Legge regionale 29 luglio 1967, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 29 07 1967

Bollettino ufficiale 31 7 1967 n. 8

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1965 N. 4, CONCERNENTE L’ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Art. 1

La misura dell’assegno mensile di assistenza integrativa regionale denominato " assegno di accompagnamento " e previsto a favore dei ciechi civili dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, č aumentata da Lire cinquemila a Lire diecimila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1967.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, prevista in annue Lire otto milioni, sarą imputata sul capitolo 471 (" Spese per l’assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili ") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti; a tal fine č approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire otto milioni a Lire sedici milioni.

Per l’anno finanziario 1967, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 471 (" Spese per assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili ") del bilancio di previsione della Regione da Lire otto milioni a Lire sedici milioni mediante prelievo della somma di Lire otto milioni dal capitolo 111 della parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ").

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.