Legge regionale 1° giugno 1984, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 01 06 1984

Bollettino ufficiale 15 6 1984 n. 6

Ulteriore finanziamento, limitatamente all’anno 1984, della spesa per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 recante interventi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante interventi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps e alla successiva 28 dicembre 1983, n. 89, recante norme integrative alla legge suddetta, limitatamente all’anno 1984, č autorizzata l’ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 41660 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ".

Art. 2

Le disposizioni dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, si applicano anche nei confronti degli enti di cui all’articolo 2 punto a) della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) "

L. 150.000.000

Variazione in aumento

Cap. 41660 " Contributi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps - Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 "

L. 150.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.