Legge regionale 13 maggio 1980, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 13 05 1980

Bollettino ufficiale 2 6 1980 n. 5

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Art. 1

La Regione, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, provvede, mediante l’unità sanitaria locale costituita con legge regionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla promozione della educazione sanitaria motoria e sportiva di tutta la popolazione ed alla tutela della salute nelle attività sportive.

Art. 2

L’unità sanitaria locale, nell’ambito delle proprie competenze e delle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale in materia, opera per il perseguimento delle finalità di cui al primo articolo ai vari livelli formativo - ricreativo, amatoriale, agonistico, assicurando in particolare lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) la promozione di interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere l’attività motoria e sportiva come mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;

2) l’accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico - sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;

3) la visita e certificazione di idoneità generica per i soggetti che indipendentemente dall’età praticano o intendono praticare attività fisico -ricreative per cui sono da accertare, a seconda della disciplina prescelta, lo stato di salute individuale e l’assenza di controindicazioni allo svolgimento di tale attività;

4) l’effettuazione di visite cliniche ed altre specifiche indagini per coloro che praticano o intendono praticare un’attività sportivo - agonistica, anche a carattere dilettantistico, per cui è necessario accertare l’idoneità specifica;

5) la consulenza in ordine ai problemi dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e della tutela della salute nelle attività sportive nei confronti degli operatori interessati;

6) l’effettuazione delle vaccinazioni antitetaniche obbigatorie per lo svolgimento di attività sportive;

7) le prestazioni di medicina sportiva, da effettuarsi anche in collaborazione con gli altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;

8) l’organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e controllo per le competizioni sportive, in conformità alla vigente normativa nazionale ed internazionale;

9) il soccorso urgente, per limitati periodi dell’anno ed in base a criteri ed indicazioni della programmazione sanitaria regionale, nei centri turistici di maggior affluenza turistico -sportiva;

10) l’adempimento delle disposizioni antidoping da eseguire nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia, d’intesa con le Federazioni sportive nazionali del CONI;

11) ogni altro compito inerente la presente legge previsto dalla Regione nell’ambito della programmazione sanitaria regionale.

Art. 3

L’unità sanitaria locale, per l’espletamento dei compiti previsti ai sensi e per i fini della presente legge, si avvale di tutto il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi che la costituiscono, secondo la propria organizzazione ed articolazione, con particolare riguardo alle specifiche competenze professionali in materia di medicina dello sport presenti tra il personale dell’unità sanitaria locale medesima.

Per specifici aspetti inerenti i compiti ed il perseguimento delle finalità ed obiettivi previsti dalla presente legge, tenuto conto delle indicazioni della programmazione sanitaria regionale in materia, l’unità sanitaria locale può avvalersi della consulenza e del supporto di centri pubblici specializzati di medicina dello sport.

L’effettuazione delle prestazioni di cui ai punti 2) e 3) del precedente articolo 2 è affidata, di norma, ai medici generici e pediatri nell’ambito

del rapporto convenzionale di cui all’accordo nazionale unico per la medicina generica e pediatrica, nonché - secondo le indicazioni della programmazione sanitaria regionale in materia - ai medici iscritti negli elenchi di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle forme e secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali.

In sede di accertamento dell’idoneità generica, in caso di dubbio sulla effettiva idoneità del soggetto spetta al Medico di richiedere e di stabilire le opportune indagini funzionali che saranno effettuate presso le strutture dell’Unità sanitaria locale.

Art. 4

Gli interessati, in caso di accertamento dell’assenza o della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla acquisita conoscenza dell’esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

- 1 Medico docente o specialista in medicina dello sport, con funzioni di Presidente;

- 1 Medico internista;

- 1 Medico cardiologo;

- 1 Medico ortopedico;

- 1 Medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

La Commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, si integra con sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico e con esperti e tecnici sportivi scelti in un elenco fornito dal CONI.

L’interessato può essere assistito da un Medico di sua fiducia.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 5

Con provvedimento dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale, d’intesa con il CONI e in conformità dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentito il parere della Commissione tecnico - consultiva di cui al successivo articolo 9 è definita la disciplina degli accertamenti relativi alle attività sportive agonistiche ai sensi e per i fini della presente legge, ivi compresi le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti, la loro periodicità e i modelli di certificazione.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al precedente comma, gli accertamenti di idoneità generica e specifica alle attività sportive agonistiche e i controlli antidoping continueranno ad essere effettuati, ai sensi dell’articolo 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, e sono adottati i modelli di certificazione allegati alla presente legge.

Art. 6

Le prestazioni effettuate ai sensi e per i fini della presente legge sono gratuite per tutti i cittadini residenti in Valle d’Aosta che intendono praticare o praticano attività motorie e sportive, anche agonistiche, non retribuite.

Art. 7

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere attività sportive agonistiche e la partecipazione ad attività sportive agonistiche agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti la relativa documentazione.

I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività ricreative e di svago organizzate devono essere preventivamente comunicati all’Unità sanitaria locale che può subordinare la partecipazione alle stesse agli accertamenti e certificazioni previsti dalla presente legge.

Art. 8

La Regione, nel quadro dei programmi di formazione professionale per il personale dell’Unità sanitaria locale, promuove - sentito la Commissione tecnico - consultiva di cui al successivo articolo 9 - la qualificazione ed aggiornamento permanente del personale medico e sanitario ausiliario da utilizzare ai fini della presente legge.

Per tali interventi la Regione può avvalersi della collaborazione di Università, della Federazione medico - sportiva italiana e dell’Istituto di medicina sportiva di Roma del CONI.

Art. 9

L’Unità sanitaria locale, per il perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente legge, in conformità alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale, fatte salve le competenze degli organi collegiali della scuola, promuove, secondo un apposito disciplinare e regolamento predisposto dalla Giunta regionale, l’utilizzo al di fuori dell’orario del servizio scolastico, delle palestre, impianti ed attrezzature sportive ad uso scolastico.

Art. 10

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalla presente legge, presso l’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, è istituita una Commissione tecnico - consultiva per l’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, ed è composta:

a) dall’assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o da un suo delegato che la presiede;

b) dal Delegato regionale del CONI o da un suo rappresentante;

c) da un medico specializzato in medicina dello sport operante nella Regione;

d) da un rappresentante della Sovraintendenza scolastica regionale;

e) dal dirigente della programmazione sanitaria regionale;

f) dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) da tre rappresentanti delle associazioni sportive operanti nella Regione, designati dall’assemblea generale sportiva di cui alla legge regionale 23 agosto 1974, n. 35;

h) quattro rappresentanti regionali delle Federazioni Sportive nazionali designati dal Consiglio regionale del CONI.

In relazione ai singoli casi, possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione,

sanitari e tecnici sportivi esperti in materia del caso specifico.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale dell’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

La Commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale.

Art. 11

Fino all’effettivo trasferimento all’unità sanitaria locale delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione - tenuto conto dei principi e delle normative di cui all’ultimo comma dell’articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633 - esercita le funzioni di cui alla presente legge avvalendosi delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio, nonché del personale di cui agli elenchi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle forme e secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 12

Alla copertura finanziaria delle spese per l’attuazione della presente legge valutate in Lire 80 milioni annue, si provvede con la quota annua del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con eventuali fondi integrativi annualmente messi a disposizione della Regione, con la procedura di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, nell’ambito di interventi diretti alla tutela sanitaria delle attività sportive.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Allegati A, B e C.

FAC - SIMILE DELLE SCHEDE PER L’ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 2.