Legge regionale 9 aprile 1993, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 09 04 1993

Bollettino ufficiale 20 4 1993 n. 18

Contributi per interventi connessi alla realizzazione del progetto SIP per l’innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 1

(Oggetto e scopo)

1. La Regione Valle d’Aosta concede contributi alla SIP (Società Italiana Per l’esercizio delle telecomunicazioni) per la realizzazione di interventi compresi nel progetto biennale della SIP, per gli anni 1992- 93, concernenti l’innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione nel territorio della Regione Valle d’Aosta.

2. Gli interventi indicati al comma uno sono i seguenti:

a) posa di un cavo a fibre ottiche lungo il tracciato autostradale tra Pont-Saint-Martin e Aosta, con derivazione ed attestazione del cavo nelle centrali SIP di Pont-Saint-Martin, Hône, Arnad, Verrès, Champdepraz, Montjovet, Châtillon, Saint-Vincent, Pontey, Chambave, Nus, Fénis, Saint-Marcel, Quart, Villair, Pollein, Saint-Christophe, Aosta;

b) posa di un cavo a fibre ottiche lungo il tracciato della strada statale n. 26 (o strada limitrofa) tra Aosta e Entrèves (Courmayeur) con derivazione ed attestazione nelle centrali SIP di Gressan, Sarre, Aymavilles, Saint-Pierre, Villeneuve, Arvier, Avise, Derby, La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, Courmayeur, Entrèves;

c) introduzione nella rete di distribuzione di cavi in fibra ottica nelle città di Aosta, Courmayeur, Saint-Vincent, Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin, nelle zone urbane ad alta concentrazione di istituzione pubbliche ed operatori economici.

Art. 2

(Entità ed attuazione degli investimenti)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, viene stanziata la somma di lire 5.800 milioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti e gli atti amministrativi e tecnici necessari alla erogazione di contributi - per un ammontare pari a quanto indicato nel comma uno - sulle spese sostenute dalla SIP e afferenti la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 1, nel limite del 34,5 percento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al comma due dell’articolo 1.

3. Il servizio della comunicazione e dei trasporti dell’Assessorato regionale dell’ambiente, territorio e trasporti provvede agli adempimenti attuativi previsti dai rapporti convenzionali tra la Regione e la SIP in ordine alla realizzazione del Progetto biennale e dei piani esecutivi degli interventi indicati all’articolo 1.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere di lire 5.800 milioni derivante dall’applicazione della presente legge grava sull’istituendo capitolo 67820 (" Contributi per interventi connessi alla realizzazione del Progetto SIP per l’innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione nel territorio della Valle d’Aosta ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante accertamento di maggiori entrate per lire 1.300 milioni di cui lire 100 milioni sul capitolo 600 e lire 1.200 milioni sul capitolo 700 e mediante riduzione per lire 4.500 milioni dello stanziamento del capitolo 69400.

Art. 4

(Variazioni di Bilancio)

1. Al Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte entrata

in aumento:

Cap. 600 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 1.01

Codificazione: 01.01.06

" Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

- Dlgt 30 dicembre 1992, n. 504 articolo 19 " L. 100.000.000

Cap. 700 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 1.01

Codificazione: 01.01.06

" Imposta per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico

- Dlgt 30 dicembre 1992, n. 504 articolo 20 "

L. 1.200.000.000

in diminuzione:

Cap. 69400 " Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento) L. 4.500.000.000

Parte spesa

in aumento:

Cap. 67820 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.14

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.9.22.10

" Contributi per interventi connessi alla realizzazione del progetto SIP per l’innovazione tecnologica della rete di telecomunicazione nel territorio della Valle d’Aosta " L. 5.800.000.000

Art. 5

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.