Legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

(B.U. 7 giugno 1994, n. 25)

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lett. q), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione alle norme di cui all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), che hanno trasferito alla Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela del paesaggio, sono delegate ai Comuni della Valle d'Aosta le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

(Delega di funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), per gli interventi e con i limiti indicati all’art. 3, sono delegate ai Comuni, nelle aree soggette alla l. 1497/1939, ai sensi dell’art. 1 della legge medesima e dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), come integrato dall’art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Ai Comuni sono delegate, per gli interventi di cui all’art. 3, le funzioni amministrative riguardanti:

a) il parere vincolante di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma quarto, e dell'art. 14, comma quarto, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), e dell'art. 8, comma primo, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

b) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse paesistico inserite negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma primo, della l.r. 56/1983;

c) il nullaosta per l'impiego del manto di copertura dei tetti con materiale diverso dalle lose di pietra ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni).

Art. 3

(Interventi per i quali opera la delega)

1. I Comuni, seguendo gli indirizzi di cui al regolamento previsto nell’art. 12, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o pareri di cui all’art. 2, nelle seguenti materie:

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione delle recinzioni;

b) ripristino e sostituzione dei manti di copertura dei tetti delle costruzioni;

c) manutenzione straordinaria, consolida-mento statico, restauro e risanamento conservativo che comportino modifica-zioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti sugli elementi strutturali e di pregio architettonico, nonché ristruttu-razioni purché non consistano in interventi sostitutivi e/o ablativi;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

f) installazione di bomboloni per il gas liquido esternamente alle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali;

g) varianti a progetti riguardanti edifici realizzati dopo il 1945 già autorizzate dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, che non riguardino il sedime e le sistemazioni esterne, non comportino aumenti del volume, della superficie coperta e dell’altezza massima e non alterino eventuali impianti regolari delle aperture esterne;

h) varianti ai progetti relative agli interventi di cui alla lett. c) autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali;

i) installazione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee;

l) costruzione di volumi pertinenziali nelle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali vigenti, purché ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuativi;

m) costruzione di strutture sussidiarie alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali coerenti con quelli definiti nel regolamento di cui all’art. 12 e risultino ammessi dai piani regolatori generali comunali vigenti;

n) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici costruiti posterior-mente al 1945, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti nel regolamento di cui all’art. 12;

o) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), d), e), f), i), l), m), n).

Art. 4

(Interventi per i quali non è richiesta autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 non è richiesta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorizia che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dagli uffici regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie e risultino coerenti con i criteri e i limiti definiti nel regolamento;

g) per gli interventi di qualunque natura su edifici preesistenti compresi in zone A per cui siano stati redatti piani o norme attuative ai sensi dell'art. 14 della l.r. 14/1978 laddove tali piani siano vigenti e siano stati preventivamente concordati con la Soprintendenza.

Art. 5

(Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo)

1. Il vincolo paesaggistico disposto dall'art. 82, comma quinto, del d.p.r. 616/1977, come integrato dal d.l. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella l. 431/1985, non si applica nelle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, nelle altre zone insediative, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali, fatta eccezione per i beni di cui all'art. 1, n. 2, della l. 1497/1939, che fossero ubicati nelle zone medesime.

Art. 6

(Riserva di competenze)

1. E' riservata alla competenza della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali l'autorizzazione per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico), ai sensi degli art. 1, 2, 5, 11 e 13 della legge stessa, dell'art. 5, commi primo e secondo, e dell'art. 8, comma secondo, della l.r. 56/1983, e i beni di cui all'art. 1, n. 2, della l. 1497/1939, nonché per gli interventi non indicati all'art. 3 della presente legge, riguardanti gli altri immobili assoggettati alla l. 1497/1939, come estesa dalla l. 431/1985.

2. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni afferenti all’applica-zione dell'indennità prevista dall'art. 15, comma primo, della l. 1497/1939, e successive modificazioni, relativamente agli interventi di cui all'art. 3 che fossero eseguiti senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o che risultassero difformi da essi.

Art. 7

(Commissione edilizia comunale)

1. La composizione della Commissione edilizia comunale, quale stabilita dal regolamento edilizio comunale o dalle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale, è integrata con un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione edilizia comunale nelle quali siano esaminate domande relative a interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2, è necessaria la presenza dell'esperto di cui al comma 1, il cui parere sarà riportato a verbale.

Art. 8

(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione consiliare provvedono a nominare in seno alla Commissione edilizia comunale un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia comunale come integrata ai sensi del comma 1, emette il provvedimento autorizzativo o negativo relativo agli interventi di cui all'art. 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Tale provvedimento, debitamente motivato, viene notificato al richiedente in calce alla trasmissione del parere della Commissione edilizia comunale, e viene integralmente trascritto nella concessione edilizia.

3. Il Comune invia immediatamente copia del provvedimento autorizzativo, corredata dai relativi elaborati, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali. Inoltre esso invia bimestralmente copia dei provvedimenti di cui sopra al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 38 della legge 196/1978.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 82, commi nono, decimo, undicesimo e tredicesimo, del d.p.r. 616/1977, come integrato dall'art. 1 del d.l. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella l. 431/1985.

Art. 9

(Controllo e partecipazione)

1. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.

2. Il Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali, o suo delegato, può partecipare alle riunioni della Commis-sione edilizia comunale, nelle quali siano esaminate domande ai sensi della presente legge; a tale fine, la convocazione della Commissione sarà contestualmente inviata al Soprintendente medesimo avendo cura di indicare se esistano o meno progetti rilevanti ai fini della tutela paesistica.

3. La Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali informa periodica-mente i Comuni in ordine all'evoluzione delle problematiche attinenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 10

(Poteri sostitutivi)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 8, comma 1, alla nomina dell'esperto in materia di tutela del paesaggio in seno alla Commissione edilizia comunale provvede, con decreto, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, il Presidente della Giunta regionale.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 8, comma 2, gli interessati possono chiedere, ai sensi della l. 1497/1939, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere all'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta accompagnata dal relativo progetto.

3. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione, può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere comunale di cui all'art. 2, comma 2, per ragioni di legittimità o di difformità dalle direttive regionali.

Art. 11

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'attività di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi dell'art. 15, comma primo, della l.r. 14/1978, e successive modificazioni, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'art. 3, in quanto soggetti all’autorizzazione, al nullaosta o al parere comunale ai sensi dell'art. 2.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, e delle relative procedure, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'art. 3 senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o in difformità da esso, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'applicazione, ove del caso, dell'indennità prevista dall'art. 15, comma primo, della l. 1497/1939.

Art. 12

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva un regolamento, concernente, in particolare:

a) le tipologie, i limiti dimensionali o i criteri cui devono uniformarsi i progetti per gli interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2;

b) le modalità per l'istruttoria delle domande e dei relativi progetti;

c) le modalità per le comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, di cui all'art. 8, comma 2;

d) la definizione del concetto di cimitero di interesse storico-culturale;

e) le modalità per l'assegnazione ai Comuni delle domande di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 13

(Norme finali)

1. Le domande di autorizzazione, di nullaosta o di parere relative agli interventi di cui all'art. 3 pervenute all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima della data di entrata in vigore della presente legge, che, alla data medesima, risultassero inevase, sono immediatamente assegnate ai Comuni competenti per territorio a cura dell'Assessorato medesimo, che ne dà contestuale notizia ai richiedenti.

2. Per le domande di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 8, comma 2, decorre dalla data in cui i Comuni ricevono dalla Regione i relativi fascicoli.

Art. 14

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.