Legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 - Testo storico
Legge regionale n. 18 del 19 04 1988
Bollettino ufficiale 13 05 1988 n. 7, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0011 dell'11 05 1988
Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima.
1. Al fine di concorrere all'approfondimento e allo studio delle tematiche attinenti i rapporti tra il diritto e l'economia nella prospettiva della crescente dimensione internazionale ed europea della società italiana, la Regione promuove, in accordo con il CENSIS di Roma, il CNPDS di Milano, il Comune di Courmayeur, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione che assuma il compito di attuare in Valle d'Aosta attività, programmi, ricerche, studi ed iniziative culturali attinenti i temi suddetti.
1. L Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 1, a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:
a) la sede legale della Fondazione deve essere fissata in Comune di Courmayeur;
b) la Fondazione deve avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;
c) la Fondazione deve essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione, dal Comune di Courmayeur, dal CENSIS e dal CNPDS; i componenti di designazione regionale devono essere in numero non inferiore al 51 percento dei componenti;
d) devono essere costituiti a norma di Statuto anche un Comitato scientifico che curi i programmi di attività ed un Comitato di revisione. In entrambi la presenza dei componenti designati dalla Regione deve essere non inferiore al 50 percento;
e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, devono essere scelti dal Consiglio regionale;
f) il patrimonio iniziale della Fondazione può essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti dal successivo articolo 3, da quelli degli Enti promotori nonché dagli Istituti di Credito che possono essere chiamati a norme di Statuto a far parte della Fondazione;
g) deve essere previsto che l'organo di amministrazione della Fondazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale in cui si illustri l'attività svolta;
h) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, deve essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione medesima.
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1 attraverso l'assegnazione di una somma capitale di lire cinquecento milioni.
2. La Regione provvede, inoltre, ad assegnare alla Fondazione un immobile da adibire a sede della stessa.
1. La Regione eroga a favore della Fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo a decorrere dal 1988, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione medesima.
2. Il contributo di cui al primo comma è stabilito, per il 1988, in lire cinquecento milioni.
3. Negli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere almeno costante il valore reale.
4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.
1. L'erogazione della somma di cui all'articolo 3. avviene in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della Fondazione.
2. Il contributo annuo di cui all'articolo 4 viene erogato in due rate semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, o entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio se posteriore, ed entro il 31 luglio di ogni anno.
1. Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti degli Enti promotori diretti a formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.
1. La spesa di lire 500.000.000 a carico dell'anno 1988, derivante dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 dalla presente legge, grava sull'istituendo capitolo n. 23973 del bilancio stesso.
2. L'onere di lire 500.000.000 derivante dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, grava sul capitolo di nuova istituzione n. 23975 del bilancio in corso.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione per lire 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 26750 con parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla LR 28 dicembre 1984, n. 73.
4. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri necessari rideterminati in base a quanto disposto dall'articolo 4 - terzo comma, sono iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap. 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della " Raccordi Autostradali SpA "
LR 28 dicembre 1984, n. 73 L. 1.000.000.000
Variazioni in aumento:
- Settore 2.1. Interventi a carattere generale
- Programma 2.1.2. Altri interventi
Cap. 23973 (di nuova istituzione)
Codificazione: 2.1.2.5.4.3.10.32.02
" Spese per il conferimento di capitale ad una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia
LR 19 aprile 1988, n. 18 articolo 3 L. 500.000.000
Cap. 23975 (di nuova istituzione)
Codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.32.02
" Contributo per il funzionamento di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia
LR 19 aprile 1988, n. 18 articolo 4 L. 500.000.000
Totale in aumento L. 1.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.