Legge regionale 1° agosto 2011, n. 19 - Testo vigente
Legge regionale 1° agosto 2011, n. 19
Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).
(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2001, N. 17
(Inserimento dell'articolo 2bis)
1. (1)
(Inserimento dell'articolo 2ter)
1. (2)
(Modificazioni all'articolo 3)
1. (3)
2. (4)
3. (5)
(Modificazione all'articolo 6)
1. (6)
(Modificazioni all'articolo 7)
1. (7)
2. (8)
3. (9)
4. (10)
(Modificazioni all'articolo 9)
1. (11)
2. (12)
3. (13)
(Modificazione all'articolo 10)
1. (14)
(Inserimento dell'articolo 10bis)
1. (15)
(Modificazioni all'articolo 11)
1. (16)
2. (17)
(Modificazione all'articolo 15)
1. (18)
(Modificazione all'articolo 17)
1. (19)
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Abrogazione)
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 17/2001 č abrogata.
(Disposizione finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10bis della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 8, e dell'articolo 12 della presente legge, valutati, rispettivamente, in annui euro 31.000 e in euro 152.000, gravano e trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale.
CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2010, N. 22
(Modificazione all'articolo 68)
1. (20)
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Inserisce l'art. 2bis nella L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(2) Inserisce l'art. 2ter nella L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(3) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(4) Modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(5) Modifica la lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(7) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(8) Inserisce il comma 1bis nell'art. 7 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(9) Modifica il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(10) Modifica il comma 4 dell'art. 7 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(11) Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(12) Modifica il comma 3 dell'art. 9 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(13) Sostituisce il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(14) Inserisce il comma 2bis nell'art. 10 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(15) Inserisce l'art. 10bis nella L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(16) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(17) Inserisce il comma 1bis nell'art. 11 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(18) Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(19) Modifica il comma 3 dell'art. 17 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
(20) Modifica il comma 6 dell'art. 68 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.