Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 19

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2014/2016.

(B.U. del 24 dicembre 2013, n. 53)

Art. 1

(Bilancio di previsione per il triennio 2014/2016)

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.438.000.000 per l'anno 2014, euro 1.398.000.000 per l'anno 2015 ed euro 1.402.000.000 per l'anno 2016.

Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate, ripartite per titoli, e il riepilogo delle spese, ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3

(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)

1. L'ammontare presunto dei residui, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2013, è determinato in euro 680.000.000 per i residui attivi ed in euro 830.000.000 per i residui passivi.

Art. 4

(Previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2014 è fissato in euro 1.518.000.000.

Art. 5

(Istituzione di nuove unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016 per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 6

(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016:

a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;

c) Allegato n. 2: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (parte corrente);

d) Allegato n. 3: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

e) Allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.