Legge regionale 26 luglio 2021, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 26 luglio 2021, n. 19

Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

(BU n. 38 del 28 luglio 2021)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge tutela, con il riconoscimento del diritto all'equo compenso, le prestazioni dei liberi professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto di privati o di imprese, oppure su incarico affidato dall'amministrazione regionale, dai relativi enti strumentali e dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa. Essa si pone, altresì, l'obiettivo di contribuire a contrastare l'evasione fiscale.

Art. 2

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. La Regione, i relativi enti strumentali e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa garantiscono, all'atto dell'affidamento e nel corso dell'esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all'equo compenso e contrastano l'inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dall'articolo 13bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e dall'articolo 19quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti strumentali della Regione e delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa, prevedendo in particolare che:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara, tenendo conto della possibilità di avvalersi, senza oneri a carico del richiedente, dell'ausilio delle commissioni di valutazione degli onorari istituite presso i vari ordini professionali;

b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla l. 4/2013 siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale sia rispettato il divieto dell'inserimento di clausole vessatorie come definite all'articolo 13bis della l. 247/2012.

3. La Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), promuove l'applicazione da parte degli enti locali degli atti di indirizzo di cui al comma 2 nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali, anche in applicazione del comma 3 dell'articolo 19quaterdecies del decreto-legge 148/2017.

Art. 3

(Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 4bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dopo le parole: "o di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati" sono inserite le seguenti: ", previste da leggi regionali o da regolamenti regionali o comunali,".

2. Al comma 2 dell'articolo 4bis della l.r. 19/2007, dopo le parole: "attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale" sono inserite le seguenti: "o l'esistenza di diversi accordi fra le parti in ordine alle modalità e ai tempi del pagamento stesso".

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 5

(Monitoraggio)

1. La Conferenza valdostana delle professioni insediata presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, attraverso propri delegati e con la collaborazione degli uffici regionali e comunali competenti, monitora lo stato di attuazione della presente legge e formula proposte e indirizzi operativi volti a promuoverne l'applicazione, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle professioni di cui all'articolo 1.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.