Legge regionale 25 luglio 1972, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 25 07 1972

Bollettino ufficiale 31 7 1972 n. 8

APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE ANNUE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TURISTICO - SPORTIVE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28- 8- 1971 N. 14.

Art. 1

La spesa annua prevista dall’articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 14, per la concessione di contributi e sussidi per la realizzazione di attrezzature turistiche e sportive, č aumentata da Lire duecentomilioni a Lire duecentocinquantamilioni per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

A tal fine č approvato l’aumento di Lire cinquantamilioni allo stanziamento annuo del capitolo di spesa 855 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974 e 1975.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire cinquantamilioni sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972: lo stanziamento annuo del capitolo 855 (" Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") č aumentato da Lire duecentomilioni a Lire duecentocinquantamilioni, mediante prelievo della somma di Lire cinquantamilioni dal capitolo 271 del bilancio (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F ").

Art. 2

La spesa annua prevista dall’articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 14, per la costruzione di impianti e sussidi per la realizzazione di attrezzature turistico - ricreativo - sportive, č aumentata da Lire centoquarantamilioni a Lire duecentocinquanta milioni per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

A tal fine č approvato l’aumento di Lire centodieci milioni allo stanziamento annuo del capitolo di spesa 844 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974 e 1975.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire centodieci milioni sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972: lo stanziamento annuo del capitolo 844 (" Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") č aumentato da Lire centoquaranta milioni a Lire duecentocinquanta milioni, mediante prelievo della somma di Lire centodieci milioni dal capitolo 271 del bilancio (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento -Spese in conto capitale Allegato F ").

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.