Legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 18

Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie.

(B.U. 5 maggio 1998, n. 19).

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge reca norme in materia di conferimento, da parte dell'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, degli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. (1)

1bis. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, la materia relativa al conferimento degli incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In assenza di specifiche disposizioni si applicano quelle della presente legge. (2)

CAPO I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 2

(Presupposti per il conferimento di incarichi) (3)

1. Al fine di soddisfare esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione regionale può conferire incarichi individuali di natura professionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali della Regione, ad obiettivi, programmi o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della medesima;

b) l'Amministrazione regionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

2. Per incarichi individuali si intendono quelli conferiti a persone fisiche, a società semplici o ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività oggetto dell'incarico.

3. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti ad albi o ad elenchi professionali o da soggetti che operino nel campo delle arti, anche grafiche, dello spettacolo o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico.

Art. 3

(Natura degli incarichi) (4)

1. Gli incarichi possono essere di natura professionale e avere per oggetto consulenze, studi e indagini, collaborazioni tecniche di alta qualificazione.

1bis. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile. (5)

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione regionale;

b) gli incarichi relativi ad arbitrati e ad adempimenti notarili;

c) gli incarichi per relazioni in convegni, conferenze o eventi similari;

d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di adempimenti obbligatori per legge;

e) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione regionale;

f) gli incarichi professionali disciplinati dal capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e della parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). (6)

3. Sono altresì esclusi gli incarichi da conferire a organi ed a enti strumentali della Regione e a società con capitale a maggioranza diretta o indiretta regionale.

3bis. In considerazione della natura professionale dei relativi incarichi, gli organi di revisione, anche monocratici, degli enti che ricevono in via ordinaria contributi a carico del bilancio della Regione, fatte salve le eccezioni già previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno diritto ad un compenso determinato con riguardo agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente. (7)

4. (8)

Art. 4

(Destinatari) (9)

Art. 5

(Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi sono conferiti ad esperti individuati all'esito delle procedure di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7bis. (10)

2. Gli incaricati non possono essere titolari contemporaneamente di più di un incarico. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la prestazione non possa procedere o non possa essere ultimata per situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In questo caso il provvedimento che conferisce un nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.

3. Ogni incarico non può eccedere, di norma, la durata di mesi undici. (11)

Art. 6

(Natura dell'incarico) (12)

Art. 7

(Procedura di valutazione comparativa) (13)

1. Al fine di conferire gli incarichi di cui alla presente legge, il dirigente della struttura regionale competente per materia provvede a pubblicare nel sito istituzionale della Regione apposito avviso, approvato con deliberazione della Giunta regionale, assegnando un termine per la presentazione delle domande non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

2. L'avviso deve indicare:

a) l'oggetto e il compenso dell'incarico, determinato dal dirigente competente in base a valutazioni di congruità, anche sulla scorta di indagini di mercato;

b) i titoli e i requisiti richiesti per il conferimento;

c) la documentazione da allegare alla domanda, con particolare riguardo al curriculum dettagliato e a quella comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se richiesta, nonché l'insussistenza delle incompatibilità o delle cause di esclusione previste dall'articolo 8;

d) i criteri per la valutazione comparativa delle domande, nonché il termine e le modalità per la presentazione delle stesse.

3. Non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente per materia procede alla valutazione comparativa delle stesse mediante esame dei curricula, nonché a seguito di specifico colloquio, qualora previsto nell'avviso di conferimento. Il dirigente può, a tal fine, essere coadiuvato da una commissione di valutazione composta da dirigenti dell'Amministrazione regionale, in relazione alle competenze richieste ai fini della valutazione comparativa delle domande. La partecipazione alla commissione di valutazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) esame dei titoli posseduti, delle esperienze e delle abilità professionali maturate in relazione all'attività oggetto dell'incarico;

b) ulteriori elementi, anche correlati alle caratteristiche qualitative ed economiche dell'incarico, se necessari in relazione alla tipologia dell'incarico stesso.

5. Gli incarichi sono conferiti, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, all'esito della procedura di valutazione comparativa, della quale è redatto apposito verbale.

6. In relazione alla ripetitività di attività necessarie al funzionamento dell'Amministrazione regionale e per esigenze di razionalizzazione dell'attività dell'ente o di maggior celerità nel conferimento degli incarichi, la Giunta regionale può istituire elenchi aperti di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, suddivisi per tipologie di settori di attività, dai quali attingere per il conferimento degli incarichi stessi. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di istituzione, di tenuta e di aggiornamento periodico degli elenchi dai quali attingere, secondo criteri che garantiscano la rotazione nel conferimento degli incarichi, compatibilmente con le specializzazioni richieste.

Art. 7bis

(Esclusioni dal ricorso alla procedura di valutazione comparativa) (14)

1. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di valutazione comparativa, per:

a) incarichi che comportino una spesa non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA e oneri di legge;

b) mancata presentazione di domande ammissibili, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 7, a condizione che non siano modificati gli elementi contenuti nell'avviso di conferimento;

c) comprovata urgenza non imputabile all'ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'articolo 7;

d) attività comportanti prestazioni di natura tecnica o scientifica, artistica o intellettuale non comparabili o assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

e) attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti e imprevedibili siano diventate necessarie per il completamento dell'incarico stesso, a condizione che tali attività non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e per il tempo strettamente necessario al completamento delle stesse.

Art. 8

(Cause di incompatibilità e di esclusione)

1. Non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, se non previamente autorizzati dall'ente di appartenenza, ai membri del Consiglio regionale, ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta e a coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale. (15)

2. (16)

Art. 9

(Contenuto degli atti di conferimento) (17)

1. I provvedimenti di incarico devono contenere:

a) il nominativo, la qualifica e i dati anagrafici e fiscali del soggetto incaricato;

b) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

c) la previsione del compenso e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di liquidazione.

2. I provvedimenti di incarico devono approvare anche lo schema di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale, fra le quali le penali per eventuali ritardi nella resa delle prestazioni, la facoltà di recesso disciplinata dagli articoli 2227 e 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. Il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento, a pena di decadenza dello stesso. L'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 10

(Elenco degli incarichi)

1. Presso la segreteria della Giunta regionale è tenuto un elenco degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari e i compensi previsti. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico. (18)

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione dell'elenco degli incarichi.

CAPO II

COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI

Art. 11

(Commissioni tecniche, consultive, di valutazione ed altri organi collegiali)

1. Il presente Capo disciplina la partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione regionale ad organi collegiali e a commissioni tecniche, consultive o di valutazione, non previsti da specifiche leggi di settore, costituiti allo scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse dell'Amministrazione stessa, con esclusione degli organismi previsti da specifiche leggi e per l'espletamento di concorsi disciplinati dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

2. Agli incaricati può essere corrisposto, ove non fissato per legge, un compenso anche sotto forma di gettone di presenza, stabilito di volta in volta sulla base di indirizzi fissati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità, della rilevanza, della professionalità e della qualità della prestazione. Può anche essere riconosciuto il rimborso delle spese vive.

Art. 11bis

(Convenzionamento con istituti pubblici di alta specializzazione) (19)

1. Per gli incarichi di studio e di ricerca, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici di alta specializzazione, anche universitaria; le predette convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12

(Organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni)

1. La Regione promuove convegni di studio, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue competenze e funzioni istituzionali, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati. Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui l'organizzazione avvenga in collaborazione con altri soggetti, la Regione può assumere direttamente gli oneri relativi alle attività svolte a propria cura.

2. La Regione può aderire ovvero concedere il patrocinio a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue competenze e funzioni, organizzati da soggetti terzi di natura pubblica o privata, con o senza una sua partecipazione finanziaria.

3. Per l'ottenimento dell'intervento finanziario, i proponenti devono presentare domanda all'amministratore regionale interessato all'iniziativa, corredata di una relazione sulla natura dell'iniziativa stessa e di un preventivo delle spese e delle eventuali entrate.

4. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, determinata in base ad una valutazione di congruità effettuata dalla struttura regionale competente anche in relazione all'importanza della manifestazione.

5. Il contributo concesso ai sensi del comma 4 è liquidato a consuntivo, con provvedimento dirigenziale, su presentazione di un rendiconto generale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate, vistato per regolarità dal soggetto organizzatore. Eventuali acconti possono essere liquidati su richiesta del soggetto organizzatore e su presentazione di un rendiconto parziale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate.

6. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ritenute ammissibili non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

CAPO III

INCARICHI PER AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE

Art. 13

(Azioni promozionali e pubblicitarie)

1. La Regione può attivare azioni promozionali e pubblicitarie per diffondere, valorizzare e sviluppare le attività economiche, sociali e culturali nell'interesse pubblico della collettività.

2. Le azioni si attuano sia attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative espositive sia mediante mezzi mediali di diffusione.

2bis. Le azioni di cui al presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. All'affidamento degli incarichi e dei servizi afferenti a tali azioni si procede in conformità, rispettivamente, alle disposizioni di cui al capo I o alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi. (20)

3. - 4. (21)

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni) è abrogata.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi della l.r. 47/1994, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, mantengono validità fino alla loro scadenza.

2. Per gli incarichi in corso non sono ammesse proroghe prima della loro scadenza.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sugli stanziamenti già iscritti negli appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000.

_______________________________

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. La presente legge reca norme in materia di conferimento, da parte dell'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, degli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione stessa, con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).".

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 recitava:

"(Finalità)

1. Gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono finalizzati a soddisfare particolari esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari o quando il medesimo non possa essere distolto dalle normali attività di servizio.

2. Gli incarichi devono consentire, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un apporto qualificato alle capacità professionali e alle conoscenze del personale regionale.".

(4) Rubrica così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 3 recitava:

"(Destinatari)"

(5) Comma inserito dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

(6) Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 3, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge, date le specifiche competenze richieste, gli incarichi:

a) per rogiti notarili;

b) per arbitrati;

c) per assistenza fiscale, legale e patrocinio;

d) per revisioni, commissariamenti e liquidazioni di enti cooperativi;

e) per direzioni artistiche e collaborazioni per la realizzazione di iniziative culturali a scadenza ripetitiva;

f) per direzioni di esercizio ed assistenza tecnica di impianti funiviari e tramviari di proprietà dell'Amministrazione regionale;

g) per l'esercizio di funzioni specialistiche per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

h) per il coordinamento delle attività di vigilanza per la sicurezza degli uffici regionali;

i) per docenze e per funzioni di tutori;

l) per relazioni in conferenze e convegni;

m) per mere rilevazioni statistiche di dati.".

(7) Comma inserito dall'articolo 3, comma 4, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

(8) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 3 recitava:

"4. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 con propria deliberazione.".

(9) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:

"(Destinatari)

1. Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche e a persone giuridiche legalmente e fiscalmente abilitate a fornire le prestazioni richieste.

2. In caso di affido di incarico a persone giuridiche devono essere individuati la persona incaricata di tenere i rapporti con l'amministrazione regionale e il soggetto responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico medesimo.

3. Nel caso di affido di incarico a persone giuridiche individuate all'esterno della Regione, che devono o possono avvalersi della collaborazione di terzi, detta collaborazione deve essere preferibilmente richiesta a soggetti dotati di particolari conoscenze della realtà valdostana.".

(10) Comma così modificato dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. Gli incarichi sono conferiti, con motivato provvedimento della Giunta regionale, a soggetti, dotati di specifica e comprovata competenza in materia, che forniscono adeguate garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare.".

(11) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. Ogni incarico non può eccedere il periodo di mesi undici. Un eventuale rinnovo è soggetto alle medesime procedure del precedente incarico ed in ogni caso deve trascorrere un periodo minimo di vacanza di quarantacinque giorni rispetto al termine dell'incarico precedente. In caso di incarichi di durata inferiore a mesi undici, il periodo di vacanza è ridotto proporzionalmente.".

(12) Articolo abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:

"(Natura dell'incarico)

1. In ogni caso l'incarico non può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, bensì di natura libero-professionale, regolato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, oppure di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale.".

(13) Articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 7 recitava:

"(Procedure per il conferimento)

1. La struttura regionale competente deve acquisire dal soggetto incaricando:

a) curriculum dettagliato e documentazione comprovanti l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se occorrente, in relazione alla tipologia dell'incarico; nel caso di incarichi affidati a persone giuridiche la predetta documentazione deve essere prodotta dagli esperti che devono fornire le prestazioni;

b) attestazione dell'insussistenza di incompatibilità o di cause di esclusione previste dall'art. 8;

c) preventivo della spesa delle prestazioni e tempi della loro esecuzione.

2. In ogni caso la struttura regionale competente deve accertare e attestare la congruità dei costi previsti, sulla base delle tariffe professionali ovvero, in loro assenza, dei prezzi di mercato correnti.".

(14) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

(15) Comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. Non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, esclusi i docenti universitari, ai membri del Consiglio regionale ed ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta, nonché a coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale nella materia oggetto dell'incarico.".

(16) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).".

(17) Articolo così sostituito dall'articolo 8, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:

"(Contenuto degli atti di conferimento)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di incarico devono contenere:

a) il nominativo del soggetto, la ragione oppure la denominazione sociale dell'ente incaricando, la qualifica e i dati anagrafici e fiscali;

b) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

c) la motivazione della scelta del destinatario dell'incarico rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente;

d) la previsione del compenso e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di liquidazione;

e) la struttura regionale di riferimento e il dirigente regionale con il quale l'incaricato deve mantenere i rapporti e del quale deve seguire le direttive.

2. La deliberazione approva lo schema di convenzione o di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale, fra le quali le penali per eventuali ritardi nella fornitura delle prestazioni, la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. La convenzione o il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto dalle parti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dello stesso.".

(18) Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. Presso la segreteria della Giunta regionale è tenuto un elenco degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge, nonché di quelli conferiti ai sensi della l.r. 12/1996, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari e i compensi previsti. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico.".

(19) Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

(20) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

(21) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 13 recitava:

"3. All'individuazione dei soggetti e degli strumenti promotori si procede su proposta o su offerta degli stessi ovvero mediante procedure negoziate. In ogni caso i prezzi devono essere dichiarati congrui dalla struttura regionale competente.".

(22) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 13 recitava:

"4. All'affido degli incarichi provvede la Giunta regionale sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente.".