Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19

Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

(B.U. del 9 agosto 2022, n. 43)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste adotta la presente legge in virtù della potestà legislativa riconosciutale dall'articolo 2, primo comma, lettera o), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e delle ulteriori potestà legislative regionali di cui al medesimo articolo 2, primo comma, lettere b), d), e), g) e m), della l. cost. 4/1948, nonché in armonia con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

2. La presente legge è finalizzata a riconoscere e garantire i diritti inviolabili delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana e a tutelare il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità ai principi espressi dalle leggi 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), e 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

3. L'azione dei pubblici poteri in relazione ai domini collettivi valdostani si svolge nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini organizzati nelle forme collettive indicate dalla presente legge e astenendosi dall'interferire con la loro azione al di fuori di gravi e comprovate situazioni di inerzia o malfunzionamento.

4. La presente legge determina, inoltre, la titolarità, i modi di godimento e i limiti della proprietà collettiva originaria costituita nelle forme delle Consorterie valdostane, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e il perseguimento del preminente interesse generale per le comunità locali che le amministrano, al fine, altresì, di salvaguardare e sostenere i territori montani.

Art. 2

(Natura giuridica e caratteristiche delle Consorterie valdostane)

1. La Regione riconosce le Consorterie valdostane, comunque denominate, come forme di dominio collettivo e come ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, intendendosi per tali le collettività i cui membri hanno in proprietà comune terreni o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche pertinenti, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pubblicità delle decisioni.

2. Le Consorterie, quali enti esponenziali delle collettività interessate e gestori dei loro beni collettivi, sono fornite di personalità giuridica di diritto privato, soggette alla Costituzione e dotate di capacità di autonormazione per mezzo dei loro statuti e regolamenti. Esse sono dotate di piena capacità di gestione del patrimonio ambientale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva quale forma di comproprietà intergenerazionale, riconducibile alla secolare e peculiare tradizione giuridica della Valle d'Aosta.

3. Gli atti di autonormazione e di gestione delle consorterie non sono soggetti ad approvazione o controllo da parte della Regione o di altra pubblica amministrazione.

4. Il regime di Consorteria si desume, oltre che dagli statuti e dai regolamenti vigenti, dalle fonti giuridiche originarie dei singoli domini collettivi fra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle contenute negli antichi statuti e regolamenti, nei feudi medievali, nel Catasto sardo, nelle deliberazioni e nei regolamenti municipali approvati dalla Royale Délégation e, in assenza di fonti storiche più risalenti, nelle intestazioni catastali attuali e nelle comprovate modalità di gestione consortile seguite ab immemorabili dalle comunità.

5. I beni di pertinenza delle Consorterie sono parte essenziale dell'ecosistema alpino e ricchezza fondamentale dell'intera comunità valdostana. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5, restano fermi per i beni di Consorteria i vincoli di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, nonché il divieto di distribuzione degli utili di gestione fra i consortisti, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 3

(Titolarità dei diritti di Consorteria)

1. I titolari di diritti di Consorteria, anticamente definiti ayants droit o feux faisant e attualmente denominati consortisti, sono individuati dagli statuti, dai regolamenti e dalle altre eventuali fonti di cognizione del dominio collettivo di cui all'articolo 2, comma 4.

2. In forza di quanto stabilito dai rispettivi statuti e regolamenti, possono fare parte delle Consorterie, esercitando i relativi diritti e adempiendo ai connessi obblighi, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località dei Comuni in cui sono ubicati i beni della Consorteria, i discendenti dei titolari originari ovvero coloro che risiedano effettivamente in Valle d'Aosta per il periodo minimo stabilito negli statuti o nei regolamenti delle Consorterie stesse.

3. Tutte le cariche elettive delle Consorterie sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata dagli amministratori.

Art. 4

(Forme di dominio collettivo assimilate)

1. Oltre agli enti denominati Consorterie, il regime di Consorteria definito dalla presente legge si applica anche, in quanto compatibile, alle altre forme di dominio collettivo a esse assimilate, indipendentemente dalla loro denominazione, riguardanti tanto la custodia e la gestione di beni naturali come le terre, i boschi e le acque, quanto le connesse attività produttive, di mutualismo, istruzione, assistenza e lavoro svolte in forma associativa comunitaria, con particolare riferimento a tutti i beni rurali detenuti ed eserciti collettivamente quali:

a) antiche scuole di villaggio;

b) latterie turnarie;

c) forni e mulini di interesse generale;

d) beni posseduti dalle antiche forme cooperative e mutualistiche che dichiarino il loro assoggettamento a tale regime.

2. Il regime di Consorteria può essere, altresì, applicato a qualsiasi bene immobile destinato al perseguimento di interessi collettivi di natura agro-silvo-pastorale e ambientale, previa assunzione volontaria delle caratteristiche proprie e della denominazione di Consorteria da parte dei soggetti proprietari.

Art. 5

(Rappresentanza collettiva)

1. La Regione riconosce l'associazione Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste e le altre associazioni o soggetti senza fini di lucro che abbiano per principale compito statutario la rappresentanza delle Consorterie valdostane, quali strumenti di cooperazione volontaria fra i soggetti gestori dei domini collettivi presenti sul territorio regionale, operanti su base democratica, con funzioni rappresentative, consultive e propositive.

2. La Regione può stipulare accordi con le associazioni o gli altri soggetti di cui al comma 1, per il tramite del Tavolo di coordinamento di cui al comma 4, per interventi di supporto in funzione delle rispettive necessità di carattere tecnico-gestionale o contabile.

3. Le associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1 svolgono, in collaborazione con la Regione e con gli organismi tecnici e scientifici competenti, funzioni di analisi e di monitoraggio dei domini collettivi presenti sul territorio regionale, al fine del miglioramento della loro organizzazione e del loro funzionamento.

4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di domini collettivi è istituito, con deliberazione della Giunta regionale, un Tavolo di coordinamento con il compito di formulare proposte per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di domini collettivi e per la revisione delle medesime, composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di domini collettivi, che lo presiede direttamente o tramite un suo delegato, e un funzionario della medesima struttura;

b) due rappresentanti delle associazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1;

c) uno specialista esperto nel settore dei domini collettivi, designato di comune accordo dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.

5. Il Tavolo è convocato dal presidente o su richiesta di due degli altri componenti. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo all'attività del Tavolo sono assicurate da un funzionario incaricato dal dirigente della struttura competente in materia di domini collettivi.

Art. 6

(Registrazione)

1. La personalità giuridica di diritto privato delle Consorterie valdostane è attestata dalla registrazione nel Registro valdostano delle consorterie, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di domini collettivi, di seguito denominato Registro. La registrazione avviene in forma gratuita.

2. Sono iscritte d'ufficio nel Registro di cui al comma 1, come persone giuridiche di diritto privato, le Consorterie valdostane già riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta), di cui all'allegato 1 alla presente legge.

3. La Regione promuove la registrazione di tutte le Consorterie come persone giuridiche di diritto privato nel Registro, anche mediante la concessione alle medesime Consorterie, che concludono l'iter di registrazione e i conseguenti adempimenti catastali previsti dall'articolo 7, di un aiuto una tantum a fondo perduto pari a 1.000 euro per le spese propedeutiche sostenute al fine di ottenere tale registrazione. Per la gestione del Registro, la Regione può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione delle associazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1. (1)

4. La registrazione è richiesta dal legale rappresentante della Consorteria o, in mancanza di organi regolarmente funzionanti, anche da uno solo dei consortisti nell'interesse della Consorteria stessa.

5. Nel Registro sono riportati, in particolare, la denominazione degli enti, la loro sede, le fonti che stabiliscono le norme sul loro ordinamento e la loro amministrazione, la natura e la localizzazione dei beni su cui sono esercitati i diritti consortili mediante indicazione dei relativi dati catastali, nonché la tipologia dei diritti e degli obblighi degli associati e le modalità di determinazione delle eventuali quote di riparto.

6. Alla domanda di registrazione sono allegati i documenti storici e catastali eventualmente disponibili. Per le Consorterie di cui all'articolo 4, comma 2, è richiesto obbligatoriamente il deposito dell'atto costitutivo, in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, e dello statuto. La documentazione depositata è accessibile da parte di ogni soggetto interessato.

7. La notizia della presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 della domanda di registrazione al Registro è pubblicata, a richiesta dei medesimi soggetti, all'Albo pretorio online dei Comuni in cui sono siti i beni della Consorteria e in apposita sezione del sito istituzionale della Regione. Tale pubblicazione non è richiesta per le Consorterie costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

8. La registrazione può essere rifiutata, in caso di grave carenza di documentazione e di palese assenza dei requisiti necessari, con provvedimento motivato dal responsabile del Registro ovvero, nel rispetto di regolare contraddittorio, a seguito di opposizione scritta da parte di un soggetto interessato entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della domanda di registrazione all'Albo pretorio online del Comune, ai sensi del comma 7. La presentazione dell'opposizione ha effetto sospensivo.

9. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della domanda di iscrizione all'Albo pretorio online del Comune, ai sensi del comma 7, senza che siano intervenute opposizioni, ovvero in seguito al mancato accoglimento delle stesse, il responsabile del Registro, verificati i contenuti di cui al comma 5, procede all'iscrizione nel Registro per la finalità di cui al comma 1.

Art. 7

(Decreto per la trascrizione e voltura catastale)

1. Il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, l'avvenuta registrazione della Consorteria, attestando, con efficacia ricognitiva, in capo alla medesima la proprietà dei beni collettivi a essa riconducibili, sui quali sono riconosciuti i vincoli pubblicistici previsti dall'articolo 3, comma 3, della l. 168/2017.

2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale. Nel termine di trenta giorni dall'adozione del medesimo, il soggetto che ha presentato domanda di registrazione ha l'obbligo di richiedere la formalità di trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale a favore della Consorteria dei beni e diritti a essa pertinenti presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.

Art. 8

(Diritti dei singoli consortisti)

1. La titolarità e misura dei diritti dei singoli consortisti è riportata in appositi registri denominati cahiers des ayants droit, di seguito cahiers, conservati presso la sede dell'ente ovvero custoditi, a richiesta della Consorteria stessa, presso la sede del Comune in cui sono localizzati i beni collettivi. I dati contenuti nei cahiers sono pubblici e gratuitamente consultabili a semplice richiesta.

2. La Regione elabora standard omogenei per la strutturazione dei cahiers e individua le modalità più opportune per la loro riproduzione su idonei supporti informatici. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dei dati contenuti nei cahiers avvengono a cura e sotto la responsabilità del legale rappresentante della Consorteria o di altra persona individuata dagli atti che regolano il funzionamento dell'ente.

3. L'ammissione di nuovi consortisti e il trasferimento delle quote di Consorteria, ove previste, fermo restando il carattere necessariamente collettivo della proprietà consortile, sono consentiti in forza di atti a titolo gratuito o oneroso, esclusivamente a beneficio di soggetti già in possesso dei requisiti personali prescritti dagli atti fondativi per essere parte della Consorteria.

Art. 9

(Soluzione agevolata dei contenziosi)

1. La Regione promuove procedure di soluzione facilitata e semplificata dei contenziosi inerenti alla gestione delle attività consortili, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'accertamento e la tutela dei diritti dei consortisti e per la risoluzione delle controversie sui domini collettivi nelle forme stabilite dall'ordinamento vigente.

2. La Regione istituisce a tal fine un Jury des Consorteries, composto da persone con comprovate competenze in materia di domini collettivi.

3. Per le controversie di minore complessità, le parti interessate possono chiedere la designazione, da parte delle associazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, di un facilitatore per promuovere la risoluzione bonaria della controversia.

Art. 10

(Funzioni economiche e sociali)

1. In considerazione dei fenomeni di forte spopolamento registrati in talune zone della Regione e in presenza di carenze dei servizi, al fine di rispondere adeguatamente a fabbisogni ambientali e sociali emergenti nei territori rurali marginali, le Consorterie possono svolgere, in via complementare e accessoria rispetto alle loro funzioni agro-silvo-pastorali, attività connesse al territorio e a beneficio della collettività di riferimento, aventi carattere turistico, ricettivo, culturale, ricreativo, di servizio e di produzione di energie rinnovabili, oltre che di commercializzazione dei prodotti del territorio, aderendo eventualmente all'uopo anche a strumenti cooperativi o consorziali per il raggiungimento di tali finalità.

2. I proventi delle attività di cui al comma 1 sono soggetti a obbligo di reinvestimento nelle attività proprie della Consorteria e nella gestione del suo territorio.

3. Nel rispetto dei limiti e delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, qualora le forme di utilizzo tradizionale non rivestano carattere di particolare rilievo ambientale e non risultino economicamente convenienti, la Consorteria può destinare, nella misura e per le superfici strettamente necessarie, una parte dei suoi beni immobili a funzione diversa da quella agro-silvo-pastorale, disponendo le opportune misure affinché del plusvalore derivante dalla nuova destinazione dei beni beneficino in via esclusiva le collettività interessate.

4. Con le stesse modalità e i limiti di cui al comma 3, la Consorteria può costituire diritti reali parziari e limitati nel tempo su beni immobili di propria pertinenza ed effettuare permute. Queste ultime sono consentite esclusivamente fra territori contigui e al solo scopo di razionalizzazione e di accorpamento fondiario.

5. I beni immobili con vocazione agro-silvo-pastorale eventualmente acquisiti dalla Consorteria in permuta, in forza di donazione o di disposizione testamentaria o a qualsiasi altro titolo, sono soggetti al regime giuridico di cui all'articolo 2.

6. In caso di espropriazione di beni della Consorteria per pubblica utilità ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), il vincolo di indisponibilità gravante sui beni espropriati si trasferisce sull'indennità di espropriazione.

Art. 11

(Pianificazione territoriale, ambientale ed energetica)

1. La Regione e gli enti locali danno notizia alle Consorterie in ordine a tutti i procedimenti di carattere pianificatorio, con particolare riguardo alle finalità di governo del territorio, paesaggistiche, ambientali, faunistiche, idriche, energetiche e culturali che riguardino il loro territorio. Gli stessi riconoscono alle Consorterie accesso alle informazioni e pieno diritto di partecipazione al processo di elaborazione e di decisione riguardo agli atti di carattere pianificatorio. La Regione e gli enti locali favoriscono, altresì, condizioni per l'accesso delle Consorterie alla giustizia in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa eurounitaria vigente in materia.

2. Ogni eventuale determinazione assunta dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta in difformità dalle osservazioni espresse dalle Consorterie, in sede di partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1, deve essere puntualmente motivata.

Art. 12

(Agevolazione e supporto)

1. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta individuano a beneficio delle Consorterie, ove possibile, modalità organizzative e procedure amministrative ispirate a criteri di massima semplicità e di gratuità, ponendo oneri burocratici a carico delle stesse solo nella misura strettamente necessaria.

2. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, fornisce alle Consorterie supporto negli adempimenti amministrativi in materia giuridica, tecnica e tributaria per promuovere l'assolvimento ottimale della loro precipua funzione socio-ambientale.

Art. 13

(Cooperazione e razionalizzazione)

1. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta promuovono forme di stabile collaborazione tecnica e operativa fra le Consorterie, al fine di ridurne gli oneri gestionali.

2. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta agevolano dinamiche di accorpamento su base volontaria delle Consorterie, in particolare ove le stesse presentino caratteri di particolare frammentazione. Le misure di incentivazione alla razionalizzazione possono comprendere anche l'erogazione di contributi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la copertura delle spese tecniche a sostegno dei processi di accorpamento fondiario.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 14

(Accesso a fondi e programmi europei, statali e regionali)

1. La Regione, in considerazione delle loro specifiche funzioni collettive, favorisce la partecipazione di rappresentanti delle Consorterie ai processi di programmazione dei fondi dell'Unione europea, statali e regionali, nel quadro del dialogo partenariale.

2. La Regione favorisce l'accesso delle Consorterie e degli enti a esse assimilati, a strumenti, programmi e fondi europei, statali e regionali, anche attraverso specifiche disposizioni che valorizzino il carattere collettivo e le finalità ambientali e sociali di tali enti.

Art. 15

(Pianificazione boschiva e pascoliva)

1. Le Consorterie partecipano attivamente, in conformità alla normativa di settore, alla programmazione strategica e alla pianificazione forestale e pascoliva, sulla base degli obiettivi e delle linee d'azione stabilite dalla Regione, esprimendo le specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche del loro territorio, anche al fine di prevenire i rischi idrogeologici e di promuovere azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

1bis. Stante l'interesse pubblico del patrimonio forestale e fatti salvi i diritti di proprietà e di godimento dei consortisti, la Regione promuove la gestione forestale sostenibile dei boschi di proprietà delle Consorterie e, in accordo con queste ultime, può effettuare interventi selvicolturali volti a garantirne la multifunzionalità attraverso i cantieri di lavoro di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), o mediante affidi a imprese forestali nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste). (2)

Art. 16

(Interventi sussidiari e poteri surrogatori)

1. Qualora gli organi di una Consorteria si trovino temporaneamente nell'accertata impossibilità di regolare funzionamento, il Comune promuove la costituzione, o la ricostituzione, dei suoi organi, convocando all'uopo un'apposita assemblea dei consortisti mediante avviso pubblicato per quindici giorni nell'Albo pretorio online ed esposto in tutte le frazioni interessate.

2. In presenza di accertata e definitiva impossibilità di funzionamento di una Consorteria e a seguito dell'esperimento infruttuoso della procedura di riattivazione degli organi di cui al comma 1, il Comune, ove siano presenti nel suo territorio altri enti omologhi e gli stessi si rendano disponibili, affida per convenzione, impregiudicati i diritti dei consortisti, la gestione dei beni consortili a uno di tali enti affinché eserciti in relazione agli stessi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in gestione separata nelle forme previste dagli articoli 103 e 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

3. Nell'esercizio della sua funzione sussidiaria, il Comune, a fronte dell'accertata impossibilità di ricorrere alle forme di collaborazione gestionale orizzontale, assume, previo provvedimento dell'organo competente, l'amministrazione diretta dei beni consortili, registrata contabilmente mediante apposita separata gestione in bilancio. I proventi derivanti dall'amministrazione dei beni consortili sono destinati al finanziamento di lavori, opere o servizi di interesse generale della frazione o del territorio interessato, ovvero della comunità di riferimento.

4. I consortisti possono costituire un comitato per la partecipazione all'amministrazione diretta di cui al comma 3, con funzione consultiva rispetto all'attività comunale di gestione dei beni collettivi amministrati.

5. Ove gli organi della Consorteria siano stati regolarmente ripristinati e risultino di nuovo funzionanti, i beni amministrati in gestione separata sono retrocessi alla Consorteria.

6. L'accertamento del regolare funzionamento della Consorteria, ai sensi del comma 5, è attestato dal soggetto gestore del Registro.

7. In caso di estinzione o scioglimento della Consorteria, i beni immobili di sua pertinenza sono devoluti ai Comuni entro i cui confini essi sono compresi ed entrano a far parte del demanio dei Comuni. L'estinzione o lo scioglimento della Consorteria sono disposti dal Presidente della Regione, con proprio decreto. Lo stesso decreto ordina la cancellazione della Consorteria dal Registro, dispone la devoluzione dei beni consortili a beneficio del demanio comunale e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale.

Art. 17

(Poteri sostitutivi)

1. Nel caso in cui un Comune non provveda agli adempimenti surrogatori di cui all'articolo 16, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta affinché vi provveda entro i trenta giorni successivi. Gli eventuali oneri conseguenti all'esercizio dei poteri sostitutivi restano a carico del Comune inadempiente.

2. Il Presidente della Regione promuove, inoltre, innanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, il giudizio ricognitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica sia dubbia o controversa.

Art. 18

(Beni dormienti)

1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni operano una ricognizione completa delle Consorterie esistenti nel loro territorio, nonché dei beni immobili di uso collettivo per i quali non sia, nel frattempo, intervenuta la registrazione presso il Registro, dandone opportuna evidenza sul proprio Albo pretorio online.

2. I beni immobili di uso collettivo, per i quali il Consiglio comunale competente per territorio abbia accertato, con propria deliberazione, a seguito della ricognizione di cui al comma 1, che non sia possibile individuare la titolarità in capo a una Consorteria registrata, entrano a far parte del demanio del Comune stesso per mezzo di decreto del Presidente della Regione, che costituisce titolo per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. La l.r. 14/1973 e la legge regionale 9 agosto 1994, n. 41 (Norme concernenti controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 23 agosto 1993, n. 73, 2 novembre 1987, n. 91 e 5 aprile 1973, n. 14), sono abrogate.

Art. 20

(Contributo alle associazioni e agli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1)

1. La Regione concede annualmente alle associazioni e agli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, un contributo per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni attribuitele dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i termini per la presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 6.000, a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (spese correnti).

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

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(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. La Regione promuove la registrazione di tutte le Consorterie come persone giuridiche di diritto privato nel Registro. Per la gestione del Registro, la Regione può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione delle associazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.".

(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.