Legge regionale 22 maggio 1997, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 22 maggio 1997, n. 18

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), già modificata dalla legge regionale 24 agosto 1992, n. 53.

(B.U. 3 giugno 1997, n. 25).

Art. 1.

(1)

Art. 2.

(2)

Art. 3.

(3)

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la continuità didattica nel passaggio dalla Scuola pratica di agricoltura al corso di studi professionale quinquennale ad indirizzo agrario attivato dalla fondazione, nonché di salvaguardare le specificità della fondazione stessa, il personale insegnante e direttivo in organico alla data di entrata in vigore della presente legge o che, a tale data, vi abbia insegnato per almeno due anni scolastici può prestare servizio anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 355, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sempre che si tratti di insegnamento corrispondente a quello già impartito.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fondazione trasmette alla Sovraintendenza agli studi l'elenco nominativo del personale di cui al comma 1.

(1) Modifica ed integra l'art. 2 della L.R. 1° giugno 1982, n. 12.

(2) Aggiunge l'art. 2 bis alla L.R. 1° giugno 1982, n. 12.

(3) Aggiunge l'art. 2 ter alla L.R. 1° giugno 1982, n. 12.