Legge regionale 14 agosto 1962, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 14 08 1962

Bollettino ufficiale 16 8 1962

Provvidenze per promuovere lo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola.

Art. 1

L’Amministrazione regionale promuove lo sviluppo della meccanizzazione agricola intesa ad assicurare la esecuzione delle operazioni agricole nelle aziende associate.

A tal fine promuove la costituzione di " Cooperative di Meccanizzazione Agricola ", la preparazione tecnico-professionale dei lavoratori agricoli, l’assistenza tecnica ed amministrativa agli agricoltori singoli o associati e la attuazione delle iniziative e provvidenze tecniche e finanziare idonee allo scopo.

Art. 2

L’Assessorato regionale per l’Agricoltura e le Foreste è autorizzato a promuovere la costituzione di "Cooperative di Meccanizzazione Agricola" aventi il compito di attuare la meccanizzazione delle operazioni agricole nelle aziende associate, la gestione delle attrezzature agricole, la esecuzione in comune delle operazioni agricole, l’uso e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici.

Le "Cooperative di Meccanizzazione Agricola" costituite con atto pubblico e rette da appositi Statuti e regolamenti conformi alle vigenti norme di legge, potranno beneficiare dell’assistenza tecnica e amministrativa dei competenti uffici regionali in sede di costituzione e di funzionamento.

Art. 3

Alle " Cooperative di Meccanizzazione Agricola " di cui all’articolo 2 possono essere concessi contributi per l’acquisto di macchine agricole, motrici ed operatrici e di attrezzature agricole in genere, nella misura dell’80 percento (ottanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai " Consorzi di Miglioramento Fondiario " legalmente costituiti e alle " Cooperative Agricole " legalmente costituite possono essere concessi contributi per gli scopi e nella misura indicati nel comma precedente, sempre che uniformino i loro Statuti alle norme previste dalla presente legge.

Art. 4

La concessione dei contributi di cui all’articolo 3 è subordinata:

1) alla rispondenza tecnica delle macchine e degli attrezzi, alle caratteristiche ambientali e agli ordinamenti produttivi delle aziende agricole associate;

2) alla economicità d’impiego delle macchine riferita al comprensorio agricolo delle " Cooperative di Meccanizzazione Agricola ", delle " Cooperative Agricole " e dei " Consorzi di Miglioramento Fondiario ";

3) all’impegno dell’ente cooperativo consorziale beneficiario, con adeguata garanzia, di non distogliere le attrezzature dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine fissato dall’Assessorato regionale per l’Agricoltura e le Foreste;

4) alla esistenza, per gli enti cooperativi o consorziali di cui ai primi due commi dell’articolo 3, di una organizzazione tecnico amministrativa che dia garanzia di un buon funzionamento per la disponibilità di personale tecnico ed amministrativo idoneo alla conduzione, manutenzione ed esercizio dei mezzi meccanici, nonché per la disponibilità di adeguati ricoveri per le macchine agricole e della attrezzatura necessaria alle normali riparazioni e manutenzioni dei mezzi meccanici.

Art. 5

Ai fini della concessione dei contributi le " Cooperative di Meccanizzazione Agricola ", le " Cooperative Agricole " e i " Consorzi di Miglioramento Fondiario " devono dimostrare che i loro soci o consortisti abbiano assunto l’impegno di versare al Tesoriere dell’ente cooperativo o consorziale somme complessivamente corrispondenti al 20 percento del valore capitale delle acquistande attrezzature a titolo di " fondo di integrazione del contributo regionale " nonché altre somme complessivamente corrispondenti al 10 percento del valore capitale delle attrezzature a titolo di " fondo per spese annuali di esercizio, di ammortamento del capitale macchine e di funzionamento ".

La concessione del contributo è, inoltre, subordinata alla presentazione, da parte degli organi cooperativi o consorziali, del piano di ripartizione, fra i soci, del 20 percento del valore delle attrezzature. Lo stesso piano di ripartizione fra i soci deve essere presentato per le spese annue di esercizio (ammortamento, manutenzione, assicurazione) relative al periodo di normale durata tecnica delle attrezzature stesse.

Art. 6

Lo scioglimento delle " Cooperative di Meccanizzazione Agricola ", delle " Cooperative Agricole " e dei " Consorzi di Miglioramento Fondiario " che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla presente legge non potrà essere approvato prima che siano trascorsi anni dieci dalla data di costituzione, sotto pena di totale restituzione del contributo ricevuto dall’Amministrazione regionale.

Art. 7

Gli organismi cooperativi o consorziali di cui all’articolo 3 che beneficino delle provvidenze previste dalla presente legge debbono sottoporsi al controllo tecnico - amministrativo dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura e le Foreste.

Gli Statuti, i regolamenti e le deliberazioni degli organismi cooperativi o consorziali dovranno uniformarsi alle norme della presente legge particolarmente per quanto concerne gli obblighi previsti dalla legge stessa.

Art. 8

L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere iniziative volte alla preparazione e all’addestramento di personale idoneo alla direzione e amministrazione delle " Cooperative di Meccanizzazione Agricola ", nonché alla preparazione di personale idoneo alla conduzione, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici agricoli. Le spese necessarie per la preparazione e l’addestramento professionale del personale di cui sopra saranno assunte totalmente o parzialmente a carico dell’Amministrazione regionale.

Art. 9

Al riconoscimento, accertamento e valutazione dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge ai fini della concessione dei contributi provvede l’Assessorato regionale per l’Agricoltura e le Foreste. All’Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza, o meno, delle attrezzature meccaniche alle finalità che si prefigge la presente legge e, conseguentemente, in merito alla ammissione, o meno, della relativa spesa alla concessione del contributo regionale, nonché in merito ad ogni altro adempimento concernente l’applicazione della presente legge.

Contro i provvedimenti dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura e le Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 10

Alle spese per l’applicazione della presente legge si provvederà per Lire cinquanta milioni con imputazione all’apposito fondo residuato di Lire duecento milioni già finanziato con mutuo passivo à sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8 e impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962.

Alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e a carico dei bilanci per i successivi esercizi finanziari si provvederà, nei limiti di spesa annua previsti dai bilanci, mediante imputazione agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 145 di spesa del bilancio per l’esercizio 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962; le spese stesse saranno finanziate con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi dello Stato e, comunque, con eventuale riduzione di spese straordinarie.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.