Legge regionale 13 giugno 1991, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 13 06 1991

Bollettino ufficiale 25 6 1991 n. 28

Integrazione della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 85, recante interventi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità.

Art. 1

1. Dopo il comma due dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 85 (" Interventi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità ") è aggiunto il seguente:

" 2 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma uno, i richiedenti possono presentare la domanda di concessione di contributo in base alle modalità ed alle condizioni previste:

a) dal titolo III della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (" Interventi regionali in materia di agricoltura "), come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, in caso di coltivazione inferiore ai 3 ettari di superficie agraria utilizzata;

b) dal capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell’allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 (Applicazione in Valle d’Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie), come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, in caso di coltivazione di almeno 3 ettari di superficie agraria utilizzabile.

Art. 2

1. Il comma tre dell’articolo due della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 85, viene sostituito dal seguente:

" I contributi non sono cumulabili con altri interventi per le medesime finalità ".

Art. 3

1. Il comma quattro dell’articolo due della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 85, è così modificato:

" Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi è stabilito entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ".

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.