Legge regionale 5 aprile 1989, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 05 04 1989

Bollettino ufficiale 11 4 1989 n. 17

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, č autorizzata per l’anno 1989 l’ulteriore spesa di lire 6.050.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989:

- quanto a lire 5.689.000.000 sul capitolo 22805;

- quanto a lire 361.000.000 sul capitolo 22820.

3. Alla copertura della spesa di lire 6.050.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " - Settore 1 - Finanza locale - della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " Lire 6.050.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22805 " Contributi ai Comuni nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili "

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 30 Lire 5.689.000.000

Cap. 22820 " Contributi ai Comuni nelle spese di investimento in servizi a favore delle persone anziane e inabili "

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 Lire 361.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.