Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004.

(B.U. 6 settembre 2001, n. 39)

INDICE

CAPO I

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2002/2004

Art. 1 - Approvazione del piano

CAPO II

SERVIZI SOCIALI

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - (1)

Art. 4 - Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale

Art. 5 - Competenze della Regione

Art. 6 - Competenze dei Comuni

Art. 7 - Equiparazione dei diplomi di educatore professionale

CAPO III

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI VIGENTI

Art. 8 - Modificazioni della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70

Art. 9 - Modificazioni della legge regionale 27 agosto 1994, n. 59

Art. 10 - Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 11 - Modificazioni della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70

Art. 13 - Abrogazione di norme

Art. 14 - Entrata in vigore

CAPO I

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2002/2004

Art. 1

(Approvazione del piano)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) ed in armonia con il piano sanitario nazionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia sanitaria e sociale, è approvato il piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004, allegato alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare gli eventuali adattamenti al piano di cui al comma 1 che si renderanno necessari a seguito dell'entrata in vigore del piano sanitario nazionale 2001/2003 e del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003.

3. I progetti obiettivo e le azioni programmate previsti dal piano socio-sanitario regionale 1997/1999 sono prorogati fino al momento del loro completamento o della loro modificazione con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO II

SERVIZI SOCIALI

Art. 2

(Definizione)

1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività, escluse quelle svolte dal Servizio sanitario regionale, relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche volte a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza e destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno che la persona incontra nel corso della sua vita.

Art. 3

(1)

Art. 4

(Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare uniformità ed equità dei trattamenti, definisce le soglie d'accesso alle prestazioni agevolate e individua i servizi gratuiti e quelli che comportano il pagamento di una quota di compartecipazione da parte dei cittadini che ne fruiscono, dei componenti la loro famiglia anagrafica, nonché dei loro ascendenti, discendenti e coniugi di questi ultimi.

2. La condizione economica dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa sociale è determinata sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica. (*)

3. Gli enti erogatori dei servizi richiedono ai soggetti di cui al comma 1 la dichiarazione sostitutiva contenente gli elementi necessari a determinare l'indicatore di cui al comma 2.

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. Nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale):

a) il Consiglio regionale determina gli indirizzi politici e programmatici delle politiche sociali, individuando le relative risorse finanziarie;

b) la Giunta regionale:

1) svolge funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo;

2) definisce gli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi;

3) assicura l'assistenza tecnica, su richiesta degli enti gestori dei servizi sociali, nonché i compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati ai fini della valutazione delle politiche sociali;

4) promuove l'istituzione di un apposito organismo partecipativo e consultivo nel settore delle politiche per anziani, con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore e delle parti sociali;

5) disciplina il coordinamento funzionale tra il Servizio sociale regionale e il Servizio sociale del Comune di Aosta;

6) provvede all'assegnazione e all'erogazione delle risorse finanziarie, mediante la ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali;

7) provvede all'attuazione dei programmi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali nei settori delle politiche sociali, anche con il coinvolgimento degli enti locali;

8) promuove azioni per il sostegno e la qualificazione degli organismi del terzo settore;

9) definisce le soglie d'accesso alle prestazioni sociali agevolate e determina i criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;

10) esercita funzioni e competenze in materia di:

10.1 servizio sociale, ferme restando le competenze del Comune di Aosta;

10.2 formazione ed aggiornamento degli operatori sociali e socio-educativi;

10.3 adozioni e affidamenti familiari, comunità, altre strutture di accoglienza e assistenza educativa per i minori;

10.4 inserimento in strutture di accoglienza di adulti in situazione di disagio;

10.5 invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

10.6 servizi di interesse regionale per disabili psichici, nonché informazione in materia di accessibilità ed ausili;

10.7 prestazioni economiche, escluse quelle per le quali non vi è alcuna valutazione discrezionale di natura specialistica.

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

1. Al conferimento delle funzioni non espressamente mantenute in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 5, si provvede con le modalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

Art. 7

(Equiparazione dei diplomi di educatore professionale)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettera r), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il diploma regionale rilasciato al termine dei corsi biennali per educatori professionali è equiparato, nell'ambito dell'ordinamento regionale, a quello rilasciato al termine del corso triennale 1995/1998.

CAPO III

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI VIGENTI

Art. 8

(Modificazioni della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70) (3)

Art. 9

(Modificazioni della legge regionale 27 agosto 1994, n. 59) (4)

Art. 10

(Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. (5)

2. (6)

3. (7)

4. Gli articoli 9, 10, 13 e 14 della l.r. 41/1995 sono abrogati.

5. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 41/1995 è abrogata.

6. (8)

7. (9)

Art. 11

(Modificazioni della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. (10)

2. (11)

3. (12)

4. (13)

5. (14)

6. (15)

7. (16)

8. (17)

9. (18)

10. (19)

11. (20)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70) (20a)

Art. 13

(Abrogazione di norme)

1. - 2. - 3. (21)

4. Gli articoli 3, 5 e 30, comma 2, della l.r. 13/1997, la cui applicazione è stata prorogata dall'articolo 48, comma 1, della l.r. 5/2000, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 1/2001, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r. 13/1997, la cui applicazione è stata prorogata dall'articolo 48, comma 1, della l.r. 5/2000, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 1/2001, sono ulteriormente prorogate fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998.

6. (22)

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2002, ad eccezione dell'articolo 7 e dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, che entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

(*) Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

Il comma 2 dell'articolo 3 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 10, comma 1, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31:

"2. Confluiscono nel Fondo tutti gli stanziamenti, spese correnti e spese di investimento, del bilancio pluriennale della Regione afferenti a interventi in materia di servizi sociali, ad eccezione [di quelli ricompresi nella finanza locale] di quelli necessari per l'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta)."

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 22 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38:

"2. Confluiscono nel Fondo tutti gli stanziamenti, spese correnti e spese di investimento, del bilancio pluriennale della Regione afferenti a interventi in materia di servizi sociali, ad eccezione di quelli ricompresi nella finanza locale di quelli necessari per l'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta)."

L'art. 10, comma 2, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31 inseriva, dopo il comma 2 dell'articolo 3, il seguente comma 2bis:

"2bis. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in deroga a quanto disposto dalla medesima legge, integrate da eventuali risorse aggiuntive di finanza regionale o derivanti da finanziamenti statali ed europei.".

L'art. 22 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38 abrogava i commi 3 e 4 dell'articolo 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Fondo regionale per le politiche sociali)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali.

2. Confluiscono nel Fondo tutti gli stanziamenti, spese correnti e spese di investimento, del bilancio pluriennale della Regione afferenti a interventi in materia di servizi sociali e socio-educativi, ad eccezione di quelli necessari per l'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).

3. Il Fondo è ripartito tra gli enti locali in base al periodo di vigenza del bilancio pluriennale della Regione con possibilità di aggiornamenti annuali, fatta salva una quota di spettanza della Regione per l'espletamento delle funzioni di sua competenza.

4. I criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale, tenendo conto che gli enti locali devono garantire quote di cofinanziamento degli interventi.".

(3) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1982, n. 70.

(4) Aggiunge il comma 1bis all'art. 1 della L.R. 27 agosto 1994, n. 59.

(5) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7. Aggiungeva le lettere lbis), lter) e lquater) al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

(6) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7. Sostituiva l'art. 8 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

(7) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7. Sostituiva l'art. 11 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

(8) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 9 dell'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

(9) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 9 dell'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Aggiungeva la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 31 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

(10) Sostituisce la lettera j) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(11) Modifica il comma 2 dell'art. 30 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(12) Sostituisce il comma 7 dell'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(13) Sostituisce il comma 8 dell'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(14) Sostituisce il comma 9 dell'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(15) Sostituisce il comma 10 dell'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(16) Sostituisce il comma 11 dell'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(17) Aggiunge il comma 11bis all'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(18) Aggiunge il comma 11ter all'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(19) Aggiunge il comma 11quater all'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(20) Aggiunge il comma 11quinquies all'art. 42 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(20a) Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 (Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale) va interpretato nel senso che l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale non può, comunque, avere decorrenza anteriore alla data di presentazione della relativa istanza da parte del paziente.".

(21) Commi abrogati dall'art. 22 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 recitava:

"1. Dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 15 dicembre 1982, n. 93;

b) 21 dicembre 1990, n. 80;

c) 26 maggio 1993, n. 46.

2. Dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 35, 36 e 38 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77;

b) il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1;

c) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4;

d) l'articolo 38 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 1, 3, 6 e 7 della l.r. 13/1997, la cui efficacia è stata prorogata dall'articolo 48, comma 1 della l.r. 5/2000, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 1/2001, sono ulteriormente prorogate fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4.".

(22) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera f), della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 13 recitava.

"6. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), le parole "integrata da due sanitari di livello apicale di cui uno specialista nella patologia interessata," sono soppresse.".