Legge regionale 11 novembre 1965, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 0 11 1965

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE, DELLE PIANTAGIONI E DEI DEPOSITI DI MATERIALI LUNGO I TRATTI ABITATI DELLE STRADE REGIONALI.

Art. 1

La costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di case di abitazione, di muri di cinta o di sostegno e di qualsiasi altra fabbrica o manufatto, la costruzione di fornaci, fucine o fonderie, i depositi di materiali nonché la piantagione di alberi o di siepi lungo i tratti abitati delle strade regionali, - quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni dei Consigli comunali adottate secondo preventivi accordi con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, sono soggette alla disciplina stabilita per le analoghe costruzioni o piantagioni eseguite lungo le strade fuori dei centri abitati dal Regio Decreto 8-12-1933 n. 1740 (TU di norme per la tutela delle strade e della circolazione), nonché dal vigente Regolamento per la tutela delle strade approvato dal Rettorato della ex Provincia di Aosta con deliberazione 8-11-1938 n. 19.

Art. 2

Per le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, i depositi di materiali e le piantagioni di cui all'articolo precedente, da eseguire in corrispondenza di curve e di incroci di strade regionali con altre strade regionali o con altre strade o vie pubbliche, o in corrispondenza di biforcazioni o di diramazioni stradali nei centri abitati, sono stabiliti i seguenti divieti, limiti e distanze:

a) nell'interno delle curve, anche se a visibilità non impedita, limitatamente al tratto compreso fra le tangenti, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici e manufatti di qualsiasi genere, eseguire o ampliare piantagioni arboree ed arbustive o depositi di materiali a distanza inferiore a metri cinque dal confine della strada.

Tale distanza può essere ridotta solo nei casi in cui sia possibile il tracciamento di una linea di libera visibilità avente una lunghezza di almeno 30 metri o quando vi siano linee di fabbricazione regolarmente approvate.

Le linee di visibilità sono misurate con partenza dal ciglio interno sullo sviluppo della curva, fino al raggiungimento in linea retta di una corda della misura di metri 30 sempre sul ciglio interno della curva.

Nel passaggio dalla fascia di rispetto della curva a quella dei rettifili contigui, il raccordo si effettua secondo l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che si imposti con la base sulla eccedenza di larghezza della fascia di rispetto della curva ed abbia lungo l'esterno della fascia di rispetto del rettifilo l'altezza doppia della base. L'area del triangolo rimane inibita alle costruzioni, manufatti, piantagioni e depositi di materiali di cui al precedente articolo 1.

b) in corrispondenza di incroci, di biforcazioni o di diramazioni il divieto di cui alla precedente lettera a) - è imposto all'area delimitata dai bordi interni delle carreggiate per la lunghezza di metri quindici, a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi stessi, e dalla congiungente data dai punti estremi.

Nel caso di tornanti o di incroci o biforcazioni in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati ad una curva, l'area interdetta è delimitata dalla curva di raccordo e dai bordi interni della carreggiata per la lunghezza di metri 15 a partire dal centro della curva stessa sul ciglio e dalla congiungente dei punti estremi.

Art. 3

Alla elaborazione di piani regolatori, di piani di ampliamento, di regolamenti edilizi o di altri provvedimenti comunque disciplinanti l'attività edilizia nei tratti abitati delle strade regionali, i Comuni debbono provvedere d'intesa con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e colla Sovraintendenza Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, presentando apposita richiesta corredata dai relativi grafici esecutivi.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.