di cui al precedente articolo 3:

1) la formulazione dei pareri preventivi richiesti obbligatoriamente dai comuni sui progetti di insediamenti industriali e attività produttive in genere, nonché sulle ristrutturazioni degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell’ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

2) la predisposizione ed il costante aggiornamento di mappe di rischio attraverso un censimento realizzato anche a livello di gruppo omogeneo di lavorazione, con l’obbligo per le aziende di comunicare la composizione delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche;

3) l’accertamento dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro, i controlli sulle macchine e sugli impianti in applicazione delle norme di legge vigenti, le conseguenti prescrizioni delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro con la partecipazione dell’azienda e dei lavoratori nella formulazione delle soluzioni e nella successiva validazione, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

4) il coordinamento e l’indirizzo degli accertamenti sanitari sui lavoratori in modo da rendere gli interventi mirati ai rischi;

5) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione delle conoscenze sulle cause di nocività ambientale e sulla patologia professionale anche allo scopo di promuovere l’educazione sanitaria, secondo le modalità previste dal punto b) del primo comma dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

6) l’esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Programmazione e coordinamento delle attività )

I compiti di cui ai punti 2 e 6 del precedente articolo 4 sono decentrati a livello di distretto socio - sanitario di base.

I compiti di cui ai restanti punti sono attribuiti al servizio di cui al precedente articolo 3 che assolve pure la funzione di servizio multizonale di cui all’articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le prestazioni, che per caratteristiche tecniche e funzionali non possono essere fornite direttamente dal servizio di cui al precedente articolo 3 sono erogate facendo ricorso all’istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.

Il coordinamento delle attività dei vari livelli è affidato al dirigente del servizio di cui al precedente articolo 3, il quale fa parte dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Le attività di prevenzione devono essere programmate in modo da rispondere:

1) agli obblighi di legge;

2) alle richieste dei lavoratori, delle aziende o delle rispettive organizzazioni.

Art. 6

(Rapporti con i servizi sanitari aziendali)

Il servizio di cui al precedente articolo 3 stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposte ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche di elaborazione epidemiologica, i dati da comunicare al servizio competente dell’USL.

L’USL può altresì organizzare propri servizi di medicina del lavoro e igiene ambientale all’interno delle unità produttive.

Fino all’emanazione di specifiche norme nazionali, gli oneri a carico delle aziende per gli interventi di cui all’ultimo comma - punto 2 - del precedente articolo 5 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 7

(Strumenti informativi)

Il servizio di cui al precedente articolo 3 utilizza per la esecuzione degli interventi, oltre alle attrezzature ed ai mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:

- mappe di rischio;

- questionari di gruppo omogeneo;

- registri dei dati ambientali e biostatistici;

- le denunce e il registro degli infortuni;

- le schede sanitarie dei servizi aziendali;

- i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti;

- i libretti sanitari e di rischio individuali;

- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 8

(Attività ispettive)

Fino all’effettivo trasferimento alla USL delle funzioni esercitate dall’ispettorato del lavoro e del relativo personale, le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono effettuate secondo la direttiva emanata dalla Regione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazione nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Dalla data di effettivo esercizio delle funzioni, il Presidente della Giunta, nella sua qualità di prefetto, designa gli operatori che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 9

(Norme finali)

Fino all’effettivo trasferimento all’USL delle funzioni e del personale del servizio regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, le attività di cui alla presente legge sono effettuate dal servizio stesso, istituito con legge regionale 22 aprile 1975, n. 13.

Le disposizioni della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

Art. 10

(Finanziamento)

Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sulla quota del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.