Legge regionale 14 agosto 1962, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 14 08 1962

Bollettino ufficiale 16 8 1962

Provvidenze per promuovere lo sviluppo della viabilità rurale.

Art. 1

È autorizzata la concessione di contributi per l’esecuzione di opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali secondo le norme dei successivi articoli.

Le strade vicinali devono avere prevalente interesse agricolo.

Art. 2

Le opere di costruzione e di sistemazione di strade vicinali e interpoderali al servizio di collettività agricole, che rivestano una rilevante importanza ai fini dell’esercizio dell’agricoltura, o che siano d’interesse generale per zone agricole e forestali comprendenti una pluralità di aziende aventi comuni necessità di viabilità, potranno essere eseguite direttamente dall’Assessorato per l’Agricoltura e per le Foreste che vi provvederà in economia diretta o mediante appalto con spese a parziale carico della Regione come previsto al successivo articolo 3.

Art. 3

I contributi o il concorso finanziario della Regione nelle spese per le opere di cui agli articoli 1 e 2 sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e per le Foreste, nelle seguenti misure:

a) 50 percento della spesa ammessa per opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali;

b) 60 percento della spesa ammessa per opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali o vicinali di modesta importanza agricola o forestale;

c) 70 percento della spesa ammessa per opere di costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali o vicinali di rilevante interesse agricolo o forestale e, comunque, non ricadenti nel precedente capoverso lettera b);

d) 87,50 percento della spesa ammessa per le opere previste nell’articolo 2. La concessione del contributo o l’esecuzione dei lavori a cura della Regione sono subordinate alla dimostrazione della disponibilità della somma corrispondente alla quota del 12,50 percento della spesa ammessa, quota a carico dei beneficiari. Detta quota potrà essere sostituita, totalmente o parzialmente, da prestazioni di mano d’opera per un corrispondente importo, previo benestare e secondo le disposizioni dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura e Foreste.

Per i Consorzi regolarmente costituiti con atto pubblico le percentuali di contributo previste per le opere indicate nei punti b) e c) del presente articolo sono elevate, rispettivamente, al 65 percento e al 75 percento.

Art. 4

Dalla spesa ammissibile a contributo sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione, sistemazione, riattamento ed uso delle strade interpoderali e vicinali.

Sono pure esclusi gli oneri che potrebbero derivare dalla cessione della proprietà di terreni per la costruzione, sistemazione, allargamenti e riattamenti delle strade vicinali.

La concessione dei contributi di cui all’articolo 1 e gli interventi previsti dall’articolo 2 sono subordinati alla dimostrazione della avvenuta istituzione delle necessarie servitù di passaggio.

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori eseguiti.

Potranno essere concessi acconti sui contributi in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 5

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge i richiedenti singoli o riuniti in Consorzio.

I Consorzi devono essere regolarmente costituiti con atto pubblico e, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, devono produrre il piano di finanziamento delle opere e quello di ripartizione delle spese tra i singoli consortisti.

Art. 6

Al riconoscimento, all’accertamento e alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 1, agli articoli 2 e 3 ed al terzo comma dell’articolo 4 della presente legge provvede l’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste.

All’Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza delle opere alle finalità che si prefigge la presente legge, nonché ogni altro adempimento per la sua applicazione.

Contro i provvedimenti dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura e le Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 7

Alle spese per l’applicazione della presente legge si provvederà per Lire centomilioni con imputazione all’apposito fondo residuato di Lire 200.000.000 già finanziato con mutuo passivo à sensi della legge regionale 30 agosto 1961, n. 8 e impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962 e per Lire quaranta milioni sul fondo residuato di Lire quaranta milioni impegnato con provvedimento della Giunta regionale n. 3882 in data 27 giugno 1962.

Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione per l’esercizio 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e a carico dei bilanci per i successivi esercizi finanziari si provvederà, nei limiti di spesa annua previsti dai bilanci, mediante imputazione agli appositi istituendi capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 143 di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962; le spese stesse saranno finanziate con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi dello Stato e, comunque, con eventuale riduzione di spese straordinarie.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.