Legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 7 aprile 1992, n. 18

Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic.

(B.U. 14 aprile 1992, n. 16).

Art. 1.

(Finalità).

1. Per la costruzione delle opere per l'arroccamento alla frazione Chevrère e le infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic è autorizzata, per il triennio 1992/1994, la spesa di lire 25.000.000.000, ripartita nel modo seguente:

a) anno 1992: lire 5.000.000.000;

b) anno 1993: lire 10.000.000.000;

c) anno 1994: lire 10.000.000.000.

Art. 2.

(Modalità e procedure).

1. E' demandato alla Giunta regionale, fatte salve le procedure previste dalle leggi vigenti, di assumere per le opere di cui trattasi, le decisioni relative all'approvazione dei progetti, all'appalto e all'esecuzione dei lavori, all'approvazione dei finanziamenti ed alla liquidazione delle spese nei limiti degli stanziamenti recati dai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui passivi).

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi con gli istituti di credito e Enti autorizzati per l'importo complessivo di lire 25.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 per il 1992 e lire 10.000.000.000 annue per il 1993 e 1994, ad un tasso massimo del 14 percento e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 20.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 25.000.000.000 per il triennio 1992/1994 grava sull'istituendo capitolo 50150 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 che reca la seguente denominazione "Spese per la costruzione di infrastrutture tecniche per il Parco Mont Avic e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno come suddiviso all'articolo 1, si provvede mediante l'iscrizione delle entrate derivanti dalla contrazione dei mutui indicati all'articolo 3.

3. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2, previsto in lire 800.000.000 per il 1992 e in annue lire 1.500.000.000 per il 1993 e 1994 grava sui capitoli n. 69300 e n. 69320 del bilancio per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3 si provvede mediante riduzione per pari importi dallo stanziamento iscritto al capitolo 69020 ("Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento") del bilancio di previsione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994 a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 (C. 1.2. Infrastrutture Parco Mont Avic) al bilancio stesso.

5. A decorrere dal 1985 gli oneri di ammortamento saranno determinati ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 5.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

in aumento

Cap. 11150 "Contrazione di mutui per spese di investimento" Lire 5.000.000.000

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" Lire 800.000.000

in aumento:

Cap. 50150 (di nuova istituzione) Programma regionale 2.1.2.07. Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.29.06. "Spese per la costruzione di infrastrutture tecniche per il Parco Mont Avic. - LR 7 aprile 1992, n. 18" L. 5.000.000.000

Cap. 69300 " Quota interessi per ammortamento mutui da contrarre " Lire 735.000.000

Cap. 69320 " Quota capitale per ammortamento mutui da contrarre " Lire 65.000.000

Totale in aumento Lire 5.800.000.000

Art. 6.

(Dichiarazione di urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.