Legge regionale 24 luglio 2000, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 24 luglio 2000, n. 18

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2000 e ripiano del disavanzo finanziario dell'esercizio 1999, ai sensi degli articoli 43 e 72 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 1 agosto 2000, n. 33)

INDICE

Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

Art. 3 - Variazioni al bilancio di cassa

Art. 4 - Iscrizione del disavanzo di amministrazione e variazione al bilancio

Art. 5 - Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio

Art. 6 - Copertura del disavanzo

Art. 7 - Variazioni al bilancio

Art. 8 - Variazione al Fondo iniziale di cassa

Art. 9 - Variazione al Fondo di riserva di cassa

Art. 10 - Pareggio del bilancio

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento Lire 217.114.407.340

in diminuzione Lire 111.519.645.791

differenza Lire 105.594.761.549

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento Lire 255.256.396.559

in diminuzione Lire 82.627.273.846

differenza Lire 172.629.122.713

Art. 3

(Variazioni al bilancio di cassa)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lire 6.622.768.779 e dello stato di previsione della spesa per lire 6.672.245.328 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, quali risultano analiticamente dalle tabelle C1 e C2 allegate alla presente legge.

Art. 4

(Iscrizione del disavanzo di amministrazione

e variazione al bilancio)

1. Il disavanzo di amministrazione di lire 44.984.235.267, risultante alla chiusura dell'esercizio 1999, è iscritto nello stato di previsione della spesa al capitolo 19990 "Disavanzo di amministrazione".

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 2000 è approvata la seguente variazione in aumento:

Capitolo 19990 "Disavanzo di amministrazione"

Lire 44.984.235.267

Art. 5

(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, già previsti nel bilancio di previsione dell'esercizio 1999 e non impegnati, sono attribuiti allo stato di previsione della spesa del bilancio 2000, per Lire 16.213.655.000, quali risultano analiticamente dalla tabella D allegata alla presente legge.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 2000, a seguito dell'iscrizione dei fondi di cui al comma 1, sono approvate le variazioni in aumento per lire 16.213.655.000, quali risultano analiticamente dalla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 6

(Copertura del disavanzo)

1. Alla copertura del disavanzo di lire 61.197.890.267, derivante dall'iscrizione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1999 e dall'iscrizione dei fondi statali e comunitari, di cui agli articoli 4 e 5, si provvede:

a) quanto a lire 61.186.132.000 corrispondenti ad euro 31.600.000, mediante un mutuo passivo di corrispondente importo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di due punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni;

b) quanto a lire 11.758.267, mediante riduzione per corrispondente importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69480 "Spese casuali".

2. Alla copertura degli oneri di ammortamento del mutuo di cui al comma 1, lettera a), valutati per l'anno 2001 in lire 7.076.800.000 e, a decorrere dall'anno 2002, in euro 3.654.862, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli:

- Cap. 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre"

anno 2001 Lire 4.851.252.000

anno 2002 Euro 2.411.672

- Cap. 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre"

anno 2001 Lire 2.225.548.000

anno 2002 Euro 1.243.190.

3. Alla copertura degli oneri di preammortamento del mutuo di cui al comma 1, lettera a), valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte al capitolo 69300.

Art. 7

(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni sia di competenza che di cassa:

a) stato di previsione dell'entrata

- variazione in aumento:

Cap. 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"

Lire 61.186.132.000;

b) stato di previsione della spesa

- variazione in diminuzione:

Cap. 69480 "Spese casuali"

Lire 11.758.267.

Art. 8

(Variazione al Fondo iniziale di cassa)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di cassa dell'esercizio finanziario 2000 è approvata la seguente variazione in aumento:

Capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"

Lire 22.050.125.897.

Art. 9

(Variazione al Fondo di riserva di cassa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di cassa dell'esercizio finanziario 2000 è approvata la seguente variazione in aumento:

Capitolo 69440 "Fondo di riserva di cassa"

Lire 67.083.837.713.

Art. 10

(Pareggio del bilancio)

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, a seguito delle variazioni approvate dalla presente legge, viene così rideterminato:

Entrata Lire 1.203.867.761.549

Spesa Lire 1.300.902.122.713.

2. Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di Lire 3.148.026.357.975 per la competenza e di Lire 3.569.654.715.093 per la cassa.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.