Legge regionale 27 aprile 1973, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 27 04 1973

Bollettino ufficiale 22 5 1973 n. 7

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° GENNAIO 1967 - 31 DICEMBRE 1967.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA.

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1966: L. 598.198.343.

Riscossioni nell’esercizio 1967: L. 17.338.373.630.

Totale delle riscossioni: L. 17.936.571.973.

Pagamenti nell’esercizio 1967: L. 15.715.035.721.

Fondo di cassa al 31 dicembre 1967: L. 2.221.536.252.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Fondo di cassa al 31 dicembre 1967: L. 2.221.536.252.

Residui attivi al 31 dicembre 1967: L. 7.607.387.022.

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1967: L. 9.828.923.274.

Residui passivi al 31 dicembre 1967: L. 9.831.861.690.

Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967: L. 2.938.416.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Passivo netto di inventario al 31 dicembre 1966: L. 343.936.981.

Variazioni attive nell’esercizio 1967: //

in aumento dell’attivo: L. 7.715.682.598; //

in diminuzione del passivo: L. 2.610.578.157.

Totale delle variazioni attive: L. 10.326.260.755.

Totale dell’attivo: L. 9.982.323.774.

Variazioni passive nell’esercizio 1967: //

in diminuzione dell’attivo: L. 4.600.817.192; //

in aumento del passivo: L. 4.941.929.162.

Totale delle variazioni passive: L. 9.542.746.354.

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1967: L. 439.577.420.

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per rimborso di crediti e per accensione di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1+ gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

- per entrate di competenza accertate L. 18.388.177.761

delle quali:

- riscosse per entrate di competenza L. 14.052.885.998

- rimaste da riscuotere L. 4.335.291.763

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in L. 18.293.944.111

delle quali:

- pagate L. 13.355.202.449

- rimaste da pagare L. 4.938.741.662

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967.

- ENTRATE L. 18.388.177.761

- SPESE L. 18.293.944.111

- Avanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1967 L. 94.233.650

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 7.607.387.022 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 6.562.024.336

- Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1966 e precedenti L. 4.441.445

L. 6.557.582.891

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1966 e precedenti L. 3.285.487.632

- Residui attivi esercizio 1966 e precedenti rimasti da riscuotere al 31.12.1967 L. 3.272.095.259

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1967 (articolo 2) L. 4.335.291.763

- Totale residui attivi al 31.12.1967 L. 7.607.387.022

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 9.831.861.690 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 7.256.738.210 - Residui passivi pagati in conto esercizio 1966 e precedenti L. 2.359.833.272

Differenza L. 4.896.904.938

- Residui passivi esercizio 1966 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 3.784.910

- Residui passivi esercizio 1966 e precedenti rimasti da pagare al 31.12.1967 L. 4.893.120.028

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1967 (articolo 3) L. 4.938.741.662

- Totale residui passivi al 31.12.1967 L. 9.831.861.690

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 2.938.416 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1967, risultante come segue:

VARIAZIONI MIGLIORATIVE.

Miglioramento della gestione di competenza (articolo 4): L. 94.233.650.

Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6): L. 3.784.910.

Totale delle variazioni migliorative: L. 98.018.560.

VARIAZIONI PEGGIORATIVE.

Disavanzo esercizi precedenti: L. 96.515.531.

Peggioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5): L. 4.441.445.

Totale delle variazioni peggiorative: L. 100.956.976.

Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio primo gennaio 1967 - 31 dicembre 1967: L. 2.938.416.

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1967 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

ATTIVO.

Beni immobili: L. 3.084.095.312.

Beni mobili: L. 1.085.973.958.

Crediti diversi: L. 11.905.745.276.

Totale dell’attivo: L. 16.075.814.546.

PASSIVO.

Mutui passivi: L. 5.457.159.811.

Debiti diversi: L. 10.179.077.315.

Totale del passivo: L. 15.636.237.126.

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1967: L. 439.577.420.

Art. 9

Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1967 n. 6, è convalidato il prelievo della somma di lire sessantottomilionicinquecentoquindicimila dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte, sul capitolo 110 del bilancio, a nuove e maggiori spese come da provvedimento della Giunta Regionale n. 5004 in data 29- 12- 1967.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.