Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 - Testo vigente
Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18
Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
(B.U. 2 giugno 1980, n. 5)
(Abrogata dall'articolo 77, comma 1, lettera h), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, ad eccezione dell'art. 39)
Artt. 1 - 38
(Aspettative sindacali)
Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1979/1981, con almeno 100 dipendenti regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione.
Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.
Artt. 40 - 44