Legge regionale 11 novembre 1968, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 11 11 1968

Bollettino ufficiale 15 11 1968 n. 10

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1968.

Art. 1

È approvata la seguente variazione allo stanziamento del sottoindicato capitolo dello stato di previsione della ENTRATA (allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968:

IN AUMENTO

Capitolo 114 Riscossioni per contributi Cassa Previdenza - INADEL - ENPAS, Gestione case per lavoratori e contributi all’INPS per assicurazione contro la disoccupazione L. 100.000.000

Art. 2

È approvata l’istituzione del seguente nuovo capitolo nello stato di previsione dell’ENTRATA (Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968, sotto la rubrica " Provvidenze in favore dei territori montani ", con lo stanziamento di lire 230 milioni:

Capitolo 97 Fondi assegnati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per interventi di cui all’articolo 1 lettere b, d e f della legge 18-1-1968 n. 13 L. 230.000.000

Art. 3

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della SPESA ( Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1968:

IN DIMINUZIONE

Capitolo 275 Spese per l’organizzazione e la partecipazione a mostre, fiere, convegni ed esposizioni di carattere economico L. 25.000.000

Capitolo 277 Spese per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo dell’attività economica L. 15.000.000

Capitolo 278 Spese per iniziative tendenti allo sviluppo e al potenziamento delle attività artigiane e per l’applicazione della legge regionale 10-5-1957 n. 2 L. 5.000.000

Capitolo 402 Spese per la gestione di collegi e convitti regionali L. 1.000.000

Capitolo 487 Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale addetto ai Servizi Antichità, Monumenti e Belle Arti L. 150.000

IN AUMENTO

Capitolo 68 Pagamenti per contributi Cassa Previdenza, INADEL, ENPAS, Gestione Case per lavoratori e per contributi all’INPS per assicurazione contro la disoccupazione L. 100.000.000

Capitolo 283 Spese e contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 45.000.000

Capitolo 394 Spese per l’acquisto, la tutela e la conservazione del materiale archivistico L. 1.000.000

Capitolo 486 Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e Belle Arti L. 150.000

Art. 4

È approvata l’istituzione del seguente nuovo capitolo alla categoria III (Trasferimenti) - Sezione IV - Titolo II - dello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1968, sotto la rubrica Provvidenze in favore dei terreni montani ":

Capitolo 258 Spese sui fondi assegnati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste per interventi di cui all’articolo 1 lettere b, d e f della legge 18-1-1968 n. 13 L. 230.000.000

Art. 5

È autorizzata per l’anno 1968, sul nuovo capitolo 258 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione, la spesa complessiva di L. 230.000.000 per i seguenti interventi di cui all’articolo 1 lettere b, d e f della legge 18- 1- 1968 n. 13:

L. 130.000.000 per concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all’articolo 1 lettera b;

L. 70.000.000 per l’esecuzione di opere pubbliche di cui all’articolo 1 lettera d;

L. 30.000.000 per lavori di sistemazione idraulica - forestale ed agraria di cui all’articolo 1 lettera f.

Le spese di cui sopra saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 6

Il limite di spesa annua per l’anno 1968, sul capitolo 283 del bilancio preventivo della Regione, di cui all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33, modificato dall’articolo 5 della legge 11 marzo 1968 n. 8, è elevato da lire cento milioni a lire centoquarantacinque milioni.

Il limite di spesa annua per l’anno 1968, sul capitolo 277 del bilancio preventivo della Regione di cui all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1967 n. 33, è ridotto da lire sessantasei milioni a lire cinquantunomilioni.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.