Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 24 dicembre 2013, n. 53)

INDICE

CAPO I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1 - Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali

Art. 2 - Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione

Art. 3 - Autorizzazione di spesa per il bon de chauffage. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

Art. 4 - Autorizzazione di spesa per il sostegno dei costi dell'energia elettrica. Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4

Art. 5 - Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia

Art. 6 - Misure di contenimento dei costi nelle società pubbliche regionali

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 7 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale

Art. 8 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

Art. 9 - Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali

Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, in materia di trasporto pubblico di linea

Art. 11 - Modificazioni alla l.r. 19/2001 in materia di incentivi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali

Art. 12 - Disposizioni per la revisione delle normative regionali in materia di contributi

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 13 - Disposizioni in materia di personale regionale

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 14 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 15 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI

Art. 16 - Interventi in materia di politiche sociali

Art. 17 - Piani di edilizia scolastica

Art. 18 - Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale

Art. 19 - Modificazioni alla l.r. 29/1997

Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2010, n. 14

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 21 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 23 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 24 - Programma di sviluppo rurale

Art. 25 - Conferimento di ulteriori immobili alla Società struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.. Modificazioni alle leggi regionali 18 giugno 2004, n. 10, e 32/2007

Art. 26 - Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

Art. 27 - Implementazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi di rotazione

Art. 28 - Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nell'ammortamento di mutui. Modificazione alla l.r. 30/2011

Art. 29 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 30 - Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21

Art. 31 - Rifinanziamento per l'anno 2014 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

Art. 32 - Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO

E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 33 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 34 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18

Art. 35 - Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Art. 36 - Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32

Art. 37 - Commissione per la valutazione dei progetti di edilizia scolastica

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 38 - Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, e 4 agosto 2009, n. 30

Art. 39 - Finanziamento delle funzioni svolte dal Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia

Art. 40 - Trasferimento straordinario all'Istituto di cui alla l.r. 28/1999

Art. 41 - Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 43 - Entrata in vigore

CAPO I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, per l'anno 2014, per le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 2, limitatamente alla prima rata per i mutui agevolati con rate semestrali, alle prime due rate per i mutui con rate trimestrali, alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali, con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), di cui al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo);

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

k) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

l) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

m) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

n) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta s.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

o) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

p) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);

q) 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2015.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 dicembre 2013 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale Finaosta s.p.a. o alle banche convenzionate, entro il 28 febbraio 2014 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2014 ed entro il 30 aprile 2014 per le rate con scadenza successiva.

5. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla l.r. 46/1985 e sulla l.r. 8/1998, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all'importo delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.

6. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla l.r. 33/1973 e sulla l.r. 19/2001, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori al doppio delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.

Art. 2

(Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione, sono prorogate, alle condizioni ivi previste, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2015.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2014/2016 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 3

(Autorizzazione di spesa per il bon de chauffage. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. Per l'anno 2014, l'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è determinato in euro 8.000.000.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 4

(Autorizzazione di spesa per il sostegno dei costi dell'energia elettrica. Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4)

1. Per l'anno 2014, l'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), è determinato in euro 2.900.000.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 5

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, per l'anno 2014.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2014, in complessivi euro 1.000.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

Art. 6

(Misure di contenimento dei costi nelle società pubbliche regionali)

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge, i compensi annuali lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti di organi di gestione e di controllo di società controllate direttamente dalla Regione o indirettamente in gestione speciale per il tramite di Finaosta S.p.A., superiori a 60.000 euro, sono ridotti del 40 per cento limitatamente all'eccedenza e non possono comunque essere determinati in misura superiore a euro 160.000.

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 7

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale)

1. Per l'anno 2014, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 15 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2014 e non oltre il 15 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2014. Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il reclutamento di personale dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli stessi organici conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1," sono inserite le seguenti: "nonché tra tali enti e l'Azienda USL senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci,".

Art. 8

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale e, comunque, per l'anno 2014, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Sono consentiti trasferimenti per mobilità tra gli enti del comparto unico regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

2. Per l'anno 2014, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta per tali finalità nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale.

Art. 9

(Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali)

1. Per l'anno 2014, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2013, fatti salvi la possibilità di raddoppiare o l'obbligo di dimezzare l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2013 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell'anno 2013.

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, in materia di trasporto pubblico di linea)

1. All'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure, basati anche sulla situazione reddituale e patrimoniale, può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, riduzioni, fino al raggiungimento della gratuità, del costo per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:";

b) al comma 5, dopo le parole: "e dei criteri relativi," sono inserite le seguenti: "basati anche sulla situazione reddituale e patrimoniale,";

c) al comma 6bis dopo la parola: "criteri" è inserita la seguente: "reddituali e patrimoniali, nonché".

Art. 11

(Modificazioni alla l.r. 19/2001 in materia di incentivi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001, le parole: "contributi in conto capitale, o, in alternativa anche parziale," sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda.".

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001, le parole: "contributi in conto capitale, o, in alternativa anche parziale," sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda.".

5. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 18.".

6. Gli articoli 6, 11 e 17 e i commi 4 e 5 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001 sono abrogati.

7. Per l'anno 2014, è sospesa l'applicazione del capo IV della l.r. 19/2001.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di agevolazione presentate a far data dal 5 ottobre 2013. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5, comma 3, e 10, comma 3, della l.r. 19/2001, come modificati dai commi 2 e 4, le spese di cui agli articoli 4, comma 2, e 9, comma 2, della l.r. 19/2001, sostenute a decorrere dalla data del 4 ottobre 2011, possono essere finanziate con mutui a tasso agevolato in regime de minimis a condizione che la relativa domanda sia presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Disposizioni per la revisione delle normative regionali in materia di contributi)

1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale concernente la concessione di contributi, diretta a razionalizzare il sistema di contribuzione secondo unicità di visione e miglior programmazione della spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, resta sospesa l'applicazione delle seguenti leggi e disposizioni di legge regionali, nelle sole parti riferite alla concessione di contributi a fondo perduto integralmente finanziati con risorse regionali non ancora impegnate:

a) legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale);

b) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo);

c) legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), ad eccezione dell'articolo 26, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

d) legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), ad eccezione dell'articolo 28, commi 1, 2, 3 e 4;

e) legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11);

f) l.r. 6/2003;

g) legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11);

h) l.r. 29/2006;

i) legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18);

j) il titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), con l'eccezione degli articoli 50, 56, limitatamente alla dotazione di attrezzature e macchinari e all'impianto di vigneti e frutteti, 57, 59, comma 1, lettera a), 60, comma 1, lettera cbis), 62 e 67, comma 1, lettera b);

k) legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

l) legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste);

m) legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili).

2. Le domande di concessione di contributi già presentate ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 e della l.r. 19/2001 sono istruite con modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ed è autorizzata, per l'anno 2014, la concessione dei relativi contributi fino all'ammontare di 20.000.000 di euro.

3. L'onere di cui al comma 2 è finanziato sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a., di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, per pari importo.

4. Sono abrogati:

a) la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali);

b) il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009);

c) l'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 13

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente, e 2865 unità di personale, di cui 141 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;

b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2014, per euro 807.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro 94.000 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2bis, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 126.482.910 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 122.580.000 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 121.867.000 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale ed euro 713.000 per il personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale;

b) euro 3.902.910 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi con le modalità di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2014, per euro 265.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per euro 230.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

7. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della l.r. 22/2010, la spesa dei collaboratori di supporto è autorizzata, per l'anno 2014, per euro 55.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

8. Per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2014 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

9. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 155.000 a decorrere dall'anno 2014 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.).

10. Per le finalità di cui agli articoli 29, 48, 66 e 73bis della l.r. 22/2010, la spesa per comitati è autorizzata per complessivi euro 6.000 a decorrere dall'anno 2014 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).

11. La spesa relativa alle pari opportunità e il benessere organizzativo dei lavoratori del comparto unico regionale di cui all'articolo 66 della l.r. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 20.000 a decorrere dall'anno 2014 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.).

12. Per le finalità di cui all'articolo 56 della l.r. 22/2010, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2014 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz).

13. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 22/2010, sono aggiunte le seguenti:

"dbis) curare gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni attribuiti ai corrispondenti organismi previsti dalla normativa statale vigente;

dter) svolgere, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, gli adempimenti previsti in capo agli organismi indipendenti di valutazione dalla normativa statale vigente.".

14. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l'impiego e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di sviluppo rurale comunitarie, nazionali e regionali; in tali casi, il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale, dal fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e dal fondo per le aree sottoutilizzate, è di tre anni.".

15. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 22/2010 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio delle professioni turistiche non è incompatibile con l'impiego negli enti di cui all'articolo 1, a condizione che il medesimo sia regolarmente autorizzato e sia svolto nei limiti di cui all'articolo 71, comma 3.".

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 14

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 234.581.880 per l'anno 2014.

2. Per l'anno 2014, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2014, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 96.420.000 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, euro 6.809.775 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad euro 4.385.624 per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995;

2) quanto ad euro 2.424.151 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 131.352.105 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. Per l'anno 2014, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 85.978.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 3.000.000, al finanziamento delle Comunità montane;

d) per euro 1.000.000, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione;

e) per euro 2.000.000, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2014, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), pari a euro 3.220.000, è destinata a spese di investimento.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2012, è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2014, l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga alla medesima legge.".

7. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

8. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

9. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

10. Per l'anno 2014, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria.

11. Ai commi 11 e 12 dell'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

12. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 entro il 28 febbraio 2014. Fino alla predetta data, è autorizzato l'esercizio provvisorio durante il quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel secondo anno dell'ultimo bilancio approvato e con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

13. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 48/1995, le parole ", da calcolarsi al netto delle somme eventualmente introitate dalla Regione in applicazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 2," sono soppresse.

14. In applicazione dell'articolo 36, comma 4, della l.r. 22/2010, l'onere a carico degli enti locali per le attività funzionali della Commissione indipendente di valutazione della performance, determinato in euro 45.000 per l'anno 2014, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

15. Per le finalità di cui all'articolo 66 della l.r. 22/2010, la Regione si fa carico, a decorrere dall'anno 2014, della gestione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità anche per il personale degli enti locali.

16. L'onere a carico degli enti locali, derivante dall'applicazione del comma 15, determinato in euro 10.000 per l'anno 2014, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

17. Limitatamente ai lavori e ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il termine di cui all'articolo 28, comma l, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), è prorogato al 31 dicembre 2014.

Art. 15

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Ai fini del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013, la spesa complessiva, già rideterminata in euro 36.868.721 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 31/2012 (UPB 1.4.3.20 Trasferimenti agli enti locali per speciali programmi di investimento), è ripartita nel quinquennio 2011/2015 ed è così suddivisa:

a) anno 2014 euro 3.347.333;

b) anno 2015 euro 4.038.498.

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva, già rideterminata in euro 17.862.504, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 31/2012 (UPB 1.4.3.20), è rideterminata in euro 16.314.051 e parzialmente finanziata nel quinquennio 2012/2016 per euro 6.563.800, di cui 1.038.291 euro nell'anno 2014 e 5.500.000 euro nell'anno 2016. All'autorizzazione della spesa residua di euro 9.750.251 per il programma e per i contributi di cui all'articolo 21 della l.r. 48/1995 si provvede con legge finanziaria per il triennio 2015/2017 sulla base delle risorse disponibili.

3. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015, i termini di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 48/1995, sono posticipati al 31 dicembre 2015.

4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI 2014/2016, i termini di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della l.r. 48/1995, sono sospesi. Per i progetti già presentati alla data del 31 ottobre 2012, la struttura regionale competente provvede alla predisposizione di una graduatoria degli interventi includibili nel predetto programma compatibilmente con la spesa determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della l.r. 31/2012, utile ai soli fini della concessione dei contributi progettuali relativi alla progettazione preliminare e all'analisi di fattibilità e convenienza economica.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1, 2, 3, e 4, nelle more della revisione complessiva della disciplina del FoSPI diretta a razionalizzare il sistema di contribuzione secondo unicità di visione e miglior programmazione della spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'applicazione del capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 è sospesa.

6. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 48/1995 sono sostituite dalle seguenti:

"a) un primo anticipo, su richiesta dell'ente locale, nella medesima percentuale della spesa programmata a carico della Regione nel primo anno del triennio;

b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione annuale approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l'ente locale certifichi pagamenti e ne richieda la liquidazione.".

Art. 16

(Interventi in materia di politiche sociali)

1. A decorrere dall'anno 2014, gli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi di cui all'allegato C sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, anche in deroga alla medesima legge.

2. Per l'insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 78.926.184 (F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale, ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della l.r. 30/2009, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alla l.r. 48/1995, ad apportare con proprie deliberazioni le occorrenti variazioni al bilancio fra unità previsionali di base nell'ambito della funzione obiettivo di cui al comma 2.

4. Al fine di razionalizzare il piano degli interventi di edilizia socio-sanitaria e sociale e di contenere le spese di gestione e di manutenzione derivanti dai predetti interventi, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare gli accordi di programma con gli enti locali e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) già sottoscritti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

5. Sono abrogati:

a) il regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 4;

b) il capo III della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44;

c) l'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18;

d) l'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10;

e) il comma 2bis dell'articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23.

6. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 52/2009, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

7. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), le parole: "per i primi tre anni di vita" sono sostituite dalle seguenti: "per il primo anno di vita".

8. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di interventi a sostegno delle politiche di inclusione sociale, volta ad assicurare una migliore programmazione delle spese compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è sospesa l'applicazione degli articoli 10, 18, comma 2, lettere b) e c), 20 e 21 della l.r. 23/2010 e dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati).

Art. 17

(Piani di edilizia scolastica)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, è autorizzata ad adottare, per gli anni 2014, 2015 e 2016, piani di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali ad integrazione dei piani straordinari per l'anno 2007 di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), per gli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 11 della l.r. 32/2007 e per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012).

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 1.000.000 per l'anno 2014. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.25 Strutture destinate all'istruzione e alla cultura - Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione).

Art. 18

(Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), continuano a trovare applicazione, per l'anno 2014, limitatamente agli enti locali che hanno costituito forme associative per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008/2012 e che non hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 6bis della l.r. 11/2005 per l'intero quinquennio di riferimento.

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 è determinata in euro 45.000 (UPB 1.4.2.13 Ordine pubblico e sicurezza del territorio - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione - parz.).

Art. 19

(Modificazioni alla l.r. 29/1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

"1bis. A decorrere dall'anno 2014, gli interventi relativi all'applicazione degli articoli 13, 24, comma 2, 54, 59 e 60 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, anche in deroga alla medesima legge.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 18.160.000 per l'anno 2014. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.14 Trasporti - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

3. I commi 2bis e 2ter dell'articolo 13 della l.r. 29/1997 sono abrogati.

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2010, n. 14)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)), le parole: "entro il 30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta".

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 21

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2014/2016 in euro 255.805.670 per l'anno 2014, in euro 248.660.000 per l'anno 2015 e in euro 246.160.000 per l'anno 2016 ed è ripartita in:

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 254.686.170 per l'anno 2014, in euro 247.540.500 per l'anno 2015 e in euro 245.040.500 per l'anno 2016, di cui euro 10.000.000 per l'anno 2014, euro 8.500.000 per l'anno 2015 ed euro 8.000.000 per l'anno 2016 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.1O Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.119.500 per il triennio 2014/2016 (UPB 1.9.2.10 Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2.

5. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la riduzione di spesa di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è incrementata di euro 1 milione per l'anno 2014.

7. Le risorse aggiuntive regionali destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL sono confermate in euro 2.065.500 per gli anni 2014, 2015 e 2016.

8. Le modalità di utilizzo e di corresponsione di tali risorse devono essere concordate dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e devono tenere conto delle eventuali attività aggiuntive da svolgere, degli obiettivi aziendali e regionali rispettando criteri di assegnazione basati sul valore effettivo dei trattamenti tabellari iniziali annui. La Regione deve emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che tengano conto di quanto sopra disposto.

9. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, è introdotta una quota fissa per ricetta pari a euro 10, a carico degli assistiti non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il ticket non è applicato qualora il costo della prestazione sia inferiore a 36 euro.

10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate. Fino alla data di adozione della predetta deliberazione, continuano a trovare applicazione le misure adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 marzo 2007, n. 3 (Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)).

11. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire disposizioni all'Azienda USL in materia di riorganizzazione aziendale finalizzata alla revisione dell'atto costitutivo di cui all'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), tenuto anche conto degli standard definiti a livello nazionale.

12. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

"2. L'atto aziendale è adottato e modificato dal direttore generale in conformità ai principi della legislazione statale e alle disposizioni regionali vigenti, dopo aver acquisito il parere delle OO.SS. e sentita la commissione consiliare competente.".

13. Il contributo statale pari ad euro 12.290.481 di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 12 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è destinato al finanziamento della spesa di investimenti in ambito sanitario di cui al comma 14.

14. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata, per il triennio 2014/2016, in euro 6.340.481 per l'anno 2014, in euro 5.660.000 per l'anno 2015 e in euro 5.620.000 per l'anno 2016. Tali somme sono trasferite annualmente all'Azienda USL (UPB 01.09.05.20 Spesa per investimenti in ambito sanitario), che deve predisporre un piano di interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2000.

15. Nel rispetto dell'obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di strutture sanitarie e socio-sanitarie che presentino situazioni di difformità rispetto ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, il direttore generale dell'Azienda USL predispone un piano di intervento contenente un'accurata valutazione degli eventuali rischi per il paziente, l'individuazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti, anche di natura organizzativa, atti a minimizzare gli eventuali rischi individuati, nonché un esplicito riferimento alle azioni previste, con relativo cronoprogramma e correlato piano degli investimenti aziendali.

16. L'Assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali effettua il monitoraggio sull'esecuzione dei piani di intervento di cui al comma 15, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL o di altra struttura regionale competente in materia di prevenzione.

17. La l.r. 3/2007 è abrogata.

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, è rideterminata per il triennio 2014/2016 in complessivi euro 21.277.351, annualmente così suddivisa:

anno 2014 euro 9.225.343;

anno 2015 euro 7.315.908;

anno 2016 euro 4.736.100

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Gli interventi del piano di cui al comma 1 possono essere rendicontati a valere sul programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013 e sul programma operativo cofinanziato dal FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

3. Le domande volte alla concessione di incentivi per le assunzioni presentate nel periodo 1° gennaio/4 ottobre 2013 e non accolte, in tutto o in parte, per la mancanza di risorse finanziarie sono automaticamente ammesse ad agevolazione nell'anno 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con esclusione delle quote di incentivo riferite all'anno 2013, ove rispondenti ai requisiti previsti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La predetta deliberazione definisce, inoltre, le intensità massime delle agevolazioni concedibili e gli ulteriori criteri e modalità di concessione ed erogazione. Le medesime domande sono ammesse ad agevolazione con priorità rispetto a quelle presentate dopo il 4 ottobre 2013 e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 23

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2016, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, modificata con decisione n. C/2013/1238 del 1° marzo 2013, del Programma competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2016, la spesa a carico della Regione di euro 45.979.243, così suddivisa:

a) euro 8.734.114, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 37.245.129, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2016, di cui euro 25.853.322 già autorizzati nelle annualità dal 2010 al 2013 e euro 11.391.807 per il triennio 2014/2016, annualmente così suddivisi:

anno 2014 euro 5.696.651;

anno 2015 euro 122.000;

anno 2016 euro 5.573.156.

(UPB 01.11.09.20 Programma Competitività regionale 2007-2013).

4. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma investimenti per la crescita 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2011) 614 del 6 ottobre 2011] relativa a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final dell'11 settembre 2012], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final] e della l. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4, allo scopo di consentire l'avvio di primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2014/2016, la spesa, a carico della Regione, di euro 6.183.000, così suddivisa:

a) euro 1.800.000 quale parziale quota di cofinanziamento prevista per il Programma, annualmente così suddivisa:

anno 2014 euro 222.000;

anno 2015 euro 738.000;

anno 2016 euro 840.000;

b) euro 4.383.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2014/2016, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.461.000;

anno 2016 euro 2.922.000.

(UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita 2014/20).

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2016, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione).

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2007/2016, la spesa, a carico della Regione, di euro 38.894.371 così suddivisa:

a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento che viene determinata complessivamente, per il triennio 2014/2016, in euro 2.013.012, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 17.700;

anno 2016 euro 1.995.312;

b) euro 17.492.902 quale quota complessiva aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2014/2016, viene determinata in euro 14.224.579, annualmente così suddivisa:

anno 2014 euro 6.049.651;

anno 2015 euro 5.875.000;

anno 2016 euro 2.299.928.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

9. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma attuativo regionale 2014/2020, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

10. Per le finalità di cui al comma 9, allo scopo di consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2014/2016, la spesa di euro 3.040.000, quale quota parziale di cofinanziamento, a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2014 euro 400.000;

anno 2015 euro 1.070.000;

anno 2016 euro 1.570.000.

(UPB 01.11.09.25 Programma Valle d'Aosta 2014/2020 oggetto di cofinanziamento FSC).

11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2016, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2014/2016, in complessivi euro 1.297.484, annualmente così suddivisi:

anno 2014 euro 1.022.484;

anno 2015 euro 207.000;

anno 2016 euro 68.000.

(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).

12. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2014/2016, dei Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2014/2016, in complessivi euro 227.000, annualmente così suddivisi:

anno 2014 euro 48.000;

anno 2015 euro 88.500;

anno 2016 euro 90.500.

(UPB 01.11.09.26 Programmi cooperazione territoriale 2014/2020).

13. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di unità previsionali di base diverse da quelle indicate dall'articolo stesso, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

14. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi da definire nell'ambito del Programma investimenti per la crescita 2014/2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2011) 607 del 6 ottobre 2011] e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final dell'11 settembre 2012], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

15. Gli interventi di cui al comma 14 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2012) 496 final] e della l. 183/1987.

16. Per le finalità di cui al comma 14, allo scopo di consentire l'avvio di primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2014/2016, la spesa, a carico della Regione, di euro 1.000.000, per l'anno 2014 (UPB 01.11.09.14 Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE).

Art. 24

(Programma di sviluppo rurale)

1. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008 in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è rideterminata per gli anni 2014 e 2015 in complessivi euro 600.000 ed è ripartita in annui euro 300.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti).

2. La Regione attua, durante il periodo 2014/2020, gli interventi da definire nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, stimato per il triennio 2014/2016 in euro 30 milioni, è finanziato con le disponibilità di cui al fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, nella misura di euro 10 milioni per ciascun anno.

4. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 è determinata, per il triennio 2014/2016, in euro 400.000, (UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese correnti) annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 100.000;

anno 2016 euro 300.000.

Art. 25

(Conferimento di ulteriori immobili alla Società struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l.. Modificazioni alle leggi regionali 18 giugno 2004, n. 10, e 32/2007)

1. Dopo l'articolo 3bis della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è inserito il seguente:

"Art. 3bis1

(Conferimento dei beni regionali destinati alla trasformazione e alla commercializzazione

dei prodotti agricoli)

1. La Giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2015, anche in più soluzioni, alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, a un valore determinato ai sensi del comma 2, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

2. Il valore dei conferimenti di cui al comma 1 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. La Giunta regionale è autorizzata a conferire incarico alla Finaosta s.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006 per la nomina del revisore o della società di revisione di cui al comma 2 e a trasferire le proprie quote di partecipazione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. alla Finaosta s.p.a. ai sensi del medesimo articolo 6 della l.r. 7/2006.

4. Restano salvi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza prevista nel corrispondente titolo.

5. La società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Regione dai contratti in essere alla data di conferimento e provvede a finanziare gli interventi sui beni immobili alle condizioni previste nei medesimi contratti. Resta inteso che ciascuna fase del ciclo di realizzazione degli interventi di manutenzione sugli immobili conferiti in corso alla data di conferimento è portata a termine dalla Regione.

6. Ai fini del presente articolo, la società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. può avvalersi di personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando o di distacco senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.".

2. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 32/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Regione può, inoltre, conferire i predetti beni alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).".

Art. 26

(Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Dopo la lettera hter) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), sono aggiunte le seguenti:

"hquater) opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni;

hquinquies) investimenti su strade regionali.".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all'articolo 40, comma 2, lettere da a) a hter), della l.r. 40/2010.

3. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui all'articolo 40 della l.r. 40/2010, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2014 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo della gestione speciale presso Finaosta s.p.a..

4. L'onere a carico del bilancio della Regione di cui all'articolo 52 della l.r. 30/2011 è rideterminato in euro 12.400.000 per l'anno 2014, in euro 19.500.000 per il 2015 e in euro 27.000.000 per il 2016 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

Art. 27

(Implementazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi di rotazione)

1. A decorrere dall'anno 2014, le somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 possono essere trasferite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai fondi di rotazione istituiti con legge regionale, in relazione alle richieste di utilizzo dei singoli fondi.

2. Almeno il 30 per cento delle somme trasferite ai sensi del comma 1 deve essere prioritariamente destinato agli interventi di importo inferiore a 300.000 euro. La Giunta regionale verifica semestralmente l'utilizzo delle risorse e relaziona alla commissione consiliare competente.

Art. 28

(Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nell'ammortamento di mutui. Modificazione alla l.r. 30/2011)

1. L'articolo 53 della l.r. 30/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 53

(Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale)

1. Per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali in località Autoporto nel Comune di Brissogne, è autorizzato un trasferimento alla società Autoporto s.p.a. per complessivi euro 8.000.000, di cui, nel triennio 2014/2016, euro 500.000 per l'anno 2014 ed euro 1.500.000 per l'anno 2016 (UPB 1.11.01.22 Interventi di investimento per la promozione e lo sviluppo in campo economico - parz.).".

2. Le somme già impegnate in favore di Autoporto s.p.a. nelle annualità 2012 e 2013 sono trasferite alla medesima società per il rimborso delle spese già sostenute e per il concorso alle spese per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali.

3. A decorrere dal 2017, alla determinazione delle somme da trasferire in favore di Autoporto s.p.a. si provvederà con legge finanziaria.".

Art. 29

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2014, un nuovo limite di impegno di euro 1.000 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

Art. 30

(Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21)

1. L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), di competenza degli anni 2013 e 2014 è finanziato, per gli anni 2014 e 2015, nei limiti di euro 2.730.000 per ciascun anno e trova copertura sulle disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 31

(Rifinanziamento per l'anno 2014 della legge regionale

14 giugno 2011, n. 14)

l. Per l'anno 2014 l'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è determinato in euro 750.000.

2. L'onere di cui al comma l è finanziato con le somme già trasferite a Finaosta s.p.a. onde consentire l'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

Art. 32

(Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: "31 dicembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015''.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 33

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2014, in euro 5.260.000 (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2016 ed è rideterminata in annui euro 40.000 per il triennio 2014/2016 (UPB 01.14.01.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della l.r. 30/2011.

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 41/1995, è sostituito dal seguente:

"4. Gli oneri sostenuti da ARPA per le funzioni di controllo analitico in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell'Azienda USL sono oggetto di rimborso forfetario da parte dell'Azienda stessa, nella misura di 650.000 euro annui, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione. I restanti oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 trovano copertura nel finanziamento annuale per le spese di funzionamento.".

Art. 34

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale Mont Avic, di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionale 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2014, in euro 1.000.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2014/2016 in euro 150.000, di cui euro 30.000 per l'anno 2014 ed euro 120.000 per l'anno 2016 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 35

(Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole "modalità di versamento" sono introdotte le seguenti: ", anche mediante il soggetto incaricato del sistema di gestione integrata dei rifiuti,".

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Art. 36

(Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali), è determinata in euro 143.834 per l'anno 2014, in euro 140.000 per l'anno 2015 e in euro 132.500 per l'anno 2016 (UPB 1.7.3.20 Contributi per investimenti per i beni culturali - parz.).

Art. 37

(Commissione per la valutazione dei progetti di edilizia scolastica)

1. E' istituita la Commissione per la valutazione dei progetti di edilizia scolastica, con il compito di supportare la Sovraintendenza regionale agli studi nel rilascio di pareri in merito ai progetti di edilizia scolastica, in armonia con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), e in applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, la cui durata è stabilita in tre anni, eventualmente rinnovabili per una sola volta.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 19.000 per l'anno 2014, euro 18.050 per l'anno 2015 ed euro 17.869 per l'anno 2016 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 38

(Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, e 4 agosto 2009, n. 30)

1. Il comma 1bis dell'articolo 63 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è abrogato.

2. L'articolo 41bis della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 41bis

(Disposizioni per ritardati pagamenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in materia di ravvedimento, per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, per i pagamenti effettuati con oltre un anno di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica.".

Art. 39

(Finanziamento delle funzioni svolte dal Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/2012, è inserito il seguente:

"3bis. L'onere previsto per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 è finanziato, a decorrere dall'anno 2014, per un importo massimo di euro 1.100.000, con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta s.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).".

Art. 40

(Trasferimento straordinario all'Istituto di cui alla l.r. 28/1999)

1. La Regione riconosce all'Istituto di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28, un trasferimento straordinario di euro 6.000.000 di cui 1.500.000 nell'anno 2014, 2.000.000 nell'anno 2015 e 2.500.000 nell'anno 2016. (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

2. Ovunque ricorra nella legislazione regionale successiva alla l.r. 28/1999, la denominazione "assegno vitalizio nel regime della capitalizzazione" è da intendersi "sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali".

Art. 41

(Modificazione alla legge regionale

10 novembre 2009, n. 37)

l. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente:

"2. Per il personale volontario, la Giunta regionale, sentito il Consiglio del personale volontario, stabilisce le modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti definiti dalla disciplina statale vigente, tenuto conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2014/2016.

Art. 43

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.