Legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 06 06 1974

Bollettino ufficiale 26 6 1974 n. 5

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in comune di Morgex.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore dell’Istituto Bancario S. Paolo di Torino nell’interesse del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in Comune di Morgex, costituito con atto rogito notaio Berton del 23 gennaio 1969, rep. 28313/ 6833, fino alla concorrenza massima di Lire 140.000.000 (centoquarantamilioni) per l’accensione di un mutuo integrativo dell’importo di Lire 109.595.000 ( centonovemilionicinquecentonovantacinquemila), da contrarre con il predetto Istituto di Credito, in conformità dell’articolo 35 -quarto e quinto commi -della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di un acquedotto al servizio del comprensorio del consorzio nel territorio del Comune di Morgex, oltre agli interessi, alle spese, alle imposte e agli altri accessori richiesti dall’Istituto mutuante.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all’impegno, da parte del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione di un acquedotto a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

- all’impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell’acquedotto, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino, secondo le norme di legge che regolano l’esercizio del credito agrario, dell’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del DM 21 dicembre 1968;

- all’impegno, da parte dell’Istituto Bancario S. Paolo di Torino di trasmettere all’Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l’importo e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito ed a carico del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per l’intera durata della garanzia fideiussoria:

- Capitolo 218 della Parte Entrate: " Entrate per riscossioni di crediti verso il Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino ", con la previsione di entrata di Lire 140.000.000.

- Capitolo 250 della Parte Spese: " Spese per il pagamento di somme all’Istituto Bancario S. Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy ", con la previsione e lo stanziamento di spesa di Lire 140.000.000.

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione del finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 250 della Parte Spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio di miglioramento fondiario di Arpy, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 218 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.