Legge regionale 27 agosto 1964, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1964, n. 18

Istituzione di borse di studio a favore di insegnanti elementari per migliorare all'estero la loro conoscenza della lingua francese.

(B.U. 31 agosto 1964 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

Quattro borse di studio annuali da 600.000 lire ciascuna, sono istituite dalla Regione per permettere agli Insegnanti elementari in servizio di frequentare l'ultimo anno di studi negli Istituti Magistrali francesi per migliorare e perfezionare la loro conoscenza della lingua francese.

Art. 2

Le quattro borse di studio sono messe a concorso ogni anno scolastico tra gli Insegnanti elementari della Valle d'Aosta, di ruolo o non di ruolo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere nato nella Valle d'Aosta o risiedervi da almeno cinque anni;

b) non avere superato i trent'anni alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale il concorso è bandito;

c) aver ottenuto il diploma di insegnante elementare nell'Istituto Magistrale di Aosta con una media complessiva di almeno sette decimi (conformemente alle disposizioni della legge n. 88 del 7 febbraio 1958, il voto di educazione fisica deve essere tenuto in considerazione per il calcolo della predetta media), e con un voto di francese che non sia inferiore a sette decimi; o comunque essere stato ammesso all'esame per il concorso magistrale ottenendo almeno i seguenti voti minimi:

- esame di pedagogia: 35/ 50;

- esame di lingua francese: 7/ 10.

Art. 3

La domanda di iscrizione al concorso, redatta dal candidato, deve essere indirizzata all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione entro il 30 maggio dell'anno in cui in concorso è bandito.

Il candidato deve indicare il suo stato civile e deve allegare alla domanda, a pena d'esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato delle votazioni riportate nel diploma di Insegnante elementare;

4) certificato delle votazioni ottenute al concorso magistrale (o i due certificati nel caso che abbia superato i due concorsi ottenendo i voti minimi di cui all'articolo 2).

Art. 4

Una Commissione, composta dai seguenti Membri, provvederà alla formazione della graduatoria di merito tra i concorrenti:

1) l'Assessore alla Pubblica Istruzione, in qualità di Presidente;

2) il Sovrintendente alle Scuole, Membro effettivo;

3) tre Consiglieri regionali, Membri effettivi;

4) il Direttore dell'Istituto Magistrale, Membro effettivo;

5) un funzionario del Dipartimento della Pubblica Istruzione, in qualità di Segretario, Membro aggiunto.

I Consiglieri regionali sono scelti e nominati dal Consiglio Regionale.

Art. 5

Le borse di studio sono attribuite ai vincitori con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 6

A parità di merito, hanno la precedenza i candidati più giovani.

Nel caso in cui un candidato vincitore rinunci alla borsa di studio, questa è attribuita al candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria formata dalla Commissione.

Art. 7

Se una o più borse di studio non possono essere attribuite per mancanza di concorrenti, o perché i concorrenti non sono in possesso dei requisiti richiesti, le somme corrispondenti vengono attribuite successivamente come borse di studio annuali straordinarie.

Art. 8

La Giunta Regionale provvederà al pagamento delle borse di studio in relazione alle somme richieste dagli Istituti Magistrali per la frequenza ai Corsi.

Art. 9

Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in duemilioniquattrocentomila lire all'anno, si provvederà:

a) per l'esercizio 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964: con l'istituzione del nuovo capitolo 93 bis nello stato di previsione della seconda Parte - Spese di bilancio, con lo stanziamento di lire 2.400.000: " Spese per Borse di Studio da attribuire agli Insegnanti elementari per migliorare, all'estero, la loro conoscenza della lingua francese" (legge regionale 27 agosto 1964, n. 18), attraverso la diminuzione della somma corrispondente di lire 2.400.000 dal capitolo 47 del bilancio stesso ("Fondo speciale per spese derivanti da disposizioni legislative regionali in corso di perfezionamento");

b) per gli esercizi 1 gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 e seguenti: attraverso imputazioni ai capitoli di spese che saranno istituiti sui bilanci corrispondenti al capitolo 93 bis del bilancio per l'esercizio 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 10

Le spese per l'attuazione della presente legge devono essere approvate, finanziate e liquidate, con deliberazioni della Giunta Regionale con imputazione relativa al precitato capitolo 93 bis del Bilancio della Regione per l'esercizio 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964, e al capitolo delle spese di bilancio per gli esercizi successivi corrispondenti al precitato capitolo 93 bis del bilancio per l'esercizio 1 luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 11

L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 4, propone ogni anno alla Giunta Regionale di designare all'Ambasciata di Francia a Roma, tramite il Ministero degli Affari Esteri, dei nomi di Insegnanti elementari della Valle d'Aosta per la concessione di borse di studio o annuali, analoghe alle borse di studio previste dalla presente legge, messe a disposizione degli insegnanti elementari della Valle d'Aosta da parte della predetta Ambasciata.

Art. 12

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.