Legge regionale 24 aprile 1990, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 24 04 1990

Bollettino ufficiale 2 5 1990 n. 18

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, e successive modificazioni, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, č autorizzata per l’anno 1990 l’ulteriore spesa di lire 13.580.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo n. 33700 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 13.580.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 13.580.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33700 Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame

Legge regionale 28 giugno 1962, n. 13;

Legge regionale 30 agosto 1970, n. 24;

Legge regionale 31 maggio 1979, n. 31;

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 14.

L. 13.580.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.