Legge regionale 9 aprile 1979, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 09 04 1979

Bollettino ufficiale 14 5 1979 n. 5

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54. Contributi ai comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve.

Art. 1

La legge regionale 29 dicembre 1975 n. 54 concernente " Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve ", č rifinanziata per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 con lo stanziamento annuo massimo di lire cento milioni.

Art. 2

L'onere a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverą sul Cap. 5815 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 e sul corrispondente capitolo del bilancio per il successivo esercizio finanziario.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede per l'esercizio finanziario 1979 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al Cap. 2745 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F), dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (punto 13 dell'allegato F al bilancio medesimo).

Per l'esercizio finanziario 1980, gli oneri necessari saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo autorizzato con la presente legge.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 7815 - Contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombero della neve (leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 54 e 9 aprile 1979 n. 17) L. 100.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.